Cass. Sez. III n. 42893 del 18 novembre 2008 (Ud 24 ott. 2008)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Domenici
Beni culturali. Articolo 733 codice penale
Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 733 c.p. la sua configurabilità non si palesa incompatibile con la qualità di sindaco dell'imputato in relazione all'oggetto della condotta posta in essere poiché detta fattispecie non ha natura di reato proprio, come emerge dalla individuazione del soggetto attivo con il termine "chiunque", sicché non vi è ragione per escludere dai possibili autori della violazione chi riveste una carica pubblica, allorché si tratti un monumento. E', infatti, evidente che l'appartenenza al privato è riferita dall'art. 733 c.p. alle altre cose di proprietà privata, di cui sia noto al proprietario il rilevante pregio. Né appare conforme alla ratio della norma, quale si evince dalla stessa intitolazione dell'art. 733 c.p. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), la esclusione di soggetti diversi dal proprietario dal novero dei possibili autori della violazione, allorché la stessa abbia ad oggetto beni costituenti "monumento", termine da riferirsi a quelle cose di rilevante interesse culturale che, pertanto, già fanno parte in modo incontrovertibile del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Si palesa, pertanto, incoerente con detta ratio una diversa interpretazione della norma che determinerebbe la sostanziale esclusione dei monumenti pubblici dalla tutela prevista dalla fattispecie contravvenzionale, che peraltro non coincide del tutto, sia sul piano oggettivo che ovviamente soggettivo, con quella del delitto di cui all'art. 635 c.p.. I monumenti pubblici, invero, costituiscono la stragrande maggioranza dei beni di più rilevante interesse archeologico, storico o artistico e non possono per ovvie ragioni essere distrutti, deteriorati o comunque danneggiati dal proprietario.
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