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"La
cassazione si pronuncia sulla differenza tra i tipi di deposito di rifiuti
previsti dal D.Lv. 2297"
di
Vincenzo PAONE
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Cassazione 25 febbraio 2004, n. 21024, imp. Eoli
Il D.Lgs.
22/1997 contempla tre nozioni di deposito di rifiuti: il deposito temporaneo
(controllato ed effettuato nel luogo di produzione) che è ammesso nel rispetto
delle condizioni prescritte dalla lett. m) dell'art. 6; il deposito preliminare
o stoccaggio, che è una fase iniziale dell'attività di smaltimento,
assoggettato alle procedure di abilitazione di cui ai capi IV e V del titolo I;
il deposito incontrollato (effettuato in luogo diverso da quello in cui sono
prodotti) sanzionato penalmente se effettuato da titolari di impresa o da
responsabili di enti, ovvero sanzionato in via amministrativa se effettuato da
persone fisiche diverse dai soggetti predetti. Queste nozioni specifiche
esauriscono la categoria generale del deposito di rifiuti, sicché ogni
effettivo deposito, a seconda delle sue concrete caratteristiche oggettive e
soggettive, dovrà necessariamente sussumersi in una delle tre nozioni.
La vicenda
La pronuncia della Cassazione
25 febbraio 2004, imp. Eoli, ha affrontato – a quanto consta per la prima
volta – in modo articolato la tematica della differenza tra i vari tipi di
deposito previsti dal d.leg. 22/97 .
La vicenda processuale si può così sintetizzare.
Il titolare di un’impresa che produce rifiuti non
pericolosi utilizzava un'area di pertinenza aziendale per il deposito di detti
materiali in attesa di essere smaltiti presso una discarica per mezzo di una
ditta specializzata. Poichè era stato accertato il superamento dei limiti
imposti per il deposito temporaneo dall'art. 6, lett. m), n. 3 (i rifiuti erano
rimasti depositati nel luogo di produzione oltre i tre mesi previsti dalla legge
prima di essere avviati al regolare smaltimento), l'imputato è stato condannato
per la contravvenzione di deposito incontrollato.
Per inciso, si nota che nell’imputazione si
contestava di aver esercitato senza autorizzazione
(sic) un deposito temporaneo di
rifiuti non pericolosi. Tale contestazione lascia alquanto perplessi perchè non
si comprende di quale autorizzazione avrebbe
dovuto munirsi il titolare dell’impresa in quanto nè l’art. 6 nè altre
disposizioni del Ronchi prevedono un siffatto obbligo.
La Corte suprema, nel respingere il ricorso
dell’imputato, osserva che dalla nozione di deposito preliminare è
espressamente escluso il deposito temporaneo, inteso come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, purché siano rispettate alcune
condizioni dettate dalla lettera m) dell'art. 6. Per il legislatore, infatti, in
questa particolare situazione non sussiste un rischio per l'ambiente, tale da
richiedere il preventivo controllo della pubblica autorità, perchè i rifiuti
non escono dalla sfera di controllo del produttore.
Nel passaggio successivo, la pronuncia però
sostiene che se una delle condizioni prescritte dall’art. 6 non è rispettata,
il deposito da "temporaneo" diventa "preliminare", “cioè
entra nella sfera pericolosa dello smaltimento, qualificandosi come stoccaggio
preparatorio in vista e in attesa di una delle altre operazioni finali di
smaltimento”. Pertanto, conclude la Cassazione, il fatto commesso dal
ricorrente non era un deposito temporaneo, bensì un’operazione di deposito
preliminare, soggetta ad autorizzazione o comunicazione, sicchè il fatto
medesimo doveva essere qualificato come violazione dell'art. 51, 1° comma, per
la quale è comunque prevista la stessa sanzione penale comminata per la
violazione del 2° comma dello stesso articolo contestata nell’originaria
rubrica.
Come debitamente chiarisce la Corte suprema,
all’atto pratico la diversa qualificazione del fatto ritenuta in sentenza non
produce alcun effetto a carico del prevenuto perchè il suo trattamento penale
non cambia. Nondimeno, siamo dell’avviso che sia interessante interrogarsi
sugli snodi teorici di questa pronuncia onde verificarne l’esattezza alla luce
del sistema ricavabile dalla normativa comunitaria e nazionale.
