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Giurisp. Civ. Cass.: Caccia e animali. Danni da fauna sevatica e legittimazione passiva della Regione
Caccia e Animali
Cass. Civ. Sez. III sent. 8953 del 7 aprile 2008
Pres. Federico Rel. Spirito

Caccia e animali. Danni da fauna sevatica e legittimazione passiva della Regione

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, poiché la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, le Regioni sono obbligate ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e sono responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose (Nella specie, relativa a danni subiti da un motociclista al quale era stata tagliata la strada da due caprioli, la S.C. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze che era stato chiamato in giudizio, affermando il principio su esteso). Fonte Corte di cassazione
Articolo inserito da God il Mercoledì, 16 aprile @ 15:09:40 CEST (409 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Beni Ambientali. Danno al paesaggio
Beni Ambientali Cass. Civ. Sez. III sent. 7695 del 21 marzo 2008
Pres. Varrone Est. Lanzillo
Beni Ambientali. Danno al paesaggio

Il danno da alterazione delle bellezze naturali di luoghi sottoposti a tutela ambientale è in re ipsa solo se lamentato dalla pubblica amministrazione, per espressa disposizione di legge. Il privato che affermi di aver subito un danno nel godimento del proprio fondo, sottoposto a tutela, in virtù degli illeciti edilizi eseguiti sul fondo del vicino grazie ad autorizzazioni illegittimamente concesse, è tenuto invece a dimostrare l'esistenza e l'entità del danno. (Nella specie, l'azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco, condannato nel giudizio penale anche al pagamento di una provvisionale, è stata rigettata perché priva di prova del pregiudizio concretamente arrecato al fondo dell'attore dalle costruzioni abusive erette sul terreno confinante ed a distanza significativa dal confine). (fonte Corte di Cassazione)
Articolo inserito da God il Giovedì, 03 aprile @ 15:20:30 CEST (564 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Beni Ambientali. Giurisdizione del giudice amministrativo
Beni Ambientali
Cass. Civ. SS.UU. n.6525 del 12 marzo 2008
Pres. Vittoria Est. Malpica
Beni Ambientali. Giurisdizione del giudice amministrativo

La controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione di autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento, di mutamento del tipo di colture in atto ecc. spetta alla giurisdizione amministrativa (ex art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, e successive modificazioni) in quanto rientrante nella materia urbanistica, essendo ricomprese le attività autorizzate nella disciplina dell’uso del territorio e non potendosi distinguere i provvedimenti sanzionatori, strumentali all’esercizio dei poteri di vigilanza strettamente connessi alle potestà autoritative. (fonte Corte Cassazione)
Articolo inserito da God il Martedì, 18 marzo @ 14:46:49 CET (385 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Rifiuti. Installazione discariche e giurisdizione
Rifiuti
Cass. Civ. S.U. n. 27187 del 28 dicembre 2007
INSTALLAZIONI DI DISCARICHE – GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – PRINCIPIO DI DIRITTO “NELL’INTERESSE DELLA LEGGE”

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite — dichiarato inammissibile un ricorso della Presidenza del Consiglio e del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania avverso un'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva ordinato in via cautelare al Commissario straordinario di astenersi dall'installare e dal porre in esercizio un impianto di discarica dei rifiuti nel Comune di Serre, ritenendo tale attività potenzialmente lesiva del diritto alla salute dei cittadini e del diritto ad un ambiente igienicamente sicuro delle imprese casearie del medesimo territorio — ha pronunciato la prima sentenza “nell'interesse della legge”, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 363, comma 3, c.p.c., formulando il principio di diritto da applicare in analoghe fattispecie.
La Corte ha stabilito che spettano all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla installazione delle discariche di rifiuti — in quanto controversie in materia di gestione del territorio nell'interesse dell'intera collettività nazionale —, anche qualora sia denunciata una lesione ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.), accertando la sussistenza in concreto dei diritti vantati e provvedendo in ordine al contemperamento o alla limitazione dei suddetti diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre. Spetta allo stesso giudice amministrativo adottare, se ne ricorrono le condizioni, i provvedimenti cautelari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati dai comportamenti materiali o dai provvedimenti autoritativi finalizzati all'installazione delle discariche.

