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II Edizione 2008
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con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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[ Polizia Giudiziaria ]

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Dottrina: Ambiente in genere. Responsabilità contabile (aspetti generali)
Inserito il 17/09/08 da God

Ambiente in genere
“LA RESPONSABILITA’  AMMINISTRATIVO- CONTABILE  NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
di:
ROSA FRANCAVIGLIA
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE  PRESSO LA PROCURA REGIONALE  DELLA CORTE DEI CONTI - ROMA


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·        LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO - CONTABILE

 

Non vi è dubbio che nell’espletamento di ogni attività lavorativa pubblica si pongano in essere atti e comportamenti produttivi di effetti giuridici con risvolti spesso di natura economica.

L’adozione di tali atti avviene consapevolmente da parte del dipendente con la conseguenza che egli ne diventa pienamente responsabile per le conseguenze da essi derivanti.

Tutto ciò premesso, si vuole precisare che con l’espressione responsabilità amministrativo-contabile ci si riferisce alla responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio.

L’accertamento della predetta responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata.

A tal proposito è utile specificare quale è la differenza tra la responsabilità amministrativa e la responsabilità civile dei funzionari.

La distinzione è abbastanza semplice.

Se un funzionario o impiegato arreca danno ad un terzo estraneo alla pubblica amministrazione, la nostra Costituzione prevede (art. 28) che, sia il funzionario che la stessa amministrazione, insieme, debbano risarcire il terzo del pregiudizio subito e ciò in virtù del principio che la pubblica amministrazione debba sempre rispondere per i danni arrecati dai propri agenti anche a titolo di colpa lieve.

La responsabilità civile tutela, quindi, la posizione del terzo contro la p.a.

Al contrario, la responsabilità amministrativa tutela la stessa pubblica amministrazione nei confronti dei danni che le arreca il funzionario o l’impiegato all’interno del rapporto d’ufficio, obbligando il funzionario a risarcire il danno arrecato all’ente a causa della sua condotta. Ma ciò esige la soglia minima della colpa grave ossia si risponde a titolo di dolo o di colpa grave ma non di mera colpa ( lievissima – lieve o media ).

Con riferimento, invece, al rapporto tra responsabilità amministrativa e responsabilità penale dei funzionari, bisogna tenere presente che la responsabilità penale presuppone l’accertamento di un fatto costituente reato al fine della irrogazione di una pena.

Poiché ogni fattispecie incriminatrice è diversa dall’altra, vi saranno dei casi in cui il reato presuppone anche un danno patrimoniale (esempio tipico: l’appropriazione di denaro o beni della p.a.), altri da cui ne prescinde e così via. In altri termini, non sempre i fatti che possono dar luogo a responsabilità penale coincidono con quelli che possono dare luogo alla responsabilità amministrativa. In ogni caso, anche ove i fatti fossero coincidenti, il giudizio penale e quello di responsabilità amministrativa sono autonomi e separati, non sussistendo una prevalenza del giudizio penale sugli altri giudizi.

Per capire quale sia lo scopo o funzione della responsabilità amministrativa occorre valutare il sistema delle responsabilità dei pubblici funzionari e impiegati pubblici nel suo complesso.

Accanto alla responsabilità penale (che punisce i comportamenti più gravi) ed alla responsabilità civile (obbligo del risarcimento del danno) preordinata alla tutela dei terzi danneggiati, l’ordinamento ha previsto una forma particolare di responsabilità per reagire ai comportamenti illeciti produttivi di danno nei confronti della collettività, attribuendo l’azione ad un organo terzo e neutrale estraneo all’amministrazione (il pubblico ministero contabile o requirente o parte pubblica che è titolare dell’ esercizio dell’ azione erariale di responsabilità).

