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Cass.
Sez. III sent.. 45084 del 12-12-2005 (C.c. 26 ottobre 2005)
Pres.
Lupo Est. Ianniello Ric. Marino
Rifiuti
– Ecopiazzole – Qualificazione dell’attività
L’attività svolta nelle c.d. ecopiazzole non può qualificarsi, per difetto
dei presupposti di legge, come “deposito temporaneo” trattandosi, invece, di
stoccaggio sub specie di deposito preliminare di rifiuti speciali e,
quindi, di una fase di smaltimento degli stessi, successiva al trasporto dal
luogo di produzione, come tale soggetta alle procedure autorizzatorie previste
per tale attività. E’ irrilevante la circostanza che l’attività in tal
modo effettuata risulti del tutto inoffensiva e sia finalizzata ad assicurare
una maggiore tutela della salute dei cittadini attraverso la raccolta
differenziata dei rifiuti destinati al recupero, poiché il bene protetto dalla
norma incriminatrice riguarda l’affidamento all’autorità pubblica, secondo
le competenze stabilite dal D.Lv. 22-1997, del controllo sulla gestione di
materiale potenzialmente pericoloso per la salute dei cittadini, come sono i
rifiuti.
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Svolgimento del processo
Con ordinanza del 23 settembre
2004, il Tribunale di Savona, in sede di riesame, ha rigettato il ricorso
proposto dal Sindaco di Laigueglia Giuseppe Giuliano e dal responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale arch. Giulio Marino avverso il provvedimento di
convalida del sequestro preventivo adottato dal locale G.I.P. il 30 luglio 2004
e concernente un'area recintata di circa 160 mq., nella disponibilità della
Dusty s.r.l., impresa appaltatrice dal Comune della gestione del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed ac-cessori.
L'area era stata adibita alla
raccolta di rifiuti differenziati conferiti dai cittadini del Comune nonché,
secondo l'accusa, allo stoccaggio di rifiuti di altro genere raccolti e ivi
trasportati dalla Dusty s. r. l. (rappresentanti il 40% del totale dei rifiuti)
e non provenienti dalla raccolta differenziata né destinati al recupero (rifiuti
speciali prodotti da demolizioni edilizie).
Nell'ordinanza il Tribunale,
dopo aver accennato al contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla
qualificazione delle piazzole ecologiche in termini di messa in riserva
finalizzata al recupero oppure di deposito temporaneo di rifiuti raccolti in
maniera differenziata, optando per la tesi più rigorosa, che sottopone
l'istituzione e la gestione di tali siti alle procedure autorizzative di cui al
decreto Ronchi, rileva comunque che la presenza nella piazzola anche di rifiuti
ivi trasportati dall'impresa indicata e non destinati al recupero qualifica
sicuramente l'operazione realizzata come stoccaggio sub specie di deposito
preliminare successivo al trasporto dal luogo di produzione e quindi come
attività soggetta ad autorizzazione.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato
Giulio Marino, deducendo violazione di legge per l'errata applicazione dell'art.
51 D.Lgs. n. 22 del 1997 in relazione agli artt. 6, 7, comma 2°, 15, comma 4° e
21 del medesimo decreto, per aver qualificato come stoccaggio non autorizzato
l'attività svolta nella piazzola ecologica, che andrebbe viceversa qualificata
come deposito temporaneo, il quale non necessita di preventiva autorizzazione ex
artt. 27 e 28 del decreto legislative ne del titolo autorizzativo semplificato
di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo. Ciò varrebbe anche con riguardo ai
rifiuti conferiti direttamente dalla Dusty, nell'ambito delle operazioni di
raccolta differenzia-ta.
Con un secondo motivo di
ricorso, l'indagato deduce l’illegittima applicazione dell'art. 43 cod. pen. in
relazione agli artt. 253, 257, 309 e 324 cod. proc. pen., per non avere il
Tribunale tenuto conto di un elemento che escluderebbe la colpa, rappresentato
dal fatto che il Comune aveva comunicato alla Provincia di Savona l’attivazione
già da un anno del centro ambientale, chiedendo il rilascio di eventuale
autorizzazione per il funzionamento e ricevendo dalla Provincia suddetta la
risposta che non era necessaria alcuna autorizzazione.
Infine deduce l’illegittimità
dell'ordinanza per violazione dell'art. 49 cod. pen., per non avere il Tribunale
valutato l’'assoluta inoffensività della condotta contestata, la quale anzi
aveva assicurato ai cittadini del Comune una migliore tutela igienico-sanitaria.
