La legge
349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, sancisce all'art. 18 il
principio per cui qualunque fatto doloso o colposo in violazione di
disposizioni di leggi o di provvedimenti adottati in base a legge che
comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del
fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
L'azione di
risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è
promossa dallo Stato nonché dagli Enti territoriali sui quali incidono i
beni oggetto del fatto lesivo.
Con la sentenza
del 1 settembre 1995 n. 9211, la Corte di Cassazione ha osservato che
"il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene
ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero giudizio
patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire
della lesione "in sé" del bene, la
cui sussistenza è valutabile solo attraverso accertamenti eseguiti da
qualificati organismi pubblici".
Detta sentenza
afferma in via definitiva la competenza degli organi tecnici dello Stato
alla verifica della sussistenza del danno ambientale.
Le
richieste del risarcimento del danno sia in sede civile, sia nell’ambito
del processo penale, dovrà prioritariamente basarsi su due elementi
essenziali, la cui sussistenza rappresenta la conditio
sine qua non perché vi possa essere il riconoscimento giuridico
dell'avvenuto danno:
Ø
Le
azioni devono aver realizzato una violazione ad una disposizione di legge o
di provvedimenti (ad es. atti amministrativi) adottati in base a legge;
Ø
Il
danno deve essere rappresentato non da una violazione formale della vigente
normativa in materia ambientale, ma deve effettivamente realizzare una
compromissione dell’ ambiente.
A tale riguardo si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza
n. 641 del 17/12/87, la quale ha ribadito in via definitiva il carattere
patrimoniale e civilistico dell’azione del risarcimento del danno
ambientale.
Nella stessa
sentenza la Corte chiarisce che nello spirito della legge si dà rilievo a
qualunque compromissione dell'ambiente che comporti un peggioramento delle
condizioni di equilibrio dei vari fattori che lo compongono, quali il
livello di salubrità complessiva dell'aria, dell'acqua, la disponibilità
delle risorse naturali, gli equilibri ecologici che garantiscono la vita di
determinate specie di animali e vegetali, l'armonia estetica dei luoghi ecc.
Con la
sentenza del 1 settembre 1995 n. 9211, già citata, la Corte di Cassazione
afferma che l'Amministrazione competente deve accertare l’effettività del
danno nel senso che "non basta la violazione puramente formale della
normativa in materia di inquinamento, ma occorre che lo Stato o gli enti
territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo, ai sensi del
c. 3 dell'art. 18 (L.349/86) deducano l'avvenuta compromissione
dell'ambiente".
Le condizioni
sopra riportate non sembrino scontate o ovvie: il fatto che si possa
proporre richiesta di risarcimento del danno ambientale soltanto quando vi
sia stata la violazione di una legge o di un provvedimento adottato in base
a legge pone una scriminante fondamentale nella individuazione del danno
stesso. In altre parole, situazioni che pur palesemente possono essere
considerate dannose ed emozionalmente sentite come tali, non assurgono alla
dignità giuridica di "danno ambientale" se non garantite e
tutelate da una norma ( per es., il traffico automobilistico provoca
inquinamento dell'aria che è riconosciuto come lesivo della salute e
dell'ambiente; esso, però, non
è vietato per legge, se non quando vengono superati i limiti prefissati: si
deduce che non potrà essere richiesto il risarcimento per i danni provocati
dai gas di scarico quotidianamente immessi nell'aria dagli automobilisti).
Il fatto poi
che vi debba essere una concreta azione negativa sulle componenti
ambientali, e non solo una violazione formale alla norma, implica una
valutazione tecnica supportata da elementi comprovati e reali: non basta in
questo caso, per es., la mancanza di una autorizzazione prevista da una
norma o l’inosservanza di alcune prescrizioni (per es., la mancata
annotazione sui registri di
materiali da smaltire in discarica) per poter affermare che si sia
realizzato un danno all'ambiente.
