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Cass. Sez. III sent. l303 del l2
ottobre 2005 (ud. 15 giugno 2005)
Pres. Savignano Est. Onorato Ric. Rebecchi
Rifiuti – Produttore di rifiuti – Subappalto
In base al disposto
dell’articolo 6 lettera b) D.Lv. 22 del 1997, è produttore di rifiuti non
soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di
rifiuti, ma anche il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente
riferibile. Ne consegue che una società subappaltante, avente l’incarico di
demolire alcuni capannoni contenenti amianto per conto di un’amministrazione
comunale, assume la qualità di produttore (estendibile eventualmente anche al
Comune) potendo così effettuare il trasporto dei rifiuti al centro di
smaltimento senza necessità di iscrizione all’albo nazionale dei gestori.
dai CEAG
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