Articolo inserito da God il Martedì, 08 gennaio @ 13:00:00 CET (669 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Beni Ambientali. Esportazione intracomunitaria di opere d'arte
Beni Ambientali
Cass. Civ.. Sez. I Sent. 15298 del 6 luglio 2007
Presidente: Proto V. Estensore: Luccioli MG.
Lanucara (Lemme) contro Ass. Reg. Sicilia Bbccaa Pi (Avv. Gen. Stato)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE - Dichiarazione di esportazione intracomunitaria di opere d'arte - Dichiarazione del valore da parte del proprietario - Diritto di prelazione per lo stesso prezzo da parte della P.A. (Assessorato della Regione Sicilia) - Annullamento parziale in sede amministrativa del decreto di prelazione limitatamente ad alcuni beni non compresi nella dichiarazione di esportazione - Determinazione assessorale del prezzo nella misura originaria - Perfezionamento dell'acquisto della P.A. per i beni oggetto di dichiarazione - Fattispecie.

In tema di diritto di prelazione della P.A. (nella specie l'Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana) per le opere di interesse storico ed artistico da esportare in ambito comunitario (per la disciplina anteriore al d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490), l'effetto traslativo della proprietà in favore del prelazionario si verifica, ai sensi dell'art. 39 della legge 1 giugno 1939, n.1089 , secondo la regola dell'automaticità, con indennizzo pari al valore dichiarato dall'esportatore in apposita denuncia ed al momento in cui il decreto della P.A. assume il carattere della definitività, consumandosi a quell'epoca la facoltà per l'esportatore di rinunciare all'esportazione per così conservare la proprietà del bene.(Nella specie la S.C., confermando la sentenza del giudice d'appello, ha negato che l'ordine rivolto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia al predetto assessorato in sede di giudizio di ottemperanza al fine di procedere ad una nuova determinazione del prezzo dovuto per effetto dell'accertato esercizio della prelazione su un novero di beni inferiore equivalesse a far retrocedere il procedimento amministrativo alla fase iniziale, con conseguente facoltà per il proprietario dei beni di accettazione o rifiuto del prezzo e quindi della alternativa attivazione della diversa procedura con ricorso alla commissione di esperti o della rinuncia alla esportazione; ciò sul presupposto che il prezzo dei beni, anche così ridotti (senza cioè due frontoncini, non rinvenuti in denuncia), era stato confermato con decreto dell'assessorato nella identica misura di quello, iniziale, con cui la prelazione era stata esercitata su un novero più ampio di beni ed era stato altresì nel frattempo incassato, con conseguente inammissibilità della domanda, svolta avanti al giudice civile, con cui il soggetto proprietario aveva chiesto le ulteriori somme e, in via riconvenzionale, la restituzione dei due beni già divenuti di proprietà della P.A.).


Articolo inserito da God il Lunedì, 17 dicembre @ 15:30:00 CET (592 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Caccia e animali. Danni alla proprietà privata da parte della fauna selvatica
Caccia e Animali
Cass. Civ. Sez. III Sent. 21282 del 10 ottobre 2007
Presidente: Varrone M. Estensore: Massera M.
Regione Abruzzo (Avv. Gen. Stato ed altri) contro Di Marco (Appicciafuoco ed altri)
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE - - Fauna selvatica - Compiti delle Regioni secondo la legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Funzioni di programmazione e pianificazione - Conseguente obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose - Danni alla proprietà privata da parte della fauna selvatica - Domanda di risarcimento - Legittimazione passiva della Regione - Sussistenza - Evento dannoso verificatosi all'interno di un'area protetta - Legittimazione passiva dell'Ente parco - Esclusione.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 ha attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad esse l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. Ne consegue che va proposta nei confronti della Regione la domanda di risarcimento del danno, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, provocato alla proprietà privata dalla fauna selvatica. Non osta all'applicazione di tale principio l'art. 15 della legge n. 394 del 1991, in quanto la norma, significativamente intitolata "Acquisti, espropriazioni ed indennizzi", disciplina una materia diversa da quella del risarcimento dei danni cagionati alla proprietà privata dalla fauna selvatica (fattispecie relativa a danni ad un'autovettura causati da un cinghiale all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso).


Articolo inserito da God il Venerdì, 14 dicembre @ 15:32:35 CET (771 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Caccia e animali.Sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia
Caccia e Animali
Cass. Civ. Sez. U Sent. 16411 del 25 luglio 2007
Presidente: Carbone V. Estensore: Malpica E.
Min. Interno (Avv. Gen. Stato) contro Montagnoli (Non Cost.)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - Sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

Sulla opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, irrogata dal questore, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 157 del 1992, per avere esercitato la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12 comma 5, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atto vincolato potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo.


