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Tribunale di Bari sent. 26 ottobre 2004
Est. Pirrelli Imp. Stringa ed altro
In materia di sicurezza e igiene sul lavoro e di plurimi decessi di
lavoratori per asbestosi, ove anche vi sia una valida delega di funzioni,
comunque esiste in capo al consigliere di amministrazione ed
all’amministratore delegato un residuo non delegabile dovere di vigilanza e
dovere di intervento sostitutivo su situazioni conosciute
o che avrebbero dovuto essere conosciute.
L’ esistenza del
perdurante obbligo di controllo della gestione da parte degli amministratori
trova il proprio fondamento in una norma civilistica. L’art.2392 c.c.
infatti , partendo dal presupposto che nelle società di grandi dimensioni il
“datore di lavoro” è il Consiglio di Amministrazione, prevede che, nel caso di attribuzioni proprie del comitato esecutivo
o di uno o più amministratori, vi sia, oltre alla responsabilità dei
primi, anche la solidale responsabilità di tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione, “se non hanno vigilato sul generale andamento della
gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto
quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne
o attenuarne le conseguenze dannose”......
dai CEAG
La condotta omissiva nell’adottare tutti i
provvedimenti tecnici , organizzativi , procedurali necessari per contenere
l’esposizione all’amianto (impianti localizzati di aspirazione,
limitazione dei tempi di esposizione , procedure di lavoro atte ad evitare la
manipolazione manuale , l’omessa informazione dei lavoratori sui rischi
derivanti dall’amianto, l’omesso allontanamento dall’attività dei
lavoratori al momento d’insorgenza dell’asbestosi) contravviene
specificamente alle disposizioni di cui agli artt.17 R.D. n.530/27; 5
l.n.455/43 e 4 D.P.R.n.547/ 55 ; l’omessa fornitura
prima e l’omesso controllo poi sull’effettivo impiego delle
maschere (inidonee e insufficienti) fornite,
viola altresì le disposizioni di cui agli artt. 377 e 387 D.P.R.
n.547/55 ed altresì l’art 21
D.P.R. n.303/56; infine, l’omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato
controllo sanitario lede la previsione normativa di cui agli artt.
157-176D.P.R. N.1124/65.
La ravvisabilità di profili di colpa specifica
non esclude la sussistenza anche di profili di colpa generica consistiti nel
non avere comunque adottato ogni misura tecnica conosciuta e necessaria
ad impedire lo sviluppo e
la diffusione delle polveri di amianto, pur essendo prevedibile che da tale
mancata adozione ne potesse derivare un danno alla salute dei lavoratori, e ciò
in violazione del residuo obbligo di diligenza , prudenza e perizia.
Sussiste il dovere-obbligo giuridico per il
datore di lavoro, richiamato
costantemente fin da pronunce del 1955 dalla S.C., di aggiornarsi
costantemente sua sponte ed indipendentemente dalle comunicazioni e
sollecitazioni effettuate dagli organi di controllo (Ispettorato del Lavoro,
INAIL, ecc.) sulle tecniche anti-infortunistiche
o anti-malattie professionali.
Il
rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva , va
riferito non solo al verificarsi
dell’ evento prodottosi ma
anche in relazione alla natura ed ai tempi dell’offesa, nel senso che dovrà
riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che
l’intervento doveroso omesso (o quello corretto commesso in luogo della
causalità omissiva ) avrebbe evitato il prodursi dell’evento in concreto
verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno d’intensità lesiva inferiore, ma altresì
nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato in tempi
significativamente (non minuti od ore) più lontani
sentenza
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