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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Discarica abusiva e responsabilità prprietario del terreno
Inserito il Mercoledì, 22 giugno @ 19:31:18 CEST da God

Rifiuti dai CEAG

Cass. Sez. III sent. 21966 del 10 giugno 2005 (p.u. 15 mar. 2005)
Pres. Zumbo Est. Fiale Ric. Nugnes

Rifiuti - Discarica abusiva e responsabilità del proprietario del terreno

Non è configurabile il reato di discarica abusiva nei confronti del proprietario del terreno che, in assenza di concorso a qualsiasi titolo con gli autori del fatto, non si sia attivato affinché i rifiuti da altri abbandonati vengano rimossi. La semplice apposizione di una clausola contrattuale secondo la quale l'attività da effettuarsi sul terreno deve svolgersi "nel rispetto delle norme vigenti" non ha alcuna efficacia scriminante in una situazione in cui il concedente del terreno da adibire espressamente a discarica ha sicuramente l'obbligo di verificare l'intervenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni



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 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 15/03/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 531
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 10380/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUGNES PASQUALE n. a Trani il 7.2.1950;
avverso la sentenza 16.9.2003 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il fatto;
udito il difensore avv.to D'ASSISTI Salvatore, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.9.2003 la Corte di Appello di Bari, in seguito ad impugnazione del P.G., in riforma della sentenza assolutoria ("per non avere commesso il fatto") 13.1.2603 del Tribunale monocratico di Trani, affermava la penale responsabilità di Nugnes Pasquale in ordine al reato di cui;
- all'art. 51, 3 comma, D.Lgs. n. 22/1997, per avere realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti speciali e pericolosi - acc. in Bisceglie, contrada "Ponte Lama", il 7.11.2000 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, disponendo la confisca delle aree e concedendo i doppi benefici di legge con subordinazione della sospensione condizionale della penai all'assolvimento, da parte del condannato, degli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Nugnes, il quale, sotto i profili della, violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito:
- la inconfigurabilità del reato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, detta configurabilità è esclusa nei confronti di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perché questi ultimi vengano rimossi;.
- il travisamento dei fatti in ordine alla circostanza che esso imputato aveva concesso alla s.n.c., "Trani Biancone di Pignataro Luigi" lo sfruttamento per attività estrattiva di mezzo ettaro della più vasta area in questione, di sua proprietà, riconoscendo alla società anzidetto anche la possibilità di provvedere alla "discarica del materiale commercialmente privo di valore nella zona a valle, nel rispetto delle norme vigenti";
- l'omessa valutazione della circostanza che egli, comunque, aveva già provveduto alla bonifica ed al ripristino dei luoghi, con conseguente illegittimità della disposta confisca e della condizione apposta al concesso beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché le doglianze anzidette sono infondate.
1. L'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 sanziona penalmente "chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata" e la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha evidenziato che:
a) la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività.
- anzitutto, il vero e proprio allestimento a discarica di un'area, con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc. (vedi Cass.:
Sez. Unite 28.12.2004, Zaccarelli e, più di recente, Sez. 3^, 30.4.2002, Francese);
ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti (vedi Cass., Sez. 3^, 10.1.2002, Garzia; 24.9.2001, Bistoffi; 11.10.2000, Cimini).
Secondo un'interpretazione giurisprudenziale, potrebbe integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass., Sez. 3^, 4.11.1994, Zagni);
b) la gestione di una discarica si identifica in una attività autonoma, successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore di quest'ultima o da altri soggetti, e che consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima (vedi Cass.: Sez. 3^, 11.4.1997, Vasco; Sez. Unite 28.12.2004, Zaccarelli).
Nella fattispecie in esame la Corte di merito ha appunto accertato, in fatto - e ne ha dato conto con motivazione razionale ed esauriente - la realizzazione di una discarica attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di una notevole quantità (5.000 o 6.000 mc.) di materiali oggettivamente destinati all'abbandono (inerti derivanti da scavi, demolizioni e manutenzioni stradali; scarti della lavorazione della pietra; scarti delle lavorazioni agricole e dell'industria tessile; imballaggi di varia natura; rifiuti dell'industria chimica;