Articolo inserito da God il Giovedì, 13 dicembre @ 15:45:00 CET (609 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Rifiuti. Incompleta tenuta dei registri di carico e scarico
Rifiuti
Cass. Civ. Sez. I Sen. 20324 del 27 settembre 2007
Presidente: Losavio G. Estensore: Plenteda D. Relatore: Plenteda D. P.M. Ceniccola R. (Conf.)
Errani ed altro (Vezzani ed altri) contro Prov. Ferrara (Non Cost.)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Incompleta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Accertamento - Verifica delle scritture contabili e dei formulari per la ricostruzione delle informazioni formalmente incomplete o inesatte ai fini della riduzione della sanzione - Onere dell'organo accertatore - Esclusione - Onere della parte privata - Sussistenza.

In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie per irregolare tenuta del registro di carico e scarico, prevista e punita dagli artt. 12 e 52, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997) non rileva il fatto che gli agenti accertatori, nel controllare i registri, non abbiano svolto alcuna attività per verificare la impossibilità di ricostruire i movimenti di carico e scarico, dal momento che è onere della parte privata indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali previsti dall'art. 52, cit., comma 4.
In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie per irregolare tenuta del registro di carico e scarico, prevista e punita dagli artt. 12 e 52, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997) il fatto che dal formulario dei rifiuti non risultino contraddizioni con il registro, non rende operante la riduzione della sanzione prevista dall'art. 52, cit., comma 4, per l'ipotesi in cui le informazioni formalmente incomplete o inesatte possano comunque ricavarsi da altre evidenze documentali, atteso che il formulario, dovendo indicare dati diversi da quelli che vanno inseriti nel registro, non contiene tutti gli elementi indispensabili per verificare se il registro stesso sia tenuto in modo regolare.
Articolo inserito da God il Mercoledì, 12 dicembre @ 16:05:00 CET (865 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Rifiuti. Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
Rifiuti Cass. Civ. Sez. U Ord. 17829 del 22 agosto 2007
Presidente: Criscuolo A. Estensore: Forte F. Relatore: Forte F. P.M. Gambardella V. (Diff.)
Com. Acireale (Manciagli Nunzio ed altro) contro Siet Spa (Mirone ed altro)
(Regola giurisdizione)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - Pagamento dei corrispettivi di un contratto di appalto di pubblici servizi - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie - Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

La controversia relativa al pagamento dei corrispettivi di un contratto di appalto di pubblici servizi non rientra nella previsione di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 come successivamente modificato, che attiene solo alle concessioni e agli affidamenti di pubblici servizi, ovvero ad attività provvedimentali relative al servizio stesso; al contrario, deve ritenersi applicabile il principio generale di cui all'art. 113 della Cost., per il quale la tutela dei diritti soggettivi va chiesta al giudice ordinario. (Fattispecie in cui la S.C. ha qualificato come appalto e non come concessione di pubblico servizio, il rapporto tra una società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il Comune dalla stessa convenuto in giudizio per accertare la illegittimità delle decurtazioni operate in suo danno; a detta qualifica la S.C. è pervenuta sia per il contenuto delle clausole convenzionali, sia per la considerazione che non si era realizzata alcuna delega traslativa di poteri dal Comune al privato, il quale non poteva pretendere alcun prezzo dagli utenti per il servizio prestato, sia, infine, facendo leva sulla definizione normativa delle concessioni di pubblico servizio di cui all'art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Articolo inserito da God il Martedì, 11 dicembre @ 16:05:00 CET (615 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Acque. Canoni per le utenze di acque pubbliche
Acque
Cass. Civ. Sez. U Sent. 16796 del 30 luglio 2007
Presidente: Carbone V. Estensore: Bonomo M.
Endesa Italia Spa (Dell'Anno Paolo) contro Regione Lombardia (Fidani Viviana ed altro)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE - Canoni per le utenze di acque pubbliche - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 - Riduzione prevista dall'art. 18, comma 1, legge n. 36 del 1994 - Emanazione del decreto di cui all'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 152 del 1999 - Necessità - Esclusione.

La riduzione del canone relativo alle utenze di acqua pubblica, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nella misura del 50 per cento per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, a favore del concessionario che restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, era immediatamente applicabile, a condizione che non fosse in contestazione la corrispondenza qualitativa delle acque restituite a quelle prelevate, anche prima che l'art. 26, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 prevedesse che con un successivo d.m. sarebbero state definite le modalità per la relativa applicazione. (La S.C. ha escluso la rilevanza, nel caso di specie, dell'abrogazione, da parte dell'art. 175 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia dell'art. 18 della legge n. 36 del 1994 che dell'art. 26 del d.lgs. 152 del 1999, decorrendo tale abrogazione dalla data di entrata in vigore della parte terza del d.lgs. 152/2006 e restando validi ed efficaci, secondo l'art. 170, comma 11, d.lgs. 151/2006, fino all'emanazione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della medesima parte terza, i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175).