Prime perplessità
Prima di commentare più in profondità la
decisione, occorre mettere in risalto che la Corte, per giustificare la
propria opinione, richiama uno specifico precedente e cioè la sentenza
n. 7140 del 21 marzo 2000, Eterno, massimata in questi termini: “Il
deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell’art. 6, punto m), d.leg. 5
febbraio 1997 n. 22 è legittimo soltanto ove sussistano alcune precise
condizioni temporaneo quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni,
il deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile
giuridicamente all’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista
come reato dall’art. 51 d.leg. n. 22”.
La lettura integrale della sentenza Eterno risulta
però ben più illuminante della sola massima e dimostra quanto la stessa sia
fuorviante in ordine all’effettivo pensiero del supremo collegio.
Innanzitutto, va detto che nella fattispecie
esaminata dalla Cassazione l'imputato era stato condannato per aver realizzato
una discarica di residui di
lavorazione del marmo gettati in
una cava di tufo abbandonata. L’imputato aveva sostenuto che l'attività da
lui posta in essere non integrava la gestione di una discarica abusiva, ma
soltanto un deposito temporaneo.
Ebbene, tale doglianza è stata respinta con la seguente (e tacitiana!)
motivazione: “La sentenza impugnata
appare correttamente motivata secondo
criteri logici
e giuridici
su tutti
i punti sollevati dal
ricorrente. In questa
sede di
legittimità merita di
essere sottolineato
il principio giuridico, secondo cui il deposito temporaneo ex
art. 6, punto
m) D. Lgs.
N. 22/97 è legittimo soltanto quando
ricorrono alcune precise
condizioni temporanee
quantitative e
qualitative. Quando tali
condizioni non siano osservate, il deposito
di rifiuti nel luogo
in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente "ad
attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'art. 51 D.Lgs.
n. 22/97”.
L’affermazione di principio (riprodotta
pedissequamente dalla sentenza Eoli) è tanto apodittica
quanto in contrasto con la pregressa (e successiva) giurisprudenza che, sulla
questione del deposito temporaneo irregolare, fin dal 1997
ha sostenuto che lo stoccaggio provvisorio di rifiuti (nella specie:
tossico-nocivi) effettuato
all’interno dell’insediamento che li ha prodotti in attesa di essere
smaltiti, già punito dall’art. 26 d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915,
costituisce un «deposito temporaneo» di rifiuti
punibile come «deposito incontrollato» a norma dell’art. 51, 2º
comma, d.leg. 22/97.
Peraltro, la sentenza in rassegna cita anche altri
precedenti della Cassazione (Cass. 11 aprile 2002, Brustia ;
3 luglio 2001, Migliozzi ;
22 gennaio 2003, Costa )
che hanno sancito che il deposito temporaneo, in assenza delle condizioni
previste dalla lettera m) dell'art. 6, da origine al reato di cui all'art. 51, 2°
comma (il che vuol dire che il Collegio non ignorava la posizione
“tradizionale” della giurisprudenza), ma sono diverse le premesse del
discorso in cui la citazione
medesima si inserisce.
Infatti, secondo Cass. Eoli, si ha il deposito
incontrollato solo quando esso è effettuato in luogo diverso da quello in cui i
rifiuti sono prodotti e fuori dalla sfera di controllo del produttore. Ecco
perchè la sentenza, in relazione ai precedenti prima riportati, si preoccupa di
precisare che “La conclusione sembra però
appropriata solo nei casi in cui si tratti di deposito effettuato da titolari di
impresa o da responsabili di enti in luogo diverso da quello di produzione dei
rifiuti, e cioè nei casi in cui non si tratti propriamente di un deposito
temporaneo irregolare, che è pur sempre effettuato nel luogo di produzione”.
La riassunta tesi è a dir poco sorprendente: la
nozione di deposito incontrollato qui presentata non solo non trova riscontro in
nessun’altra decisione di legittimità ,
ma soprattutto è in contrasto con il dettato normativo (art. 14) che non
contiene alcuna distinzione circa i luoghi in cui il deposito incontrollato dei
rifiuti è effettuato per farne discendere differenti conseguenze sul piano
sanzionatorio.
Pertanto, se la premessa del ragionamento svolto
dalla Cassazione è infondata, è erronea la conclusione che il deposito
temporaneo irregolare non possa essere qualificato in termini di deposito
incontrollato e conseguentemente
sanzionato.