Ha quindi concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale ha
concluso come in atti.
Motivi della decisione
1 - Questa sezione ha recentemente affrontato,
proprio con riferimento all'istituzione di una ecopiazzola in un Comune della
Provincia di Savona effettuata sulla base di linee guida emanate da tale
Provincia, il tema della incidenza del potere attribuito dall'art. 21, comma 1°
del D. Lgs. n. 22/97 ai Comuni di esercitare in regime di privativa la gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento sul regime
autorizzatorio e sulle procedure semplificate che lo stesso decreto legislativo,
agli artt. 28 e 31, impone per le attività di smaltimento o di recupero
esercitate nell'ambito della più vasta gestione dei rifiuti, affermando che
l’una competenza non esclude l'altra (Cass. sez. III, 18 luglio 2005 n. 26379).
Il problema della ricorrenza o
meno del regime autorizzatorio o delle procedure semplificate per la istituzione
e per la gestione di piazzole ecologiche da parte del Comune e in questa sede
riproposta sotto un diverse profilo, attinente alla qualificazione della
relativa attività.
2 - Col primo motivo, l'arch.
Marino deduce infatti che l'attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani
direttamente ad opera dei cittadini del Comune di Laigueglia e della Dusty
s.r.l. nella piazzola ecologica istituita dal Comune medesimo e qualificabile in
termini di deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 6, lett. m) del D.
Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il quale pertanto, nei limiti, anche di durata e
alle condizioni stabilite dal medesimo decreto, non necessita di alcuna
autorizzazione. A ciò conseguirebbe che erroneamente il Tribunale, in sede di
sequestro preventivo dell'area, ha ritenuto che la istituzione e gestione della
stessa in assenza di autorizzazione possa concretare il reato di cui all'art.
51, comma 1°, lett. a) del medesimo decreto.
La norma invocata dal
ricorrente definisce il deposito temporaneo come "raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nei luogo in cui sono prodotti”.
Lo stesso articolo definisce
inoltre alla lett. i) la nozione di luogo di produzione dei rifiuti, come "uno o
più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra di loro
all'interno di un 'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione
dalle quali originano i rifiuti".
Sostiene la difesa
dell'indagato che in quest'ultima nozione rientrerebbe anche l'intero territorio
di un Comune rispetto ai rifiuti prodotti dai cittadini dello stesso e quindi
che la nozione di deposito temporaneo sarebbe applicabile anche al
raggruppamento differenziato di rifiuti urbani su conferimento diretto dei
cittadini nelle piazzole ecologiche istituite dai Comuni.
Del resto, la nozione di
rifiuto urbano (possibile oggetto di raccolta differenziata), quale desumibile
dal secondo comma dell'art. 7 del medesimo Decreto (che elenca ad es. i rifiuti
domestici, quelli derivanti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi, etc.), implicherebbe, a giudizio del ricorrente, che
la relativa produzione possa prescindere dalla individuazione di un luogo chiuso
in cui viene svolta, comportando viceversa la possibile estensione del relativo
ambito a tutta l'area urbanizzata.
Il motivo è infondato.
La tesi difensiva così
riassunta è stata già contrastata efficacemente dal giudice del riesame, il
quale ha correttamente rilevato come essa non trovi alcun riscontro nel tenore
letterale della legge, che fa espresso riferimento ad un luogo di produzione dei
rifiuti che, se non consiste in uno o più edifici o stabilimenti, si estende al
massimo a ricomprendere siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di
un'area delimitata.
Ne consegue che anche a voler
ritenere tutto il territorio comunale quell'area delimitata di cui parla la
legge, non è comunque questo l'ambito definibile in termini di luogo di
produzione, ma altro minore situato all’interno di esso, articolato in siti
infrastrutturali collegati, nei quali è impossibile identificare l'intera area
del Comune.
Del resto, l'assunto difensivo
indicato, se condotto alle sue estreme conseguenze, comporterebbe una
dilatazione insostenibile della nozione di luogo di produzione, capace di
ricomprendere, oltre al territorio di Comuni molto estesi, anche quello
eccedente tale ambito, purchè in qualche modo organizzato, quale il territorio
della intera provincia nell'ambito dell'area della regione o a quello di
quest'ultima all'interno del territorio nazionale, etc.