E' da
considerare superata la questione relativa alla natura patrimoniale del
danno ambientale (ove per patrimonialità deve intendersi la possibilità di
valutare il danno stesso in termini economici). Per qualche tempo infatti
una parte della dottrina lo ha ritenuto non patrimoniale (non valutabile
quindi in termini economici). Con questi presupposti, il danno veniva ed
essere risarcibile soltanto nella ipotesi di reati ambientali.
Attualmente,
quindi, si può affermare che la nozione di danno ambientale non presuppone
necessariamente la realizzazione di un reato, e di conseguenza l'azione
risarcitoria può essere promossa anche nel caso di infrazioni a leggi non
penali (per es., violazioni amministrative).
Tale principio
è molto importante ed in pratica implica che detta azione può essere
esercitata dal Ministero dall'Ambiente con diverse procedure, indicate nella
circolare n.46054 del 28 novembre 1997, elaborata dalla Divisione II della
Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche, a seconda
delle seguenti circostanze.
Danno
ambientale conseguente ad una violazione di una legge o di un provvedimento
adottato in base a legge non penale
L'Amministrazione
promuove autonomamente l'azione davanti al giudice civile ai sensi dell'art.
18 della L.349/86.
In questo caso
si avvierà un processo civile per il quale non necessita l'autorizzazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma della L.3/1/91 n.3,
art.1, c.4.
In concreto,
il Ministero dell'Ambiente può essere attivato sulla base di infrazioni
amministrative rilevate dagli organi di controllo sul territorio: per es.,
è noto che le sanzioni previste dal R.D.L. 3267/23 sono state depenalizzate
e che le violazioni a tale
legge prevedono esclusivamente il pagamento di una somma di danaro da parte
del contravventore. Pur tuttavia, ove con gli interventi effettuati si siano
provocati danni all'ambiente per i quali si ritenga opportuna l'azione di
richiesta del risarcimento, essa si potrà senz'altro proporre al Ministero
dell’Ambiente, supportandola con le dovute giustificazioni tecniche.
Danno
ambientale conseguente ad una violazione di una legge o di un provvedimento
adottato in base a legge penale
In questo caso
l'Amministrazione può richiedere il risarcimento del danno attraverso due
differenti procedure.
Precisamente:
a)
costituzione
di parte civile nel processo penale; il Ministero dell’Ambiente, citato
quale parte offesa, può richiedere il risarcimento del danno direttamente
nella sede penale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, legge 3/1/91 n. 3,
art.1 c.4.
b)
pretesa risarcitoria azionata autonomamente in sede civile.
In tale caso la
parte offesa propone direttamente dinanzi al giudice civile la richiesta di
risarcimento del danno, senza costituirsi parte civile nel processo penale, comunque
sempre prima che sia intervenuta sentenza di primo grado.
In questo caso il giudizio civile si svolge del tutto
indipendentemente dalla vicenda penalistica, ma qualora dovesse intervenire
sentenza irrevocabile di condanna in seguito al dibattimento penale, la
stessa avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile.
In tali
circostanze, quindi, le vicende relative al processo penale hanno
rilevanza e valore soltanto nella misura in cui possono essere utili al
danneggiato.
Nella ipotesi
in cui, invece, l'azione civile venga intentata dopo che sia intervenuta la
sentenza penale di primo grado, detta autonomia è esclusa ( il giudicato
penale avrà effetto preclusivo sulla sentenza civile) e comunque si dovrà
attendere la conclusione di tutti i gradi del giudizio penale.
Da tutto
quanto sopra detto, risulta chiaro che la preferenza, per l'esercizio
dell'azione risarcitoria nella sede civile o in quella penale, debba
scaturire da valutazioni condotte di volta in volta dal soggetto qualificato
e competente, cioè dall'Avvocatura dello Stato.
Saranno
infatti la quantità del materiale probatorio, la risonanza sociale della
fattispecie, le varie opportunità di giungere ad un effettivo risarcimento
del danno a far propendere per una scelta o per l'altra.