Benvenuto su Lexambiente.it
Home Account FAQ Argomenti Forum Invia Articolo Top 10
  Account    

Contenuti del sito
· Home
· Archivio generale
· Argomenti
· Arpa
· Cerca nel sito
· Downloads
· Forum
· Il tuo account
· Informazioni generali
· Invia un articolo
· Links
· Mappa del sito
· Messaggi Privati
· Scrivi a Lexambiente
· Segnala questo sito
· Top 10
· Visione semplificata

Rifiuti


II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

Informazioni sull'opera


La materia del giorno

Ambiente in genere
[ Ambiente in genere ]

·Ambiente in genere. Misure straordinarie
·Ambiente in genere. Comunicato Minambiente
·Ambiente in genere. Marchio di qualità ecologica
·Ambiente in genere. Nuova legge delega
·Ambiente in genere. Protocollo di Kyoto (Clean Development Mechanism)
·Ambiente in genere. Tutela penale dell'ambiente
·Ambiente in genere. Autorizzazione integrata ambientale
·Ambiente in genere. Tutela dell'ambiente come materia e valore costituzionale
·Ambiente in genere. Cave e V.I.A.

Elenco Categorie
· Tutte le Categorie
· C.E.A.G. Legambiente
· Corte Costituzionale
· Corte dei Conti
· Dottrina
· Giur.Amm. C. Stato
· Giur.Amm. T.a.r.
· Giurisp. Civ. Cass.
· Giurisp. Civ. Merito
· Giurisp. Comunitaria
· Giurisp. Pen. Merito
· Giurisp.C.e.d.u.
· Giurisp.Penale Cass.
· Legisl. Nazionale
· Legislaz.Comunitaria
· Stampa

C.E.A.G. Legambiente


Vai nello spazio dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente
clicca QUI


NEWSLETTER

La Newsletter di Lexambiente
Notizie sugli aggiornamenti del sito
QUI

Richiedi sentenze e leggi!

Se non hai trovato nella sezione "Cerca nel sito" un testo di legge o una sentenza scrivi a Lexambiente. 
Lo riceverai gratuitamente via posta elettronica.
Quanto da te richiesto verrà poi inserito nell'archivio a disposizione di tutti gli utenti.

Leggi le istruzioni qui


Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al gennaio 2009
Consultazione on line

Lexambiente mobile

Lexambiente.it su palmare e cellulare
Informazioni
qui

On line ora

Ciao Anonymous!


Registrati Gratis
Password Persa?
Iscrizione:
Ultimo: mircoparisi
Nuovi oggi: 1
Nuovi ieri: 6
In attesa: 3
Complessivo: 8325

Persone Online:
Visitatori: 65
Iscritti: 5
Invisíbili: 0
Totale: 70

Online ora:
01: Exibir o perfil de Stewart Enviar uma Mensagem Para Stewart Stewart
02: Exibir o perfil de cesare Enviar uma Mensagem Para cesare cesare
03: Exibir o perfil de God Enviar uma Mensagem Para God God
04: Exibir o perfil de eliogaletta Enviar uma Mensagem Para eliogaletta eliogaletta
05: Exibir o perfil de lupo64 Enviar uma Mensagem Para lupo64 lupo64

STATISTICHE UTENTI
Ultimi iscritti    mircoparisi   Polipo   tonia   rvipla   manu83

Dati statistici

Utenti :8326        ©   


Giurisp.Penale Cass.: Aria. Campionamento e analisi
Inserito il 18/11/08 da God

Aria Cass. Sez. III n. 42533 del 14 novembre 2008 (Ud. 4 nov. 2008)
Pres. Grassi Est. Teresi Ric. Palberti
Aria. Campionamento e analisi

Anche in materia di emissioni in atmosfera il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall'art. 223 disp. att. c.p.p. Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione (come per i campioni di polveri provenienti dall'attività di fonderia di ghisa) e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo

Con sentenza in data 11.03.2008 il Tribunale di Trani in Molfetta condannava Palberti Pietro Alberto alla pena di €. 800 d’ammenda per i reati di cui agli art. 25 d.P.R. n. 203/1988 [per non avere, quale legale rappresentante della s.p.a. Palbertig fonderie e smalterie, osservato le prescrizioni dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 179/1999 consentendo che il valore delle polveri emesse in atmosfera superasse i limiti prestabiliti] e 674 cod. pen. [per avere, nella suddetta qualità, provocato emissione di polveri moleste in atmosfera], in continuazione, e alla pena di €. 200 d’ammenda per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. per non avere osservato l’ordinanza del sindaco di Molfetta n. 39592/2002, resa per ragioni d’igiene e di sicurezza pubblica, con la quale s’intimava alla società di provvedere entro sessanta giorni dalla notifica alla bonifica delle lastre in cemento amianto della copertura dell’opificio e per non avere osservato la determinazione sindacale n. 4336/2003 con la quale si concedeva alla società una proroga di 24 mesi decorrente dal 31.01.2003. data della notifica.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale per inosservanza della metodica europea UNI EN 13284-1, inerente all’analisi delle polveri, avente “dignità legislativa”, nella specie disapplicata.
In particolare, osservava, circa la pesata iniziale del filtro, che la determinazione delle polveri è il risultato della differenza tra pesata finale effettuata sul camino e quella iniziale, atto irripetibile, e che, nella specie, della pesata iniziale non si era tenuto conto.
Aggiungeva che non era configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen. per non essere stato segnalato un fatto diverso e ulteriore rispetto alle emissioni superiori ai limiti prefissati e che non era motivata l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. perché - per i lavori di smontaggio delle lastre in cemento amianto - il piano di lavoro, depositato presso l’ASL, era stato eseguito in ritardo.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Il primo motivo è infondato.
Anche in materia di emissioni in atmosfera il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall’art. 223 disp. att. c.p.p.
Infatti, “l’ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l’osservanza delle norme dei codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività dl polizia giudiziaria, atteso che l’unica garanzia richiesta par le anzidette attività ispettive è quella prevista dall’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi del campioni” (Cassazione Sezione III, n. 15170/2003, Piropan., RV. 224456).
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l’unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione [come per i campioni di polveri provenienti dall’attività di fonderia di ghisa] e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524).
Nella specie, il Tribunale ha rilevato che l’imputato ha presenziato alle operazioni di campionamento e di analisi, senza nulla osservare, e che le analisi, dalle quali era emerso il superamento del limite delle polveri stabilite nella determinazione dirigenziale 20.12.1999 [49,29 mg per normal mc, rispetto al limute di 18 mg], erano state eseguite tenendo conto della pesatura iniziale, sicché l’esito era conseguito dal calcolo della differenza tra la prima pesata del ditale integro e la seconda pesata del ditale sporcato dalle polveri del camino, donde l’inconsistenza della doglianza.
Anche gli altri motivi sono infondati.
Per il reato di getto pericoloso di cose, il Tribunale si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui
• “la fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen. non richiede per le sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo dl offesa al bene che la norma intende tutelare., atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell’ambiente e conseguentemente della salute umana” [Cassazione Sezione III n. 46846/2005, RV. 232652];
• tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell’ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati [cfr. Cassazione Sezione I n. 26109/2005, RV. 231882].
Ha conseguentemente ritenuto sussistere il reato perché la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione amministrativa, comportanti l’ampio superamento del limite stabilito, e la notevole quantità di polveri e pulviscolo nero depositati all’interno dello stabilimento [rilevabile dalle fotografie dell’ARPA] erano idonee ad arrecare molestie apprezzabili anche agli abitanti delle case vicine in giornate di forte vento, come rilevato nel verbale di sopralluogo 23.03 .2005.
La vagliata attendibilità dell’accusa e la logica spiegazione delle incongruità segnalate dalla difesa per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., hanno correttamente indotto il giudice del merito a escluderne l’incidenza sulla riportata ricostruzione dei fatti essendo certo che l’imputato non ha osservato le ordinanze sindacali, legalmente date per ragioni d’igiene e di salute pubblica, che gli imponevano la rimozione in tempi ragionevoli delle lastre in cemento amianto di copertura dello stabilimento.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.


 
Links Correlati
· Ancora su Aria
· News da God


Articolo più letto relativo a Aria:
Aria. DPCM 8 Marzo 2002


Votazione Articolo
Media Punteggio: 3
Voti: 1


Per favore dedicaci qualche secondo e vota per questo articolo:

Eccellente
Molto Buono
Buono
Normale
Cattivo


Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile


Questo sito è stato realizzato da Luca RAMACCI

Tutto il materiale pubblicato è utilizzabile a condizione che sia citata la fonte: www.lexambiente.it
Engine PHP-Nuke - Powered by WL-Nuke
Generazione pagina: 0.38 Secondi