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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Costruzione pista
Inserito il Mercoledì, 29 giugno @ 18:05:22 CEST da God

Urbanistica Nuova pagina 2

Sez. 3, Sentenza n. 30594 del 03/06/2004 Ud. (dep. 14/07/2004 ) Rv. 230152
Presidente: Dell'Anno P. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM. Imputato: Lai. P.M. Ciampoli L. (Conf.)
(Rigetta, App. Sassari, 19 Marzo 2002)
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - Costruzione di una pista - Concessione edilizia - Necessità.



Nuova pagina 1

Massima (Fonte CED Cassazione)
La realizzazione di una pista in terra battuta richiede una trasformazione urbanistica del territorio, e pertanto è necessario il rilascio della concessione edilizia indipendentemente dalla qualifica del manufatto quale strada o pista in terra battuta, in quanto il regime giuridico cui è soggetta l'opera è, in ogni caso, determinato dalla funzione di consentire il transito di persone o mezzi.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 03/06/2004
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1159
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 27344/2002
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Roberto Zannotti, difensore di fiducia di Lai Giovanni Maria, n. a Bono il 6.10.1938, e di Lai Francesco, n. a Bono il 13.1.1944;
avverso la sentenza in data 19.3.2002 della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Alghero in data 31.5.2001, vennero condannati alla pena di mesi due di arresto e L. 20.000.000 di ammenda ciascuno, quali colpevoli dei reati: a) di cui agli art. 110 c.p., 139, 146 e 163 del D. L.vo n. 490/99; b) di cui agli art. 110 c.p. e 20 lett. c) della L. n. 47/85, unificati sotto il vincolo della continuazione. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, Avv. Roberto Zannotti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia di colpevolezza degli imputati, generalizzati in epigrafe, in ordine ai reati loro ascritti per avere realizzato, il Lai Giovanni Maria quale committente ed il Lai Francesco quale esecutore, una pista di circa 220 metri di lunghezza e della larghezza di metri 4, in zona sottoposta a vincolo, in quanto boschiva, senza concessione edilizia e senza autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali entrambi gli imputati avevano contestato la illiceità dei lavori eseguiti e il Lai Francesco dedotto, altresì, la propria estraneità ai fatti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorsi il difensore di entrambi gli imputati, che la denuncia con vari motivi di gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente Lai Giovanni Maria denuncia la sentenza per violazione della legge penale e processuale. Si deduce che l'affermazione della colpevolezza dell'imputato è frutto dell'errata qualificazione dell'opera eseguita, in quanto la cosiddetta pista di cui alla contestazione non è equiparabile ontologicamente ad una strada, che è caratterizzata dalla presenza di strutture di tipo edilizio, quali la realizzazione di una massicciata, nonché di canali di scolo delle acque, del tutto assenti nel caso in esame, di talché - si afferma - per la realizzazione della cosiddetta pista non occorreva il rilascio della concessione edilizia. Si osserva inoltre che i lavori di spianamento eseguiti erano in effetti destinati a realizzare una fascia taglia- fuoco, per la cui esecuzione non occorre alcuna autorizzazione paesaggistica, rientrando nel novero delle opere di bonifica, tutela e conservazione del bosco, la cui esecuzione è espressamente consentita dall'art. 152 lett. c) del D. L.vo n. 490/99. Si deduce, infine, che quand'anche l'opera realizzata dovesse essere qualificata quale pista, la stessa, poiché, tra l'altro, non era destinata a realizzare alcun collegamento tra posti diversi, dovrebbe essere considerata pertinenza del bosco con la conseguente liceità della sua realizzazione anche in assenza di autorizzazione. Si denuncia, in subordine, la violazione degli art. 521 e 522 c.p.p. per essere stata affermata la colpevolezza degli imputati per un fatto diverso da quello contestato.