Lo scopo della responsabilità amministrativo-patrimoniale è, quindi, quello di prevenire comportamenti illeciti (stante la minaccia della sanzione) ( funzione di deterrenza ) e reprimerli ove si siano verificati ( funzione sanzionatoria ), condannando i responsabili, sulla base delle particolari regole del giudizio di responsabilità, a risarcire di persona il danno provocato. Da qui il carattere misto di deterrenza e sanzionatorio di detta responsabilità; di converso quella contabile è tipicamente restitutoria.

Relativamente ai soggetti che possono essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa, giova ricordare che la Corte dei Conti giudica sulla responsabilità di tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla p.a. da un rapporto d’impiego contrattualizzato o meno che sia ovvero di servizio ovvero anche nelle ipotesi di maneggio di pubblico denaro.

Non solo quindi gli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (gli organi politici di derivazione elettiva - ad esempio: sindaco – consiglieri comunali, provinciali e regionali) od onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quelli che svolgono di fatto funzioni pubbliche pur non avendo ricevuto alcuna investitura formale.

La giurisprudenza contabile, conforme quella della Corte di Cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla p.a. ma inseriti in modo stabile nel proprio apparato organizzativo (ad esempio: i direttori dei lavori – i collaudatori- i progettisti). Anche le persone giuridiche possono essere sottoposte alla giurisdizione della Corte.

Ancora: la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici (SS.UU. Cassazione civile, ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003) e delle s.p.a. partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri (Sentenza n. 3899 del 26 febbraio 2004).

In merito ai presupposti della responsabilità amministrativa, affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

La responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se non in casi eccezionali (per dolo ed arricchimento illecito del dante causa).

Ma cosa si intende per colpa grave?

Il concetto di gravità della colpa è relativo, nel senso che la stessa va valutata in relazione alla diversa natura delle funzioni, o mansioni, svolte dall’agente pubblico e alla specificità del contesto organizzativo.

La colpa è grave quando si discosta notevolmente dallo standard normale richiesto dal tipo di prestazione svolta.

Nel valutare la colpa il giudice deve porsi nella stessa situazione in cui si trovava il funzionario quando ha agito (c.d. giudizio ex ante di prognosi postuma in concreto). Inoltre, al giudice non è consentito giudicare una scelta discrezionale riservata all’amministrazione laddove si integrino i presupposti dell’ esimente della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

La limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, introdotta con generalità dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, che ha riformato la disciplina della responsabilità amministrativa, non deve indurre a ritenere che vi sia una particolare tolleranza nei confronti dei comportamenti scorretti e negligenti dei dipendenti pubblici. Il legislatore ha voluto, tenuto conto della complessità dell’azione amministrativa, limitare la responsabilità alle fattispecie più gravi addossando in parte sulla stessa amministrazione il rischio derivante da eventuali danni ad opera dei propri dipendenti.

Circa i casi in cui il funzionario può evitare la responsabilità, si evidenzia che, in linea generale, il funzionario può invocare a propria discolpa l’errore professionale scusabile (complessità di una normativa, oscillanti orientamenti della giurisprudenza… etc.) oppure una irrazionale situazione organizzativa addebitabile all’amministrazione.

Nel caso di organi collegiali è responsabile solo chi ha espresso voto favorevole alla deliberazione o chi si è astenuto senza motivare l’ astensione con dei temperamenti.

Per quel che riguarda i titolari di organi politici, gli stessi non rispondono se hanno approvato in buona fede atti di uffici tecnici o amministrativi ( cosiddetta esimente politica della buona fede degli organi elettivi o politici ).

Ma come si individua il danno da risarcire?

Il danno pubblico risarcibile è un danno patrimoniale nel senso che presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della p.a., ovvero come mancato guadagno.

Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene pubblico tutelato.

Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l’immagine e il prestigio dell’amministrazione) è un danno risarcibile.

Secondo le regole generali, per essere risarcibile il danno deve essere certo, attuale ed effettivo ma non definitivo.