A queste considerazioni, di
conferma della correttezza dell'interpretazione data dal giudice del riesame
alla normativa di cui al Decreto Ronchi sullo specifico argomento esaminato, va
poi comunque aggiunto l’autonomo rilievo, operato anch'esso dal Tribunale, per
cui nella ecopiazzola del Comune di Laigueglia confluivano in notevole quantità,
secondo l'ipotesi accusatoria, anche rifiuti raccolti e ivi trasportati
direttamente dalla Dusty s.r.l.
Poiché si tratta di rifiuti
speciali prodotti da demolizioni edilizie non destinati a recupero, anche per
questo motivo correttamente l’ordinanza impugnata ha decisamente escluso che
l'accumulo di questi nella piazzola potesse qualificarsi come deposito
temporaneo nei termini di cui al decreto legislativo citato, ravvisandovi
viceversa un fatto di stoccaggio sub specie di deposito preliminare di rifiuti
speciali e quindi una fase dello smaltimento degli stessi, successiva al
trasporto dal luogo di produzione, come tale soggetta alle procedure
autorizzative previste per tale attività.
3 - Col secondo motivo di
ricorso l'indagato lamenta che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto di un
fatto decisivo che escluderebbe la colpa.
Nel corso della gestione
dell'ecopiazzola, il Comune aveva infatti ritenuto di interpellare la Provincia
di Savona, comunicando l'attivazione, già da un anno, della stessa e chiedendo
il rilascio di eventuale autorizzazione per il relativo funzionamento. A tale
richiesta la Provincia aveva risposto nel senso che non era necessaria alcuna
autorizzazione.
Il che, a giudizio del
ricorrente escluderebbe ogni sua colpa nella eventuale commissione del reato
indicato, esclusione che il giudice di riesame avrebbe dovuto rilevare.
Anche questo motivo e
infondato.
Al riguardo va infatti
ricordato come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra
tante, la sent. 18 maggio 2004, n. 23214 o quella n. 288 del 9 gennaio 2004,
ambedue di questa sezione), nei procedimenti di riesame dei provvedimenti di
sequestro la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del
Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito
concernente la responsabilità concreta dell'indagato in ordine al reato oggetto
di indagine, ma deve limitarsi a un controllo di compatibilità tra fattispecie
concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante la valutazione
dell’antigiuridicità penale del fatto così come contestato, tenendosi conto,
nell'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti", degli elementi
processuali acquisiti da valutare anche in rapporto alla finalità perseguita con
la misura.
In questo ambito e con
riferimento ad ogni tipo di sequestro, non vi è pertanto spazio per
l’accertamento dell'eventuale sussistenza della colpa in concreto, riservato al
giudice del merito.
In particolare, ove si tratti,
come nel caso in esame di un sequestro preventive, ciò che conta ai fini della
legittimità della misura è l’'apparenza dell'obbiettività del reato ipotizzato e
il pericolo che la disponibilità della cosa possa aggravarne o protrarne le
conseguenze. Rispetto alla conseguente cau-tela appare pertanto del tutto
indifferente la presenza o meno dell'elemento soggettivo della colpa nel
presunto autore del reato.
4 - Con l'ultimo motivo di
ricorso, l'indagato deduce l'assoluta inoffensività della condotta
attribuitagli, che anziché ledere o mettere in pericolo beni della collettività
avrebbe assicurato ai cittadini del Comune una migliore tutela della loro
salute, attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti destinati al recupero.
Anche tale inoffensività della condotta avrebbe dovuto essere rilevata dal
Tribunale di riesame, a norma dell’art. 49 c.p.
Anche tale ultimo motivo e
infondato.
Esso costituisce infatti il
frutto dell'erronea identificazione del bene protetto dalla norma incriminatrice
del fatto-reato per cui è indagato il ricorrente.
Tale bene non consiste
nell’utilità finale rappresentata dalla salubrità dei luoghi a tutela della
salute dei cittadini, ma nell'affidamento all'autorità pubblica, secondo la
ripartizione di competenze operata dal decreto Ronchi, del controllo sulla
gestione di materiale potenzialmente pericoloso per la salute dei cittadini,
come sono i rifiuti.
E siffatto bene è sicuramente
offeso dall’elusione del sistema di autorizzazioni contestata al ricorrente.
5 - Alla luce delle
considerazioni svolte, il ricorso va respinto, col conseguente aggravio per il
ricorrente delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.