Vale la pena spendere una parola anche
sull’affermazione che “il legislatore
prevede che l'abbandono o deposito incontrollato possa assumere il carattere di
un’attività di gestione dei rifiuti (cioè di raccolta, trasporto, recupero o
smaltimento), quando esso è effettuato da titolari di imprese o da responsabili
di enti; e in tal caso commina la sanzione penale ai sensi dell'art. 51, 2°
comma”.
Invero, la legge si limita soltanto a prevedere che
la trasgressione al divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è
sanzionata penalmente se l’inosservanza è riconducibile al titolare di
impresa. Ma il fatto che la pena applicabile sia la stessa di quella contemplata
nel 1° comma dell’art. 51 non sta certo a dimostrare che la fattispecie
costituisca una delle modalità di esecuzione della contravvenzione di gestione
abusiva di rifiuti .
Il deposito temporaneo non è una fase della gestione di rifiuti
Le ragioni del nostro dissenso rispetto alla
sentenza Eoli sono però ancora più radicali.
Infatti, in risposta ad uno dei motivi di ricorso
addotti dall’imputato, la sentenza afferma che la direttiva 75/442 ha escluso
dalla sfera del deposito preliminare il deposito temporaneo dei rifiuti,
effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti. All’uopo,
richiama anche la Corte di Giustizia europea
che ha proprio statuito che "La
nozione di «deposito temporaneo» si distingue da quella di «deposito
preliminare» di rifiuti e non rientra nella nozione di «operazione di gestione»
ai sensi dell’art. 1, lett. d), della direttiva del consiglio 15 luglio 1975
n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del
consiglio 18 marzo 1991 n. 91/156/Cee”.
Se dunque anche la Cassazione aderisce a questa
opinione, non comprendiamo poi come possa sostenere che il deposito temporaneo,
non rispettoso delle condizioni prescritte dalla lett. m) dell'art. 6,
“diventi” un deposito preliminare, che è invece una fase dell'attività di
gestione dei rifiuti, come tale assoggettato alle procedure di abilitazione.
Eppure la decisione dell’organo comunitario era
chiarissima. Ricordiamo, infatti, che era stata posta alla Corte la questione
di quale fosse la differenza (se esistente) tra il deposito temporaneo e
il deposito preliminare (o messa in riserva) di rifiuti, effettuati
all’interno dell’insediamento produttivo,
e se il deposito temporaneo fosse escluso dal concetto di ‘gestione’
dei rifiuti e da tutti gli obblighi ad essa relativi, ivi compresa la
comunicazione di tale attività alle autorità preposte ai controlli.
Nel par. 42, la Corte di giustizia premette che se
le operazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti comprendono il deposito
preliminare, escluso però il deposito temporaneo, ne deriva necessariamente che
il deposito temporaneo, effettuato prima della raccolta, non fa parte delle
operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti. Il deposito temporaneo
costituisce invece un’operazione preparatoria ad una delle operazioni di
recupero o di smaltimento elencate negli all. II A e II B, punti da D 1 a D 15
e, rispettivamente, da R 1 a R 13, della direttiva 75/442.
Pertanto, il deposito temporaneo, definito come
sopra, non rientra nella nozione di «operazione di gestione» ai sensi
dell’art. 1, lett. d), della direttiva 75/442.
Con questa fondamentale premessa, va letta la
seconda parte della sentenza in cui la Corte
di giustizia affronta la questione se le autorità nazionali competenti
siano tenute, per quanto riguarda le operazioni di deposito temporaneo, a
vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dall’art. 4 della direttiva
75/442.
Al riguardo, la pronuncia prende le mosse
dall’art. 4, 1° comma, che prevede che gli Stati membri adottino le misure
necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, in particolare senza creare rischi
per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare
inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse.
In secondo luogo, la Corte chiama in causa gli
artt. 4, 2° comma, e 8 della direttiva che prevedono, in particolare, gli
obblighi che devono essere adempiuti dagli Stati membri per conformarsi ai
principî della precauzione e dell’azione preventiva: “si
tratta di vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei
rifiuti e, rispettivamente, di accertare che il detentore di rifiuti li consegni
ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un’impresa che effettua le
operazioni previste negli all. II A o II B oppure che il detentore di rifiuti
provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle
disposizioni della direttiva”.
