dai CEAG
Cass. Sez. III sent.32843 del 2
settembre 2005 (Ud. 8 luglio 2005)
Pres.Vitalone Est. Petti Ric. Piazza
Urbanistica - Condono edilizio
Sull'applicabilità dell'articolo 43
legge 47 del 1985
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 08/07/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1531
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 5330/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Piazza Liborio, nato ad Alcamo il 15 marzo del 1928;
avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo del 6 dicembre del
2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del Dott.
MELONI Vittorio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letti
il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 07.03.2003, il Tribunale di Trapani, sezione di
Alcamo, condannava PIAZZA LIBORIO, in concorso di circostanze
attenuanti generiche ed unificati i reati a norma dell'art. 81 capov.
c.p. alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 20.000 di ammenda, oltre
al pagamento delle spese processuali, con la concessione di entrambi i
benefici previsti dagli artt. 163 e 165, quale responsabile dei reati
di cui agli artt.: 20 lett. b) L. n. 47/85 per avere realizzato, in
assenza della prescritta concessione edilizia, un edificio costituito
da tre elevazioni fuori terra dell'estensione di mq. 220 circa per
piano ed avente la, sola struttura e copertura in cemento armato (capo
A); e delle connesse violazioni edilizie previste dalle leggi nn.
1086/1971 e 64/1974 (capi B, C e D della rubrica); accertati in Alcamo
il 19.03.2001. Con la medesima sentenza il tribunale ordinava
altresì
la demolizione del manufatto. Avverso la decisione proponeva appello
l'imputato, chiedendo, in via principale, la sospensione del
procedimento per la presentazione della domanda di condono e, nel
merito, la riduzione della pena e la revoca dell'ordine di demolizione.
La corte adita, con sentenza del 6 dicembre 2004, in parziale riforma
di quella impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti
dell'imputato in ordine al reato di cui al capo d) perché
estinto per
intervenuta prescrizione e, di conseguenza, rideterminava la pena in
gg. 20 di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda.
A fondamento della
decisione osservava che la richiesta di sospensione del processo ai
sensi dell'art. 32 D.L. 269/2003 non poteva essere accolta,
perché alla
data dell'accertamento (19.03.2001) l'immobile in questione non
risultava completato al rustico, mancando la tompanatura e quindi non
risultava che l'edificio alla data del 31.03.2003 fosse stato
completato nella accezione prevista dall'art. 39 L. n. 734 del 1994;
che, d'altra parte, i sigilli apposti non risultavano essere stati
rimossi per completare l'opera.
Ricorre per cassazione l'imputato
sulla base di un unico articolato motivo. Il ricorrente, dopo avere
premesso che l'art. 32 comma 25 del D.L. n. 269 del 30.9.2003
convertito in Legge n. 326 del 24.11.2003 aveva disposto che le norme
di cui ai capi quarto e quinto della Legge n. 47 del 28.2.1985 e
successive modificazioni ed integrazioni, come ulteriormente modificate
dall'art. 39 della legge 23.12.1994 n. 724 si applicavano alle opere
abusive ultimate entro il 31.3.2003,che in base alla legge 30 luglio
del 2004, il termine per presentare la domanda di condono era stato
prorogato fino al 10 dicembre del 2004, che in effetti tale domanda era
stata presentata il 9 dicembre del 2004, deduce la violazione dell'art.