carcasse di autovetture e copertoni) con trasformazione del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti, e tale accertamento è, altresì, assolutamente compatibile con la definizione di "discarica" introdotta dall'art. 2, lett. g), del D.Lgs. 13.1.2003, n. 31. 2. In relazione alla possibilità di ritenere integrato il reato anche in forma omissiva, la più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema - sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite 28.12.2004, Zaccarelfi - è orientata nel senso della inconfigurabilità del reato di realizzazione o esercizio di discarica abusiva rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto (vedi Cass., Sez. 3^ 5.11.2002, Laganà; 26.9.2002, Ponzio; 2.7.1997, Gangemi).
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale - con argomentazioni logiche e coerenti - ha evidenziato una situazione non di mera consapevolezza e tolleranza, da parte dell'imputato, dell'esistenza di una discarica da altri realizzata, bensì di compartecipazione attiva ad una imponente attività di abbandono di rifiuti sistematicamente reiterantesi nel fondo di sua proprietà, non contrastata in alcun modo, non denunciata ai competenti organi regionali ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549/199S ed anzi addirittura agevolata dal riconoscimento contrattuale (alla s.n.c. "Trani Biancone di Pignataro Luigi") di un'ulteriore possibilità di abbandono, in una parte di quel fondo esclusa dall'attività estrattiva, di materiale "commercialmente privo di valore".
La clausola convenzionale, secondo la quale tale attività ulteriore si sarebbe comunque dovuta svolgere "nel rispetto delle norme vigenti", non ha alcuna efficacia scriminante, in una situazione in cui il concedente del terreno da adibire espressamente a discarica aveva sicuramente l'obbligo di verificare l'intervenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Il Nugnes, in sostanza, è stato condannato per una condotta di compartecipazione agevolatrice e non per la mera violazione di una posizione di garanzia.
3. La prospettazione di già intervenuta bonifica del sito e di effettuato ripristino dei luoghi non influisce sulla disposta confisca, poiché, ai sensi del 3 comma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 22/1997, il soggetto condannato per la realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva è comunque tenuto alla bonifica e rimessione in pristino dell'area prima dell'acquisizione definitiva al patrimonio pubblico (vedi Cass., Sez. 3^, 26.4.2001, Cannavo). Dell'addotta eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato dovrà, invece, tenersi conto in sede di esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni di effettiva operatività della sospensione condizionale della pena.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 15/03/2005 Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 531 Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 10380/2004 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NUGNES PASQUALE n. a Trani il 7.2.1950; avverso la sentenza 16.9.2003 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso; udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale; udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il fatto; udito il difensore avv.to D'ASSISTI Salvatore, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.9.2003 la Corte di Appello di Bari, in seguito ad impugnazione del P.G., in riforma della sentenza assolutoria ("per non avere commesso il fatto") 13.1.2603 del Tribunale monocratico di Trani, affermava la penale responsabilità di Nugnes Pasquale in ordine al reato di cui; - all'art. 51, 3 comma, D.Lgs. n. 22/1997, per avere realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti speciali e pericolosi - acc. in Bisceglie, contrada "Ponte Lama", il 7.11.2000 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, disponendo la confisca delle aree e concedendo i doppi benefici di legge con subordinazione della sospensione condizionale della penai all'assolvimento, da parte del condannato, degli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Nugnes, il quale, sotto i profili della, violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito: - la inconfigurabilità del reato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, detta configurabilità è esclusa nei confronti di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perché questi ultimi vengano rimossi;. - il travisamento dei fatti in ordine alla circostanza che esso imputato aveva concesso alla s.n.c., "Trani Biancone di Pignataro Luigi" lo sfruttamento per attività estrattiva di mezzo ettaro della più vasta area in questione, di sua proprietà, riconoscendo alla società anzidetto anche la possibilità di provvedere alla "discarica del materiale commercialmente privo di valore nella zona a valle, nel rispetto delle norme vigenti"; - l'omessa valutazione della circostanza che egli, comunque, aveva già provveduto alla bonifica ed al ripristino dei luoghi, con conseguente illegittimità della disposta confisca e della condizione apposta al concesso beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, perché le doglianze anzidette sono infondate. 