Pertanto, conclude perspicuamente la sentenza, se
è vero che le imprese che detengono rifiuti e che procedono al loro deposito
temporaneo non sono soggette all’obbligo di registrazione o di autorizzazione
previsto dalla direttiva 75/442, non è men vero che tutte le operazioni di
deposito, indipendentemente dal fatto che siano effettuate a titolo temporaneo o
preliminare, nonché le operazioni di gestione di rifiuti ai sensi dell’art.
1, lett. d), di tale direttiva, sono soggette al rispetto dei principî della
precauzione e dell’azione preventiva che l’art. 4 della direttiva 75/442
mira ad attuare e, in particolare, agli obblighi che risultano da questa stessa
norma nonché dall’art. 8 della direttiva.
E perciò, nei limiti in cui i rifiuti, anche
temporaneamente depositati, possono provocare rilevanti danni all’ambiente, le
competenti autorità nazionali sono tenute, per quanto riguarda le operazioni di
deposito temporaneo, a vegliare al rispetto degli obblighi risultanti
dall’art. 4 della direttiva 75/442. Ciò è quanto stato fatto dall’Italia
con l’art. 14 d.leg. 22/97 che ha vietato l’abbandono e il deposito
incontrollato dei rifiuti senza però trasformare – per questa sola ragione
– quelle condotte in una fase di gestione dei rifiuti.
Il divieto di abbandono dei rifiuti è uno dei
punti qualificanti della normativa posta a tutela dell'ambiente: non a caso il
decreto Ronchi ha innovato significativamente rispetto all’omologa
disposizione contenuta nel d.p.r. n. 915. Infatti, mentre l'art. 9 del citato
decreto vietava “l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei
rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico”, con
un’evidente limitazione della punibilità delle condotte illecite, l'art. 14
del Ronchi ha sancito il divieto assoluto di immissione o sversamento di rifiuti
sul suolo e nel suolo. Non vi è dubbio però che l'ampliamento dei luoghi in cui è vietato il deposito incontrollato non può
certo giustificare la tesi che tale
fattispecie possa
realizzarsi solo in determinati luoghi e cioè solo all'esterno del
perimetro aziendale.
Ammasso provvisorio e smaltimento
Per la Cassazione il deposito temporaneo, quando è
irregolare, diventa un deposito preliminare "qualificandosi
come stoccaggio preparatorio in vista ed in attesa di una delle altre operazioni
finali di smaltimento elencate dalla legge quali la discarica, il lagunaggio e
l'incenerimento. La legge richiede perciò che l'operazione sia previamente
controllata…attraverso un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 …o
ai sensi degli artt. 31 e 32 d.leg. 22/97".
Come è noto, gli articoli citati disciplinano, in
parallelo, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero che, nella
prima ipotesi, riguardano i rifiuti non individuati in apposito decreto
ministeriale, mentre nella seconda ipotesi hanno per oggetto per l'appunto detti
rifiuti. Ai fini dell'obbligo di controllo da parte della pubblica
amministrazione, non ha invece rilevanza la provenienza dei rifiuti e cioè che
siano propri o prodotti da terzi.
Per evidenti ragioni, a noi interessa in questa
sede esaminare soltanto il caso dell’attività di smaltimento o recupero dei
propri rifiuti (che siano o meno tra quelli individuati dal d.m.): orbene,
secondo la legge, il soggetto, che voglia smaltire o recuperare i rifiuti
prodotti dalla propria impresa, è soggetto a controllo pubblico anche per la
fase contrassegnata nell'all. B come D15, e cioè "Deposito preliminare
prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14",
oppure nell'all. C come R 13, e cioè "Messa in riserva di rifiuti
per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 e R 12".
Questa regola trova la sua ragion d’essere nel
fatto che non si possono effettuare operazioni di smaltimento o di recupero dei
rifiuti senza passare per una fase, più o meno lunga temporalmente, di deposito
degli stessi.
Non è però affatto scontato il caso inverso: vale a dire che non
si può sostenere che chi raggruppi i propri rifiuti all'interno dell’azienda,
pur senza rispettare le prescrizioni dell’art. 6, lo faccia con la prospettiva
di smaltirli o recuperarli in proprio. Questo, infatti, pare essere il
presupposto implicitamente ritenuto dalla Cassazione per poter così ipotizzare
una "trasformazione" del deposito da temporaneo a preliminare.