Il Lai Francesco denuncia, a sua volta, la sentenza con due motivi di gravame. Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per carenza di motivazione in ordine alla affermazione della colpevolezza dell'imputato. Si deduce che l'affermazione contenuta in sentenza, secondo al quale "al momento dell'intervento il Lai Francesco era alla guida di una ruspa" è frutto del travisamento delle risultanze istruttorie, in quanto dalle deposizione del teste Zuccarelli si evince solo l'affermazione che "le ruspe le aveva il Lai Francesco", senza che sia stato specificato dal teste lo svolgimento di alcuna attività da parte dell'imputato. Si deduce, quindi, che la sentenza ha desunto dalla disponibilità dei mezzi meccanici da parte del Lai Francesco la sua partecipazione alla esecuzione dell'opera senza una adeguata motivazione; che, peraltro, i giudici di merito sono incorsi in un vizio di motivazione, avendo omesso di valutare il fatto che le ruspe sono di proprietà di una società e non dell'imputato; che questi non è proprietario del bosco in cui è stata realizzata l'opera e che nessuno ha visto l'imputato eseguire personalmente i predetti lavori. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, infine, la sentenza per violazione di legge in relazione alla affermata illiceità dell'opera realizzata sulla base di rilievi identici a quelli contenuti nell'altro ricorso.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Osserva la Corte in ordine al mezzo di annullamento comune ad entrambi i ricorrenti che l'art. 152 lett. c) del D. L.Vo n. 490/99 consente l'esecuzione, tra l'altro, delle "opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lett. g) dell'art. 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia".
Nel caso in esame, invece, l'opera di cui si tratta è stata eseguita in violazione delle prescrizioni imposte, peraltro, per l'esecuzione di lavori di natura diversa, di talché non può esserne sostenuta la sua liceità invocando la disposizione richiamata dai ricorrenti. Deve essere, inoltre, rilevato che anche la realizzazione di una pista in terra battuta determina una trasformazione urbanistica del territorio, per la cui esecuzione occorre la concessione edilizia, ai sensi degli art. 20 lett. b) e c) della L. n. 47/85 e 1 della L. n. 10/77, di talché la qualificazione del manufatto realizzato, quale strada o pista in terra battuta, si palesa del tutto irrilevante, considerato che il regime giuridico cui è soggetta l'opera è determinata dalla sua funzione (consentire il transito di persone o mezzi).
Orbene, in ordine a quest'ultima la valutazione in punto di fatto del giudice di merito non può essere contestata in sede di legittimità, essendo, peraltro, fondata su una adeguata motivazione (si è escluso che nella specie potesse trattarsi di una fascia parafuoco in considerazione della larghezza e delle caratteristiche dello sbancamento, essendosi, tra l'altro, proceduto all'abbassamento del fondo naturale del terreno ed al suo livellamento).
Quanto rilevato è assorbente dell'ulteriore censure dei ricorrenti, afferente alla violazione di norme processuali, che si palesa infondata, essendo stata, con tutta evidenza, affermata la colpevolezza degli imputati per lo stesso fatto di cui alla contestazione.
Per completezza di esame deve essere ancora osservato, agli effetti della continuità normativa di cui all'art. 2 c.p., in relazione al reato di cui al capo b (art. 20 lett. c) della L. n. 47/85) che, anche a seguito della abrogazione delle disposizioni di legge sopra citate, per effetto dell'art. 136, commi primo e secondo, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, il fatto ascritto agli imputati costituisce tuttora reato, dovendo essere qualificato il manufatto di cui alla contestazione quale opera di urbanizzazione primaria, di cui all'art. 3, comma primo lett. e2), del Testo Unico, per la cui esecuzione occorre il permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, primo comma lett. a), del medesimo Decreto Presidenziale.
È, infine, del tutto improprio il riferimento dei ricorrenti alla nozione di pertinenza, per quanto riguarda la realizzazione di una strada o pista in terra battuta in un bosco, riferendosi la nozione di pertinenza alla realizzazione di un'opera a servizio di un edificio esistente (sez. 3^, 3.4.1998 n. 4142, Cento T, riv. 210694 ed altre).
Nel resto le censure dei ricorrenti sono di natura fattuale anche con riferimento al mezzo di annullamento afferente alla responsabilità personale del Lai Francesco.
Riguardo a quest'ultimo si osserva, infetti, che è preclusa, in ogni caso, la rilettura delle deposizioni dei testi in sede di legittimità, mentre la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la responsabilità del predetto ricorrente, rilevando che l'assunto dell'imputato, secondo il quale stava operando con le ruspe per la installazione di un cancello, è rimasto del tutto privo di riscontri, mentre è stata provata tramite i testi escussi la esecuzione da parte dello stesso delle opere di cui si tratta con l'impiego delle ruspe, delle quali egli aveva la disponibilità, mentre si è giustamente ritenuta irrilevante l'appartenenza a terzi dei mezzi meccanici adoperati.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico dei ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti Lai Giovanni Maria e Lai Francesco in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004


 
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