43 ultimo comma della Legge 47/85 applicabile alle costruzioni
realizzate entro 31.3.2003 in virtù del richiamo operato dal
più volte
citato comma 25 dell'art. 32 del D.L. 269/2003. Invero, l'art. 43
ultimo comma della legge 47/85 dispone che "Possono ottenere la
sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture
realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro
funzionalità". In tal caso, dispone, ancora la predetta
norma, il tempo
di commissione dell'abuso sarà individuato nella data del
primo
procedimento amministrativo o giurisdizionale. Sulla base di tale
censura si chiede l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio
alla corte territoriale.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
È opportuno premettere che l'articolo 32 della legge n. 326
del 2003,
la quale prevede la possibilità di chiedere il titolo
abilitativo in
sanatoria, richiama in materia di condono, oltre alla disposizioni
contenute nello stesso articolo 32, anche quelle di cui ai capi 4^ e 5^
della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed
integrazioni, così come ulteriormente modificate
dall'articolo 39 della
legge 23 dicembre del 1994 n. 724 e successive modificazioni ed
integrazioni. I requisiti essenziali per potere presentare le istanze
nelle regioni in cui si applica la legge nazionale sono stati fissati
dal comma 25 dell'articolo 32, il quale prevede a) che l'opera debba
essere stata ultimata entro il 31 marzo del 2003; b) che non abbia
comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della
volumetria della costruzione originaria o in alternativa, un
ampliamento superiore a mc 750; C) che, qualora si tratti di opere
abusive relative a nuove costruzioni residenziali, il volume realizzato
non debba superare i 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo
in sanatoria o, nel caso di istanze plurime, il volume complessivo non
debba essere superiore a 3000 mc.. Ai fini del condono l'edificio si
considera completato al rustico quando sono state già
eseguite le
tamponature esterne così da consentire l'individuazione e
l'esatto
calcolo dei volumi.
La Regione Sicilia nella quale è stato commesso
l'abuso in questione ha disciplinato la sanatoria edilizia sul proprio
territorio con due circolari ed un articolo della legge finanziaria per
l'anno 2004, aderendo in modo sostanziale alle disposizioni contenute
nell'articolo 32 della legge n. 362 del 2003 e successive modificazioni
dianzi sinteticamente richiamate.
Tra le disposizioni richiamate
dall'articolo 32 della legge anzidetta v'è quella di cui
all'articolo
43 della legge n. 47 del 1985. Il quinto comma di tale legge dispone
che: "Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto
di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alla
strutture realizzate ed ai lavori che siano strettamente necessari alla
loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di
riferimento
per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella
data del
primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima
disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in
ogni altro
caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le
attività
edificatorie". La suddetta norma è stata interpretata da
questa corte
nel senso che la sua efficacia non debba essere circoscritta ai soli
provvedimenti giurisdizionali amministrativi, ma debba essere intesa
quale norma di favore per chi abbia rispettato i provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali, anche del giudice penale, non
ultimando per tale ragione la costruzione nei modi e tempi prescritti
per beneficiare della sanatoria (cfr. Cass n. 6906 del 1997, 7847 del
1998, n. 14148 del 1999). In altre parole in base a tale norma non
è
possibile procedere ad ulteriori ampliamenti o sopraelevazioni ma
è
possibile completare l'opera per rendere funzionali le strutture
già
realizzate. Pertanto la sospensione chiesta dall'imputato a norma del
primo comma dell'articolo 44 della legge n. 47 del 1985, anch'esso
richiamato dall'articolo 32, non poteva essere negata dal tribunale per
l'omessa ultimazione delle opere al rustico entro il 31 marzo del 1993
perché l'imputato poteva ottenere il condono limitatamente
alle opere
già realizzate e poteva completare i lavori per rendere
funzionali le
strutture già eseguite.
Ciò premesso, si deve tuttavia rilevare che
l'omessa sospensione del procedimento da parte del giudice di merito o
il rigetto dell'istanza, per il principio delle tassatività
delle
nullità, non determina l'invalidità del
procedimento o della sentenza
perché non prevista da alcuna norma. D'altra parte non
v'è stata alcuna
menomazione del diritto di difesa perché l'imputato poteva
comunque
presentare l'istanza a prescindere dalla decisione del giudice e
chiedere la sospensione del procedimento nei successivi gradi, dopo
avere dimostrato di avere presentato la domanda e dopo avere allegato
l'attestazione del versamento della somma di cui al primo comma
dell'art. 35 (cfr. Cass. nn 556 e 8545 del 1995; 11334 e 11422 del
1997). Nella fattispecie il ricorrente, pur affermando di avere
presentato la domanda, non ha allegato al ricorso la relativa
documentazione. Di conseguenza la sua affermazione è rimasta
sfornita
di prove e non consente di sospendere il processo. Per i motivi dianzi
esposti il ricorso è inammissibile non costituendo l'omessa
sospensione
del procedimento motivo di nullità della sentenza.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di
pagare le spese
processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in
euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo
alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione
della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento
espresso dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. P.Q.M.
LA CORTE:
Letto l'art. 616 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2005.