In realtà, l'ordinamento distingue l'ammasso
temporaneo di rifiuti dal vero e proprio stoccaggio provvisorio: infatti, nell'ipotesi in cui i
rifiuti siano trattenuti in
attesa del
loro ritiro da parte di ditte specializzate e
tale ritiro sia
frequente e, comunque, a scadenze molto ravvicinate, puo' escludersi
che la detenzione dei
rifiuti per brevissimi periodi integri lo stoccaggio
provvisorio. Questo è l'orientamento della Corte suprema (Cass. 19
dicembre 1990, Silla ;
24 aprile 1992, Carobbi )
che ha altresì chiarito che lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e
nocivi, diversamente dall'"accumulo
temporaneo", costituente il risultato finale della "produzione"
del rifiuto
stesso, precariamente ammassato sotto il diretto controllo
del produttore in attesa di
smaltimento, si qualifica per il carattere
non precario
dell'ammasso, non
piu' direttamente controllato dal produttore e oggettivamente destinato alle ulteriori
fasi di smaltimento contemplate nell'art. 16
d.P.R. 10 settembre 1982, n.
915 (Cass. 7 novembre 1995, Ciriani ).
Non è dunque scandaloso
prevedere che lo svolgimento irregolare dell'attività di accumulo temporaneo
venga sanzionata non già in base alle disposizioni che disciplinano la gestione
dei rifiuti, ma in forza di una disposizione, e cioè l'art. 51, 2° comma,
magari non "nata" a questo scopo, ma comunque utilizzabile alla
bisogna.
In conclusione, il deposito temporaneo dei
rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, è
escluso a tutti gli effetti dalle
operazioni di gestione.
Deposito
irregolare e discarica
Per completezza occorre considerare anche un’altra
questione non affrontata dalla sentenza Eoli, ma presente in altre decisioni .
Si sostiene cioè che il d.leg. 36/03
avrebbe stabilito, dettando la nozione di discarica (art. 2 lett. g): è
discarica “qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo
per più di un anno”), un limite
temporale, prima inesistente, sicché, qualora un deposito temporaneo con tutti
i requisiti richiesti, superi un anno non viene più qualificato come
deposito incontrollato, ma come discarica.
La disposizione riportata non è delle più chiare e si
presta a due possibili interpretazioni:
a) è discarica l’area destinata non
occasionalmente allo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti e perciò, a
prescindere dalla permanenza sul o nel terreno degli stessi rifiuti per la
durata superiore ad un anno, si proibisce l’utilizzazione permanente della
stessa area per le esigenze funzionali alla gestione dei rifiuti;
b) è discarica l'area adibita allo stoccaggio
provvisorio di rifiuti quando gli stessi non vengono movimentati per oltre un
anno: il loro stazionamento in sito oltre il termine legale rappresenta dunque
il parametro che rende antigiuridico l’ammasso temporaneo.
Secondo noi, è preferibile la seconda opzione in
quanto pare logico applicare la rigorosa disciplina sulle discariche ove si
accerti che lo stoccaggio dei rifiuti non è temporaneo, come si profilava
all’inizio, ma definitivo. Inoltre, il pericolo per l’ambiente non deriva
tanto dal fatto che un’area sia stabilmente adibita alla ricezione dei rifiuti
(se questi “ruotano” e quindi non possono dare origine a rischi di
inquinamento maggiori di quelli normalmente connessi con l’utilizzazione
stabile dell’area) quanto dal fatto che i rifiuti, stazionando “sulla o
nella terra” per un tempo superiore a quello giudicato sufficiente per il loro
smaltimento, sono suscettibili di provocare danni alle varie componenti
ambientali.
Un delicato problema però si profila ed è quello
di stabilire se la conclusione, letteralmente conseguenziale alla norma in
commento, e cioè la qualificazione come discarica di qualsiasi situazione di
sforamento delle scadenze indicate dalla legge, sia accettabile fino in fondo.
In un non recente contributo sull’argomento, Aliotta
ha sostenuto che “non
appare corretto seguire un ragionamento a
contrario il quale permetterebbe di dedurre…che un «deposito preliminare»
superiore all'anno e una «messa in riserva» superiore ai tre anni assumano
automaticamente, nella normativa comunitaria, la qualifica giuridica di «discarica».
