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Giurisp.Penale Cass.: Beni ambientali. Riduzione in pristino e sospensione condizionale
Inserito il Giovedì, 28 aprile @ 18:34:41 CEST da God

Beni Ambientali Nuova pagina 4

Sez. 3, Sentenza n. 38739 del 28/05/2004 Ud. (dep. 05/10/2004 ) Rv. 229612
Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Brignone. P.M. Albano A. (Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 4 Aprile 2002)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reati paesaggistici - Sentenza di condanna - Ordine di rimessione in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena al ripristino - Legittimità - Fondamento.
CON MOTIVAZIONE



Nuova pagina 3

Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di tutela del paesaggio, è legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla ottemperanza all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi impartito dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 28/05/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1128
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 22113/2002
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRIGNONE MARIA, n. a Lampedusa il 25.10.1963;
avverso la sentenza del 4.4.2002 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Albano Antonio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.4.2002 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza 12.10.2000 del Tribunale monocratico di Agrigento, che aveva affermato la penale responsabilità di Brignone Maria in ordine al reato di cui:
- all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985), per avere, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzato opere edilizie in difformità dal provvedimento concessorio (apertura di porte e finestre, costruzione di archi, muri e muretti) senza la prescritta autorizzazione - acc. in Lampedusa, loc. Cala Croce, il 13.7.1999;
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di giorni venti di arresto e lire 20 milioni di ammenda, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato all'adempimento di detto obbligo nel termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Brignone, la quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della illogicità della motivazione:
- l'insussistenza del reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999, in quanto la condotta accertata non "aveva inciso sullo stato dei luoghi in senso peggiorativo" e "non aveva apportato alcuna offesa all'assetto paesistico" che, al contrario, sarebbe stato migliorato;
- la ingiustificata subordinazione del beneficio della sospensione condizionale all'effettivo ripristino dello stato originario dei luoghi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, devono ribadirsi i principi già enunciati da questa Corte Suprema (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri; 7.5.1998, ric. Vassallo; 13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro; 5.10.2000, ric. Lorenzi;
29.11.2001, ric. Zecca ed altro; 15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri;
14.5.2002, ric. Migliore; 4.10.2002, ric. Debertol) secondo i quali il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (attualmente art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, a 42) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).
Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata inforniamone e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P. A. sia posta di fronte al tatto compiuto. La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Ne consegue che l'offensività del fatto, in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, deve essere anzitutto correlata al rispetto del bene intermedio (o "funzione").
L'offensività del fatto illecito, in materia di tutela penale dell'ambiente, è stata diffusamente analizzata - nelle prospettazioni dottrinarie e giurisprudenziali e pure con riferimento ai connotati concettuali controversi - da Cass., Sez. 3^, 10.12.2001, Zucchini, ove è stato enunciato il principio che l'offensività del fatto concreto debba essere valutata in relazione alla specifica condotta incriminata, con riferimento alla natura, finale o intermedia, dell'interesse protetto.
La fattispecie in esame - come esattamente evidenziato dalla Corte di merito - è caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo - hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva e tale principio, a maggior ragione, deve applicarsi all'ordine di rimessione in pristino già previsto dagli artt. 1 sexies della legge n. 431/1985 e 164 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 (ed attualmente dall'art. 181, 2^ comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), allorché si consideri che:
- è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 cod. pen., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato, poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può comportare "conseguenze dannose o pericolose";
- la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale;
- in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede - e si Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost, sent. 20.7.1994, n. 318). 3. La inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non può tenersi conta della prescrizione del reato venuta a scadere dopo la presentazione del ricorso medesimo (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di cinquecento/00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004


 
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