Articolo inserito da God il Lunedì, 10 dicembre @ 15:13:46 CET (766 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Rifiuti. Attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali
Rifiuti
Cass. Civ. Sez. I Sent. 17002 del 2 agosto 2007
Presidente: Adamo M. Estensore: Piccininni C.
F.lli Arosio Ditta (Cherchi ed altri) contro Prov. Milano (Fiori ed altri)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Nozione di "rifiuto" - Attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni .

Ai fini della configurazione delle violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie "ex" art. 12, comma 1, 15, comma 3, e 11, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997), l'attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra quelle da cui origina la produzione di un rifiuto, alla luce del chiaro disposto degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 22 del 1997. Nè rileva, in senso contrario, il disposto dell'art. 14 della legge n. 138 del 2002, che ha fornito l'interpretazione autentica del sopra richiamato art. 6, poiché tale norma conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del d.lgs. n. 22, all'attività successivamente svolta sul materiale, nel senso che, per escludere la detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l'accertamento di una successiva utilizzazione - e quindi non soltanto l'astratta destinazione ad una successiva utilizzazione.


Articolo inserito da God il Domenica, 09 dicembre @ 18:20:40 CET (864 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Tutela consumatori. Danno da fumo
Tutela Consumatori Cass. Civ. Sez. III n. 22884 del 30 ottobre 2007
Presidente P. Vittoria, Relatore A. Segreto
Tutela Consumatori. Danno da fumo

La Corte pone le premesse per ricomporre il contrasto interno che sembrava si stesse delineando sulla configurabilità della categoria del danno esistenziale: la sentenza afferma che nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (e a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, ma che dall’altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso (fattispecie in tema di danni da fumo).
Articolo inserito da God il Giovedì, 15 novembre @ 14:00:00 CET (1128 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Caccia e animali. Sanzioni amministrative
Caccia e Animali
Cass. Civ. Sez. II n. 13610 del 11 giugno 2007
Presidente: Spadone M. Estensore: Ebner VG. Relatore: Ebner VG. P.M. Marinelli V. (Conf.)
Fantino (Massa ed altri) contro Regione Piemonte (Pietrosanti ed altro)
EMENTO SOGGETTIVO
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO - Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore - Buona fede - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità dell'esimente della buona fede in capo ad un cacciatore che era stato sorpreso dal guardiacaccia dopo l'abbattimento di alcuni capi, avendo già provveduto all'annotazione di essi sulla scheda nominativa rilasciatagli dalla Regione, ma non ancora alla distinta ed altresì prescritta annotazione di essi nell'apposito tesserino regionale dei capi abbattuti, essendo terminato il recupero dei capi da un lasso di tempo - quindici o venti minuti - ritenuto significativo e comunque sufficiente a consentire l'annotazione).

Si ringrazia A. Atturo per la segnalazione.
Articolo inserito da God il Mercoledì, 07 novembre @ 15:57:57 CET (629 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Caccia e animali. Esercizio venatorio (condizioni)
Caccia e Animali
Sez. 2, Sentenza n. 13973 del 14 giugno 2007
Pres. Spadone Est. Schettino
Prov. Viterbo (Stringola ed altro) contro Mancini
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - Esercizio venatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative in materia di esercizio della caccia, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui non era stato adeguatamente valutato, ai fini dell'esercizio di attività venatoria non autorizzata, che il trasgressore era stato colto dagli agenti in atteggiamento di caccia, ovvero con il fucile non riposto nella custodia oltre l'orario consentito ed in un'azienda faunistico venatoria all'interno della quale non era comunque autorizzato a cacciare).

Si ringrazia A. Atturo per la segnalazione

Articolo inserito da God il Martedì, 06 novembre @ 15:30:00 CET (612 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Caccia e animali. Sanzioni amministrative, competenza Tribunale
Caccia e Animali Cass. Civ. Sez. II n. 13976 del 14 giugno 2007
Pres. Spadone Rel. Schettino Ric. Portincasa
SANZIONI AMMINISTRATIVE - TUTELA DELLA FAUNA - COMPETENZA

Appartiene al tribunale, e non al giudice di pace, ex art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, la competenza a conoscere delle controversie in materia di violazione delle norme poste a tutela della fauna.
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Giurisp. Civ. Cass.: Tutela consumatori. Pubblicità ingannevole (sigarette)
Tutela Consumatori
Cass. Civ. Sez.III sent. 15231 del 4 luglio 2007
Tutela consumatori. Pubblicità ingannevole