Penso ai casi in cui il deposito superi solo di qualche giorno le soglie
temporali o - comunque - conservi le caratteristiche proprie della
funzionalizzazione alla successiva operazione di recupero o di smaltimento.
Dunque, la circostanza in esame - pur non potendo essere automaticamente e da sé
sola sufficiente a qualificare come discarica il deposito prolungato oltre i
termini indicati - tuttavia, in molti altri casi, potrebbe essere considerata
rilevante proprio a tal fine, in quanto ritenuta significativa dell'assunto
carattere di «stabilità» dell'impianto”.
In senso contrario,
si registra la posizione di Amendola
per il quale la definizione di discarica “assume una importanza particolare
perché finalmente consente di delimitare con chiarezza, in positivo, una serie
di comportamenti su cui regnava confusione ed incertezza…Appare evidentissimo,
infatti, che l'articolo sopra riportato (art. 2)…sancisce anche che, trascorso
questo limite massimo di 1 anno, il deposito temporaneo viene considerato una
vera e propria discarica di rifiuti; si configura cioè non un deposito
incontrollato, come sostiene la Cassazione, ma una attività di
gestione-smaltimento…di rifiuti che necessita, in primo luogo, di
autorizzazione…Alla luce delle definizioni di deposito temporaneo, di
stoccaggio e di discarica…si possono quindi delineare, con riferimento
ad un deposito di rifiuti che non integra gli estremi di una vera e propria
discarica le seguenti situazioni:
1) raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti; se ricorrono tutte le condizioni
sopra riportate, si tratta di « deposito temporaneo »…Se supera l'anno
diventa, in ogni caso, discarica;
2) deposito di rifiuti in attesa di recupero,
trattamento o smaltimento, qualora non ricorre la ipotesi di «deposito
temporaneo» (ad esempio, perché effettuato dopo la raccolta ovvero non nel
luogo di produzione): si tratta di «stoccaggio», e quindi di «smaltimento»
se riguarda rifiuti destinati a smaltimento, o di «recupero» se riguarda
rifiuti destinati a recupero (art. 6, comma 1, lett. 1 D.Lgs. n.
22/1997)…Comunque, anche se autorizzato come stoccaggio, non può mai superare
il limite massimo di un anno se la destinazione è lo smaltimento, e di tre anni
se la destinazione è il recupero o il trattamento. Se supera questi limiti
diventa discarica;
3) deposito di rifiuti nel luogo di produzione
effettuato in modo tale da evidenziare il disinteresse del produttore per la
loro sorte: si tratta di deposito incontrollato o abbandono, punito dagli artt.
50 e 51 D.Lgs. n. 22/1997; oltre un anno viene considerato, comunque,
discarica”.
Queste conclusioni non ci persuadono completamente.
Infatti, se da un lato il 14° considerando della direttiva del 1999 dispone che
“le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti dovranno essere conformi ai
requisiti di cui alla direttiva 75/442/CEE”, il che legittima la tesi
dell'automatismo tra deposito temporaneo ultrannuale e discarica, dall’altro
lato si potrebbe pensare che la direttiva non intendesse riferirsi
all’istituto del deposito temporaneo ― trasfuso nell’art. 6, lett. m),
d.leg. 22/97 ― ma abbia
invece usato quell'espressione per connotare in generale le situazioni di
stoccaggio provvisorio.
Inoltre, tenuto conto della gravità delle
conseguenze derivanti dall'interpretazione restrittiva, ci sembra decisamente
eccessivo ritenere che il solo superamento (magari anche di soli pochi giorni)
dei tempi di stoccaggio determini la “trasformazione” del deposito temporaneo in una
discarica (salvo, ovviamente, che in concreto non siano riscontrabili tutti i
connotati della discarica abusiva).
Non senza sottovalutare al riguardo i possibili
profili di legittimità costituzionale: infatti, la violazione delle
prescrizioni previste dall’art. 6 diverse da quella relativa ai termini di
stoccaggio, che potrebbero avere la stessa o addirittura una gravità maggiore
rispetto all'altra, continuerebbe ad essere punita ai sensi dell’art. 51, 2°
comma, e quindi meno gravemente di quanto previsto dall'art. 51, 3° comma.