Nel quantificare il danno il giudice deve, comunque, tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità (in altri termini, se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un’utilità, di ciò bisogna tener conto per determinare l’ammontare del danno) ( utile versione o compensatio lucri cum damno ).

Occorrono perché si integri illecito contabile: elemento psicologico ( dolo o colpa grave )- nesso causale – condotta attiva od omissiva – evento di danno pubblico. In ipotesi di illecito in concorso vige il principio per cui la responsabilità parziaria pro quota ossia per colpa grave è la regola, mentre quella solidale per dolo è l’ eccezione.

Quindi, nel caso in cui vi siano più responsabili, non valgono le regole civili della solidarietà, per le quali ognuno dei responsabili risponde per l’intero danno, ma ciascuno risponde solo della propria quota di danno, salvo il caso di dolo.

La responsabilità solidale ovviamente è rafforzativa dell’ obbligazione risarcitoria.

Nell’ ambito dei rapporti interni chi paga può esperire azione di regresso nei confronti dei concorrenti. E’ evidente difatti che ancorché l’ illecito sia doloso si possa ricostruire l’ apporto causale di ciascuno in misura uguale o differenziata alla verificazione dell’ evento di danno.

Con particolare riguardo, poi, alla liquidazione del nocumento e cioè alla sua effettiva determinazione, si rammenta che sin dalle più antiche leggi di contabilità era previsto il potere della Corte di ridurre l’addebito dei pubblici ufficiali stipendiati.

Anche la legge di contabilità di Stato del 1923 (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) stabilisce che la Corte dei Conti “valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”.

Il potere riduttivo dell’ addebito da porre a carico del responsabile (o dei responsabili) è sopravvissuto nel tempo, anche in seguito alla riforma del 1996, e consente al giudice di ridurre l’entità del risarcimento in relazione a vari fattori quali il grado di gravità della colpa e altre circostanze (precedenti di servizio del dipendente etc...).

 

·        CARATTERI DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E RAPPORTO CON LA GIURISDIZIONE PENALE

Occorre prendere le mosse dall’ art. 103 Cost, II comma che recita testualmente: “La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di Contabilità Pubblica e nelle altre specificate dalla Legge”.

Per Contabilità Pubblica si intende quel complesso di principi e norme che regolano l’attività gestoria dello Stato e degli altri enti pubblici.

Secondo autorevole dottrina, elementi caratterizzanti la giurisdizione contabile sono: pienezza, esclusività, necessarietà, inquisitorietà, obbligatorietà della presenza del Pubblico Ministero nonchè ampia discrezionalità del giudice nel determinare la misura del danno anche non patrimoniale.

Per quanto concerne la prescrizione dell’azione erariale, ai sensi dell’art. 1, co. 2, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3, d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 63, il termine di prescrizione deve essere computato “dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso” mentre rileva la “data della sua scoperta” in caso di “occultamento doloso del danno”.

Più precisamente, il “dies a quo” per il computo del decorso prescrizionale va individuato nel momento in cui diviene perfetta la fattispecie dannosa nei suoi elementi costitutivi dell’azione-omissione e dell’effetto lesivo di questa nella sua intera riconoscibilità; qualora, pertanto, l’effetto lesivo del patrimonio pubblico si verifichi in un momento successivo rispetto a quello del compimento dell’azione-omissione, è da questo secondo momento che inizia a decorrere la prescrizione (Corte dei Conti, Sez. Lazio, n. 2130/06).

La locuzione “fatto dannoso” interpreta il fatto quindi come comprensivo sia dell'evento dannoso e sia della esteriorizzazione o conoscibilità obiettiva dello stesso, in quanto la decorrenza della prescrizione va differita sino alla manifestazione dell'evento nella sfera del danneggiato, momento in cui si definisce la possibilità e l'interesse a far valere il diritto al risarcimento del danno (Corte dei Conti, Sezione I, 15 settembre 2005, n. 297; id., Sezione III, 14 febbraio 2005, n. 76); in particolare, la giurisprudenza ha precisato che la conoscenza del fatto coincide con la “oggettiva conoscibilità dei fatti da intendersi come possibilità giuridica della loro conoscenza e non nella concreta conoscenza degli stessi” (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione Basilicata, 19 febbraio 2004, n. 42; id., Sezione I, 19 giugno 2003, n. 214/A), attribuendo rilievo, comunque, al momento in cui l'A.G.O. dispone il rinvio a giudizio penale per fatti coincidenti con gli illeciti contabili (Corte dei Conti, Sezione I, 13 ottobre 2004, n. 348/A).