L’apposizione sui pacchetti di sigarette della dicitura “lights” costituisce pubblicità ingannevole, in quanto induce il consumatore a ritenere – erroneamente - che con il consumo di questo tipo di sigarette il rischio di danni da fumo per la salute sia ridotto, indipendentemente dall’esplicito divieto di utilizzo di tale dicitura. Essa può rilevare quale fatto idoneo a provocare un danno ingiusto, risarcibile secondo le regole della responsabilità civile; tuttavia l’esistenza del danno non può ritenersi in re ipsa ma va provata in concreto.
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Giurisp. Civ. Cass.: Acque. Campionamento ed analisi dei reflui
Acque
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 6638 del 20/03/2007 (Rv. 596264)
Presidente: Pontorieri F. Estensore: Mazzacane V. Relatore: Mazzacane V. P.M. Scardaccione EV. (Diff.)
Asm Brescia Spa (Salvadori ed altri) contro Prov. Brescia (Storace)
(Cassa con rinvio, Trib. Brescia, 5 Febbraio 2003)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento - Normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Metodiche di prelievo dei campioni - Tassatività - Esclusione - Fattispecie.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dal d.lgs. n. 152 del 1999 non ha valore precettivo assoluto, ma detta soltanto dei criteri di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso; l'inosservanza della indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, non essendo prevista dalla legge come ipotesi di nullità.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di merito che, tenuto conto della finalità di accertare l'aumento anche temporaneo dell'inquinamento delle acque, aveva ritenuto idonea una analisi su un campione ricavato mediante il prelievo di 20 litri di acqua di scarico versata in un unico recipiente, dalla quale erano stati ricavati due campioni in bottiglie della capacità di un litro, individuando così un liquido le cui caratteristiche organolettiche rendevano immediatamente percepibile la presenza di un fenomeno inquinante).
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Giurisp. Civ. Cass.: Ambiente in genere. V.i.a. e tributi (giurisdizione)
Ambiente in genere
Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 8955 del 16/04/2007 (Rv. 595923)
Presidente: Carbone V. Estensore: Botta R. Relatore: Botta R. P.M. Iannelli D. (Diff.)
Min. Ambiente Tutela Territorio (Avv. Gen. Stato) contro Energia Spa (Torrani ed altri) (Regola giurisdizione)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - Contributo a carico dei richiedenti la valutazione di impatto ambientale - Natura giuridica - Tassa - Controversie relative al pagamento - Devoluzione alla giurisdizione tributaria - Fondamento.

Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti il pagamento del contributo previsto dall'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (abrogato dall'art. 48, comma primo, lettera d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e sostituito dalla tariffa prevista dall'art. 49, comma secondo, del medesimo decreto legislativo) da parte dei privati che abbiano richiesto la valutazione di impatto ambientale (nella specie, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di generazione di energia elettrica): esse, infatti, oltre ad avere per oggetto una prestazione che, in quanto imposta dallo Stato in stretta correlazione con l'espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l'obbligato nell'ambito di uno scambio di utilità non avente carattere sinallagmatico, è qualificabile come tassa, non possono ritenersi devolute alla giurisdizione amministrativa, non afferendo ad un rapporto di concessione e non implicando un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il "quantum" del corrispettivo dovuto.
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Giurisp. Civ. Cass.: Acque. Sanzioni amministrative scarichi non autorizzati
Acque Cass. Civ. Sez. II sent. 11122 del 15/5/2007
Acque. Sanzioni amministrative scarichi non autorizzati

In materia di sanzioni amministrative, incorre nella violazione degli artt. 15 e 21 della legge 10 maggio 1976,n. 319 -che sanziona chiunque si renda responsabile dell'apertura o, comunque, dell'effettuazione di uno scarico da un insediamento civile senza autorizzazione,non solo il proprietario dell'immobile o comunque chi, realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli scarichi, ma anche chi, valendosi dell'impianto, in quanto lo gestisca o lo detenga di fatto, effettui gli scarichi, e quindi anche il conduttore.
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Giurisp. Civ. Cass.: Acque. Scarichi in fognatura
Acque
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 13962 del 16/06/2006
Presidente: Vitrone U. Estensore: Giusti A. Relatore: Giusti A. P.M. Carestia A. (Diff.)
Asm Brescia Spa ed altro (Pafundi ed altro) contro Provincia Brescia (Storace)
(Cassa con rinvio, Trib. Brescia, 23 Settembre 2002)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento - Fognature convoglianti anche scarichi di acque reflue industriali - Valori - Limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 1999 (acque industriali) - Assoggettamento.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso di fognature miste, assistite da un impianto di depurazione, che raccolgano non solo acque reflue domestiche, ma anche acque reflue industriali, provenienti da un agglomerato, è altresì obbligatorio il rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, riferita precipuamente alle acque industriali.
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Giurisp. Civ. Cass.: Acque. Scarico da depuratore
Acque Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14441 del 22/06/2006
Presidente: Spadone M. Estensore: Piccialli L. Relatore: Piccialli L. P.M. Schiavon G. (Diff.)
Com. Farra Di Soligo (Zanchettin ed altro) contro Prov. Treviso (Botteon ed altro)
(Cassa con rinvio, Trib. Montebelluna, 1 Ottobre 2002)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ - Violazioni amministrative per lo scarico delle acque reflue da depuratore comunale - Affidamento della gestione dell'impianto ad una società - Principio di solidarietà di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n.689 - Sussistenza all'interno della struttura del soggetto delegato - Necessità - Fondamento, limiti e condizioni.

In tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n.689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per "culpa in vigilando", "in eligendo" o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi -, possa operare il detto principio di solidarietà; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.
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Giurisp. Civ. Cass.: Acque. Analisi di campioni
Acque
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 17571 del 02/08/2006
Presidente: Cappuccio G. Estensore: Piccininni C. Relatore: Piccininni C. P.M. Patrone I. (Diff.)
Prov. Asti (Berruti ed altro) contro Com. Asti (Raviola ed altro)
(Cassa con rinvio, Trib. Asti, 25 Novembre 2002)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento - Normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Metodiche di prelievo dei campioni - Previsione relativa ai tempi di prelievo - Tassatività - Esclusione - Valutazione in concreto dell'esistenza o meno della violazione - Necessità.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dalla legge ha un valore meramente indicativo, e l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, in quanto non è prevista dalla legge come ipotesi di nullità. Le operazioni di campionamento hanno, infatti, una funzione del tutto strumentale rispetto all'accertamento della violazione, per la legittimità del quale non occorre tanto verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 1999
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Giurisp. Civ. Cass.: Urbanistica. Deliberazione condominiale di esecuzione di opera edile abusiva
Urbanistica Cass. Civ. Sez. 2, Sen. 1626 del 25/01/2007 (Rv. 595734)
Presidente: Corona R. Estensore: Oddo M. Relatore: Oddo M. P.M. Russo LA. (Conf.)
De Giorgi ed altro (Caprioli ed altri) contro Cond. Alfieri (Spedicato ed altro)
(Cassa con rinvio, App. Lecce, 3 Febbraio 2003)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Deliberazione di esecuzione di opera edile abusiva - Illecito sanzionato penalmente - Nullità - Fattispecie relativa a copertura di un cortile condominiale.

In tema di condominio degli edifici, l'esecuzione di un'opera contrastante con le norme imperative in materia di edilizia di cui agli artt. 31 e 41 legge 17 agosto 1942, n. 1150 e agli artt. 10 e 13 legge 6 agosto 1967 n. 765, penalmente sanzionata con previsione di responsabilità a carico sia del committente che del suo autore, comporta, in quanto contraria all'ordine pubblico, la nullità per illiceità dell'oggetto della delibera dell'assemblea che l'abbia disposta. (Nella specie, relativa alla richiesta avanzata nel 1991, da parte di nuovi condomini, di demolizione di una tettoia del cortile comune realizzata nel 1963, che impediva la circolazione dell'aria e limitava la possibilità degli istanti di installare una caldaia per riscaldamento autonomo nel loro balcone di proprietà esclusiva, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda sul rilievo che il manufatto non aveva leso norme integrative del codice civile sulle distanze tra fabbricati e che il pericolo di ristagno di fumi di gas non derivava dalla presenza della copertura ma dall'improprio utilizzo del balcone).
Articolo inserito da God il Lunedì, 04 giugno @ 16:00:00 CEST (846 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Acque. Consorzi di bonifica
Acque Cass. Civ. SS.UU. sent. 5394 del 9 marzo 2007
Presidente P. Vittoria , Relatore E. Bucciante
Qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato del relativo obbligo, alla manutenzione di un canale, assumendo cosi' la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilita' e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da un difetto di manutenzione.
Articolo inserito da God il Venerdì, 01 giugno @ 17:17:28 CEST (1079 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Elettrosmog. Produzione di emissioni elettromagnetiche entro il limite consentit
Elettrosmog Cass. Civ. Sez. 2, Sent. 1391 del 23/01/2007
Presidente: Pontorieri F. Estensore: Malpica E. Relatore: Malpica E. P.M. Carestia A. (Conf.)
Lacalandra ed altro (La Battaglia ed altri) contro Telenorba Spa ed altri (Nocco ed altro)
(Rigetta, App. Bari, 8 Marzo 2002)
Emittente radio televisiva - Produzione di emissioni elettromagnetiche entro il limite consentito - Presunzione di legittimità - Risarcibilità del danno - Esclusione.