Tanto per esemplificare, si pensi al deposito
temporaneo di rifiuti pericolosi in quantità superiore ai 10 metri cubi: la
legge dispone che debbano essere avviati al recupero o allo smaltimento nel
momento stesso in cui si forma tale quantitativo, ma questo momento
potrebbe non corrispondere con la scadenza annuale. Ebbene, in questo
caso ― palesemente più pericoloso dell’altro ― il trattamento
penale è largamente meno severo in confronto a quello scaturente dal solo
mancato rispetto del termine di durata del deposito temporaneo degli stessi
rifiuti (infatti, oltre la pena dell’arresto e dell’ammenda, il 3° comma
dell’art. 51 prevede la confisca dell’area interessata dall’abusivo
scarico di rifiuti e la sua obbligatoria bonifica).
La questione, come si vede, è tra quelle destinate
ad aprire un ennesimo contenzioso giudiziario.
Per questa ragione, sarebbe altamente opportuno che la Cassazione
tornasse sui suoi passi e ribadisse l’orientamento per cui il deposito
temporaneo irregolare non va
sussunto all’interno della nozione di gestione di rifiuti.
Si rinvia in tema a
Paone,
Il divieto di abbandono dei
rifiuti, in questa Rivista, 1998, 137;
Id.,
Le sanzioni per l’abbandono e il
deposito incontrollato di rifiuti,
id.,
2004, 271.
E’ facile constastare
che non è addotto alcun argomento letterale, sistematico o logico per
suffragare la conclusione presentata.
Cass. 15 luglio 1997,
Ciarcià,
Foro it., 1998, II, 530,
Riv. pen., 1997, 1098,
Riv.
giur. ambiente, 1998, 529. In questa Rivista con nostro commento
Dallo
«stoccaggio» al «deposito temporaneo.
In questa Rivista, 2002,
966.
Neppure nella
giurisprudenza
di merito è mai
stata propugnata questa interpretazione. Da ultimo, v. Cass. 29 gennaio
2004, n. 7766/04, Lenzi, che ha ribadito: “la giurisprudenza ha ritenuto
che, ove non ricorrano dette condizioni, si sia
sempre
in presenza di un deposito temporaneo irregolare e quindi di un deposito
incontrollato, punito ai sensi del 2° comma dell'art. 51 d.l. vo cit. senza
considerare, alle volte, che deve trattarsi di un'operazione precedente alla
gestione dei rifiuti e da effettuarsi nello stesso luogo di produzione,
sicché, ove manchino detti presupposti, si è più propriamente in presenza
di uno stoccaggio, che costituisce un modo di gestione dei rifiuti...Infine,
il deposito di rifiuti in modo irregolare, se effettuato nel luogo di
produzione e prima della raccolta, si qualifica come deposito incontrollato,
mentre, negli altri casi, come stoccaggio senza autorizzazione...pertanto,
pur essendo stabilito un uniforme regime sanzionatorio, è possibile operare
una distinzione, già esistente nel vigore della pregressa normativa, tra
deposito incontrollato e stoccaggio a seconda se il raggruppamento di
rifiuti sia effettuato nello stesso luogo di produzione e prima della
raccolta in fase precedente alla gestione oppure in un luogo diverso ovvero
successivamente alla raccolta”.
Non dimentichiamo il dato
formale costituito dalla definizione che il legislatore comunitario e quello
nazionale hanno dato della “gestione” dei rifiuti: la condotta di
abbandono o deposito incontrollato non è affatto compresa in detta nozione.
Corte giust. 5 ottobre
1999, n. 175/98, 177/98,
Foro it.,
1999, IV, 441.
Mass. Cass. pen.,
1991, fasc. 2, 24.
Mass. Cass. pen.,
1992, fasc. 10, 85.
D'altra
parte, per quanto possa valere l'argomento storico, nel precedente
sistema (
d.p.r.
10 settembre 1982, n. 915) si assoggettava a sanzione penale lo stoccaggio
provvisorio effettuato in azienda dei rifiuti tossici e nocivi e nulla era
detto per gli altri tipi di rifiuti.
La nuova direttiva sulle discariche di rifiuti: prime osservazioni
(commento alla dir. 1999/31/Ce del consiglio, 26 aprile 1999), in questa
Rivista, 1999, 1027.
Gestione
dei rifiuti e normativa penale, Milano, 2003, 266-269.