1. L'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 sanziona penalmente "chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata" e la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha evidenziato che: a) la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività. - anzitutto, il vero e proprio allestimento a discarica di un'area, con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc. (vedi Cass.: Sez. Unite 28.12.2004, Zaccarelli e, più di recente, Sez. 3^, 30.4.2002, Francese); ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti (vedi Cass., Sez. 3^, 10.1.2002, Garzia; 24.9.2001, Bistoffi; 11.10.2000, Cimini). Secondo un'interpretazione giurisprudenziale, potrebbe integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass., Sez. 3^, 4.11.1994, Zagni); b) la gestione di una discarica si identifica in una attività autonoma, successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore di quest'ultima o da altri soggetti, e che consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima (vedi Cass.: Sez. 3^, 11.4.1997, Vasco; Sez. Unite 28.12.2004, Zaccarelli). Nella fattispecie in esame la Corte di merito ha appunto accertato, in fatto - e ne ha dato conto con motivazione razionale ed esauriente - la realizzazione di una discarica attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di una notevole quantità (5.000 o 6.000 mc.) di materiali oggettivamente destinati all'abbandono (inerti derivanti da scavi, demolizioni e manutenzioni stradali; scarti della lavorazione della pietra; scarti delle lavorazioni agricole e dell'industria tessile; imballaggi di varia natura; rifiuti dell'industria chimica; carcasse di autovetture e copertoni) con trasformazione del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti, e tale accertamento è, altresì, assolutamente compatibile con la definizione di "discarica" introdotta dall'art. 2, lett. g), del D.Lgs. 13.1.2003, n. 31. 2. In relazione alla possibilità di ritenere integrato il reato anche in forma omissiva, la più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema - sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite 28.12.2004, Zaccarelfi - è orientata nel senso della inconfigurabilità del reato di realizzazione o esercizio di discarica abusiva rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto (vedi Cass., Sez. 3^ 5.11.2002, Laganà; 26.9.2002, Ponzio; 2.7.1997, Gangemi). Nella fattispecie in esame la Corte territoriale - con argomentazioni logiche e coerenti - ha evidenziato una situazione non di mera consapevolezza e tolleranza, da parte dell'imputato, dell'esistenza di una discarica da altri realizzata, bensì di compartecipazione attiva ad una imponente attività di abbandono di rifiuti sistematicamente reiterantesi nel fondo di sua proprietà, non contrastata in alcun modo, non denunciata ai competenti organi regionali ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549/199S ed anzi addirittura agevolata dal riconoscimento contrattuale (alla s.n.c. "Trani Biancone di Pignataro Luigi") di un'ulteriore possibilità di abbandono, in una parte di quel fondo esclusa dall'attività estrattiva, di materiale "commercialmente privo di valore". La clausola convenzionale, secondo la quale tale attività ulteriore si sarebbe comunque dovuta svolgere "nel rispetto delle norme vigenti", non ha alcuna efficacia scriminante, in una situazione in cui il concedente del terreno da adibire espressamente a discarica aveva sicuramente l'obbligo di verificare l'intervenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni. Il Nugnes, in sostanza, è stato condannato per una condotta di compartecipazione agevolatrice e non per la mera violazione di una posizione di garanzia. 3. La prospettazione di già intervenuta bonifica del sito e di effettuato ripristino dei luoghi non influisce sulla disposta confisca, poiché, ai sensi del 3 comma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 22/1997, il soggetto condannato per la realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva è comunque tenuto alla bonifica e rimessione in pristino dell'area prima dell'acquisizione definitiva al patrimonio pubblico (vedi Cass., Sez. 3^, 26.4.2001, Cannavo). Dell'addotta eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato dovrà, invece, tenersi conto in sede di esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni di effettiva operatività della sospensione condizionale della pena. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005


 
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