In tema di immissioni di onde elettromagnetiche (nella specie, provenienti dal traliccio di una emittente radiotelevisiva impiantato sul lastrico solare dell'edificio adiacente quello abitato dai ricorrenti), la risarcibilità del danno che si assume essere stato causato dalle immissioni non può prescindere dall'accertamento dell'illiceità del comportamento dell'emittente, che deve escludersi qualora le immissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla normativa vigente, nel qual caso esse sono assistite da una presunzione di non pericolosità; ne consegue che, in mancanza di un principio codificato di precauzione che consenta una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma non provata pericolosità, deve escludersi in questi casi il diritto al risarcimento di un danno del tutto ipotetico. (fonte CED Cassazione)
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Giurisp. Civ. Cass.: Rumore. Fissazione fasce orarie ad opera dei comuni
Rumore
Cass. Civile Sez. 1, Sentenza n. 15081 del 09/10/2003 Presidente: De Musis R. Estensore: Salvago S. P.M. Gambardella V. (Conf.)
Pareschi in proprio e nella qualità (Romanelli ed altro) contro Com. Jesolo (Zambelli)
(Rigetta, Trib. Venezia, 13 marzo 2000).
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE - Inquinamento acustico - Legge quadro n. 447 del 1995 - Possibilità per i comuni di fissare fasce orarie per l'esercizio di determinate attività rumorose - Configurabilità.

In tema di inquinamento acustico, l'art. 6, comma terzo, della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 consente ai comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori, e, in questo ambito, di disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possano essere espletati, e di prendere così in considerazione, oltre al dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, anche gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata.
Articolo inserito da God il Mercoledì, 25 aprile @ 00:17:48 CEST (1571 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Rumore. Disciplina attività rumorose
Rumore
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18953 del 01/09/2006
Presidente: De Musis R. Estensore: Napoleoni V. Relatore: Napoleoni V. P.M. Destro C. (Parz. Diff.)
Pareschi (Stefanutti ed altro) contro Com. Jesolo (Non Cost.)
(Rigetta, Giud. Pace San Dona' Di Piave, 7 Giugno 2001)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE - Inquinamento acustico - Legge quadro n. 447 del 1995 - Possibilità per i Comuni di disciplinare l'esercizio di determinate attività rumorose - Configurabilità - Limiti - Fattispecie relativa al Comune di Jesolo.

In tema di inquinamento acustico, la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 consente ai comuni, in sede di adozione del regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale, di dettare una più specifica disciplina - la cui violazione è sanzionata dall'art. 10 della legge citata - dell'emissione e dell'immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge statale, prenda in considerazione, al di là del dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata. (Fattispecie relativa al regolamento di Polizia urbana del Comune di Jesolo, contenente norme dirette a contrastare l'inopportuno impiego, nell'ambito dell'esercizio di locali da ballo, di apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono o delle voci o delle attrazioni musicali o delle esibizioni).
Articolo inserito da God il Mercoledì, 25 aprile @ 00:15:56 CEST (1273 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Danno ambientale. Ammissibilità consulenza tecnica
Danno Ambientale
Cass. Civile Sez. 1, Sentenza n. 9211 del 01/09/1995
Presidente: Cantillo M. Estensore: Carbone V. P.M. Di Salvo E. (Conf.)
Smithwline Beecham Farm. (Guarino ed altro) contro Com. Senago ed altri (Romanelli ed altro)
(Cassa con rinvio, App. Milano, 20 novembre 1992).
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - Azione di risarcimento del danno ambientale - Promozione da parte di un Comune a norma dell'art. 18 legge n. 349 del 1986 - Prova del danno - Oggetto - Consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità.

Con riguardo ad azione di risarcimento del danno ambientale, promossa da un Comune a norma dell'art. 18 legge n. 349 del 1986 (nella specie, nei confronti di imprese che si assumono responsabili di produzione, circolazione e sversamento di rifiuti speciali industriali senza l'adozione di idonee cautele), nella prova dell'indicato danno bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione "in sè" del bene ambientale, la cui sussistenza è valutabile solo attraverso accertamenti, eseguiti da qualificati organismi pubblici, in presenza dei quali non può fondatamente rigettarsi la richiesta del danneggiato di consulenza tecnica di ufficio, non sussistendo in ottemperanza di questi all'onere della prova ed essendo la consulenza finalizzata alla verifica di fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali essa si presenta come strumento tecnicamente più funzionale ed efficace d'indagine.
Articolo inserito da God il Mercoledì, 25 aprile @ 00:13:05 CEST (1845 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Danno ambientale. Dolo o colpa
Danno Ambientale
Cass. Civile Sez. 3, Sentenza n. 1087 del 03/02/1998
Presidente: Grossi M. Estensore: Perconte Licatese R. P.M. Cafiero D. (Conf.)
Comune Canosa (Lamesta) contro Calò (Palmieri)
(Rigetta, App. Bari, 17 maggio 1995).
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - Danno ambientale - Dolo o colpa - Necessità - Prova - Onere del danneggiato.

