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Giur.Amm. T.a.r.: Beni culturali. Imposizione vincolo
Inserito il 22/10/08 da God

Beni Culturali TAR PugliA (BA) Sez. III n. 2333 del 14 ottobre 2008
Beni culturali. Imposizione vincolo

Non si richiede che i reperti archeologici siano materialmente trovati o portati alla luce , bastando la dimostrata (anche per presunzione) effettiva esistenza delle cose da tutelare o, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione, la ragionevole conclusione che il sottosuolo contenga reperti non ancora portati alla luce ed essendo sufficiente che il vincolo appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale é preordinato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3011 del 1996, proposto da:
Patrone Maria Grazia, Mininni Filippo, e Amendolara Filomena, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Di Cagno, Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Bari, via Nicolai 43 c/o Avv.M.Di Cagno;

contro

Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Ai Beni Archeologica di Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto in data 13 aprile 1996, recante dichiarazione “di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089” relativamente ad un suolo di proprietà dei ricorrenti con consequenziale imposizione di vincolo archeologico diretto ex artt. 1 e 3 della stessa legge; nonché degli atti presupposti e connessi, ed in particolare della relazione tecnico-scientifica della Soprintendenza Archeologica di Taranto allegata allo stesso decreto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Ai Beni Archeologica di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 3.10.1996, i nominativi in epigrafe hanno domandato l’annullamento, previa sospensione, del decreto, datato 13.4.1996, impositivo del vincolo archeologico diretto su suolo di loro proprietà.

A sostegno del gravame, gli interessati deducono che, a far assoggettare a vincolo l’area, estesa, peraltro, svariati ettari e destinata da tempo a scopi industriali, non é stata l’accertata presenza di beni di particolare interesse, ma la necessità di proseguire le indagini archeologiche.

2. – Il ricorso é infondato.

2.1. – I ricorrenti, proprietari di un terreno in agro di Altamura, località “Jesce” (fg. 276, p.lle 12, 11, 10, 9, 36, 13/parte, 6/parte e 7), si sono visti imporre il vincolo di cui agli artt. 1 e 3 della l. 1 giugno 1939, n. 1089, su tutte le su indicate particelle.

Gli interessati contestano la legittimità del provvedimento, affermando che il Ministero non si é determinato in vista della tutela di beni, la cui esistenza sia indubbia, ma all’unico scopo di proseguire le indagini archeologiche avviate nella zona a seguito del rinvenimento dei resti di un insediamento ellenistico con annessa necropoli.

Orbene, com’é evidenziato nella relazione scientifica ed istruttoria, allegata al decreto impugnato, nella zona di Jesce, a circa 10 km. dalla città di Altamura, lungo la strada provinciale che unisce Altamura a Laterza, si trovano i resti di un vasto insediamento posto su una collinetta alta e pianeggiante e lì, grazie a tre successive operazioni di scavo, sono stati portati alla luce importanti reperti (battuto pavimentale, frammenti di ceramica impressa, due ambienti pertinenti ad un’abitazione, resti di un pressorium, un’area di lavorazione frammenti di pietra lavica, due pozzi, resti di grossi pithoi per il contenimento di derrate o per la lavorazione di altri prodotti).

Inoltre, a seguito di un’attenta ricognizione di superficie, é stata possibile la raccolta all’esterno dell’antico circuito murario di moltissimi frammenti, pertinenti alle fasi finali dell’età del bronzo.

Da qui, poiché studi documentati hanno determinato l'interesse archeologico non solo della zona, dove sono stati effettuati i saggi, la legittima necessità dell'amministrazione, a tutela dell’anzidetto interesse, che l’ordinamento tutela in maniera prevalente rispetto alle ragioni proprietarie, di estendere il provvedimento di vincolo c.d. diretto ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, alle zone limitrofe, dove vi é l'alta probabilità che vengano alla luce ulteriori reperti.

Nel caso di specie, perciò, l'imposizione del vincolo diretto appare corroborata da una congrua e razionale giustificazione, atteso che gli scavi effettuati hanno consentito il rinvenimento di resti di un insediamento ellenistico con annessa necropoli e hanno fatto sorgere la necessità di approfondire la ricerca nelle aree circostanti i ritrovamenti.

In linea con la prevalente giurisprudenza, osserva, invero, il Collegio che non si richiede che i reperti archeologici siano materialmente trovati o portati alla luce (Cons. Stato, sez. VI, n. 4429/2002; Cons. giust. amm. reg. sic. n. 579/1997), bastando la dimostrata (anche per presunzione) effettiva esistenza delle cose da tutelare o, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione, la ragionevole conclusione che il sottosuolo contenga reperti non ancora portati alla luce (Cons. Stato, sez. VI, n. 6791/2002), ed essendo sufficiente che il vincolo appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale é preordinato (Cons. Stato, sez. VI, n. 2524/2003).

3. – In definitiva, il ricorso in esame va respinto.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Terza, Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente, Estensore

Vito Mangialardi, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario



IL PRESIDENTE, ESTENSORE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 
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