Sul punto si rammenta che l’art. 129, co. 3, disp. att. c.p.p. così dispone: “Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei Conti ( rectius: regionale), dando notizia della imputazione.”; la giurisprudenza prevalente considera irrilevante la comunicazione ex art. 129 disp.att.c.p.p. (Corte dei Conti, Sezione III, 10 giugno 2004, n. 311/A) ai fini del decorso della prescrizione; la circostanza del mancato ricevimento della prescritta comunicazione da parte della Procura regionale - o, in altra prospettiva, la violazione dello specifico obbligo da parte del P.M. penale - è un semplice dato di fatto, non idoneo ad interrompere il termine prescrizionale stabilito dalla legge a tutela dei diritti delle parti coinvolte nel processo contabile, diritti che non possono essere sacrificati a causa di disguidi interni alle istituzioni giudiziarie (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 12 dicembre 2005, n. 728; contra Corte dei Conti, Sez. Umbria, n. 418/2004).

Peraltro, si sottolinea che l’omogeneizzazione del termine di prescrizione ad anni cinque è stato previsto dall’art. 2, della l. 19 gennaio 1994, n. 20, che è norma successiva all’entrata in vigore del Codice di procedura penale varato nel 1988; la successione delle norme conferma l’intento del legislatore di assicurare alle Procure contabili la tempestiva conoscenza delle notizie di danno e di garantire, allo stesso tempo, l’autonomia dell’azione di responsabilità da quella penale, ormai pacifica dopo l’abrogazione della pregiudiziale penale.

Per quanto concerne gli aspetti strictu sensu processuali, sulla base della vigente normativa, si afferma la piena autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale; va pertanto escluso che l’accertamento del fatto dedotto nel giudizio erariale dipenda dalla decisione definitiva di quello acclarato in sede penale che si pone come vincolante per il primo. La c.d. pregiudizialità da cognizione di reato che si estendeva anche alla materia contabile era infatti sancita dal vecchio art. 3 c.p.p, che prevedeva la sospensione del giudizio civile fino alla sentenza istruttoria di proscioglimento o alla sentenza irrevocabile o decreto penale irrevocabile, ma anche in costanza di tale regime, gran parte dei giudici contabili applicava l’istituto sospensorio in forma discrezionale sulla base del principio di autonomia dei giudizi. L’art. 652 c.p.p. ha ridefinito il rapporto tra giudizio erariale e processo penale non più in termini di pregiudizialità necessaria ma di separatezza e la questione della sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa è senz’altro riconducibile alla disciplina contenuta nell’art. 295 c.p.c.; pur tuttavia, ai sensi dell’art. 337, II comma, c.p.c., si ammette che al primo giudizio possa applicarsi la sospensione facoltativa se ritenuta utile per la individuazione dei fatti e la raccolta di prove.; la dottrina (ex plurimis Pelino-Santoro) ritiene che la sospensione si renda indispensabile soprattutto quando siano sub iudice il fatto materiale comune e la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo specifico penalmente rilevante che eventualmente costituisca la base dell’azione di responsabilità intentata.