L'ente territoriale, che agisce per il risarcimento del danno ambientale, deve dimostrare il dolo o la colpa del danneggiante, e, quindi, dopo la legge 8 luglio 1986 n. 349, la violazione di "disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", altrimenti vigendo il principio "qui iure suo utitur neminem laedit".
Articolo inserito da God il Mercoledì, 25 aprile @ 00:10:56 CEST (1678 letture)
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Giurisp. Civ. Cass.: Danno ambientale. Giurisdizione
Danno Ambientale
Cass. Civile Sez. U, Sentenza n. 10733 del 28/10/1998
Presidente: Bile F. Estensore: Garofalo G. P.M. Carnevali A. (Conf.)
Comune S. Zeno Di Montagna (Manzi) contro Schena (Paoletti)
(Cassa con rinvio, App. Venezia, 16 giugno 1995).
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - Condanna penale di un sindaco per il reato di lottizzazione abusiva - Richiesta di risarcimento del danno ambientale da parte del comune - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento.

L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e funzionari degli enti territoriali (nella specie, il sindaco di un comune) rientra nella giurisdizione contabile della Corte dei Conti soltanto per ciò che attiene al cosiddetto danno erariale, (quanto, cioè, agli esborsi indebitamente sostenuti dagli enti medesimi), mentre, con riferimento al danno urbanistico - ambientale (nella specie, derivante da lottizzazione abusiva della quale il sindaco era stato riconosciuto responsabile in sede penale), l'azione stessa è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ex art. 18 della legge n. 349 del 1986.
Articolo inserito da God il Mercoledì, 25 aprile @ 00:09:05 CEST (1403 letture)
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Edizione 2007
pagine XVI- 542

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Leggi la prefazione
di Aldo Fiale


Nelle pagine interne
Martedì, 24 aprile
· Caccia e animali. Danni alla produzione agricola cagionati da fauna protetta
· Caccia e animali. Nozione di esercizio venatorio
· Caccia e animali. Fondi danneggiati da fauna selvatica
· Caccia e animali. Divieto venatorio per gli ufficiali e agenti di PG
· Caccia e animali. Danni causati da fauna selvatica
· caccia e animali. Sanzioni amministrative
· Caccia e animali. Risarcimento danni (enti locali)
· caccia e animali. Sanzioni amministrative
· caccia e animali. Sanzioni amministrative (competenza)
· Beni culturali. Espropriazione per vincolo archeologico
· Beni Culturali. Acquisto per prelazione artistica
· Beni Ambientali. Vincolo di inedificabilità
· Beni Culturali. Occupazione per ricerca archeologica
· Beni Culturali. Rinvenimento beni archeologici e indennità
· Beni Culturali. Rinvenimento beni archeologici
· Rifiuti. Registro carico e scarico (sanzioni amministrative)
· Rifiuti. Trasporto e sanzioni amministrative
· Rifiuti. Registro carico e scarico
· Acque. Limitazioni dell'utilizzabilità di acque in concessione
· Acque. responsabilità titolare dello scarico per violazione amministrativa
· Acque. Fognature applicazioni sanzioni mministrative
Martedì, 12 dicembre
· Rifiuti. Tenuta registri
Lunedì, 27 novembre
· Elettrosmog. Giurisdizione
Mercoledì, 14 giugno
· Aria. Immissioni (esalazioni maleodoranti)
Giovedì, 08 giugno
· Acque. Campionamento e analisi reflui
Martedì, 16 maggio
· Urbanistica. Risarcimento danni a seguito di annullamento concessione
Mercoledì, 22 marzo
· Caccia e animali. Detenzione esemplari di sepcie protette
Lunedì, 14 novembre
· Elettrosmog. Giurisdizione
Venerdì, 04 novembre
· Alimenti. Somministrazione bevande senza autorizzazione
Lunedì, 31 ottobre
· Alimenti. Etichettaura prodotti
Giovedì, 20 ottobre
· Alimenti. Etichettatura in lingua straniera
Martedì, 09 settembre
· Acque. Scarichi civili nel sottosuolo
Giovedì, 28 agosto
· Acque. Scarichi nel sottosuolo
Lunedì, 19 maggio
· Beni Culturali. Prelazione dello Stato

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