 Dall’acclarata autonomia dei due giudizi (penale ed erariale) discende altresì che per i giudici contabili i dati desumibili dal processo penale quali p. es. le dichiarazioni testimoniali, vengano in rilievo nel giudizio per responsabilità erariale non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare nel loro complesso e che in base all’art. 116 del c.p.c. concorrano alla formazione del libero convincimento del giudice, costituendo indizi gravi, precisi e concor­danti, tali da integrare la pre­sunzione semplice di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 199/2003 e Sez. Terza di Appello, sent. n. 75/2005).

 

·        DANNO ALL’IMMAGINE PUBBLICA

Con la sentenza n. 3227/2006, la Sezione Giurisdizionale Sicilia della Corte dei Conti ha ravvisato il requisito soggettivo della colpa grave nel comportamento di un dirigente di vertice dell’Amministrazione dell’Interno, condannato con sentenza penale irrevocabile per favoreggiamento ad appartenenti a sodalizio di tipo mafioso.

I giudici contabili hanno riscontrato che tale condotta ha determinato un danno all’immagine dell’ufficio del dirigente dell’Interno concretizzatosi in una diminuzione di potenzialità della capacità operativa dell’ente per distorta organizzazione dei pubblici poteri; di conseguenza, essi hanno condannato il convenuto al relativo risarcimento liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c..

Per quanto concerne il danno all’immagine, esso si qualifica come ipotesi di danno proprio della giurisprudenza contabile, da intendersi come pregiudizio da clamor fori o da strepitus fori ossia come lesione all’immagine ed al prestigio della Pubblica Amministrazione dimostrabile mediante specifici elementi idonei a comprovare l’effettivo avvenuto discredito della Pubblica Amministrazione in conseguenza della condotta posta in essere dal responsabile (Francaviglia, 2006).

La provenienza esclusivamente interna all’Amministrazione alla quale appartiene il soggetto agente della condotta lesiva dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione stessa evoca nell’ambito della responsabilità patrimoniale, la distinzione tra illeciti propri ed illeciti comuni, tipica della responsabilità penale; così come nell’illecito penale esistono reati che possono essere posti in essere solo dai dipendenti pubblici, allo stesso modo nella responsabilità patrimoniale esistono danni che possono essere realizzati solo da dipendenti e/o amministratori pubblici (Longavita, 2006).

I giudici della Corte dei Conti accogliendo la definizione data dalla giurisprudenza ordinaria, qualificano il danno all’immagine subito dall’amministrazione pubblica alla stregua di danno esistenziale quale “forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione dell’integrità psico-fisica”.

“La lesione della possibilità di svolgere tali tipi di attività rappresenta un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e l’ingiustizia del danno ne determina necessariamente la risarcibilità “e “la violazione di questo diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica è economicamente valutabile (Corte dei Conti, SS RR. Sent. n.10/2003).

A corollario di tale impostazione si pone l’individuazione degli interessi meritevoli di tutela che giustifichino il risarcimento del danno esistenziale: l’impostazione condivisa dalla Sezioni riunite ritiene risarcibili, a tale titolo, tutti i pregiudizi provocati da lesioni di diritti costituzionalmente protetti ai sensi dell’art. 2043 c.c; le tre figure di danno risarcibile sono quindi costituite da danno patrimoniale, dal danno morale e dal danno esistenziale, al cui interno sono individuabili le sottocategorie del danno biologico di natura psicofisica e le altre ipotesi risarcitorie diverse dalla tutela del diritto alla salute (Poto).

La copertura costituzionale del diritto della Pubblica Amministrazione alla tutela della propria immagine ed identità personale, è rappresentata dall’art. 2 Cost., che tutela le formazioni sociali, e dall’art. 97 Cost., che fissa i parametri di imparzialità e buon andamento dell’agire amministrativo (Zito, 2002) e il danno s’identifica nella mancata realizzazione della specifica finalità perseguita dalla norma di tutela e coincide con la sua violazione.

Più propriamente è il cosiddetto danno morale come conseguenza della lesione all’immagine che deriva da eventuali comportamenti delittuosi, essendo pacifico che anche una persona giuridica possa subire un danno non patrimoniale per pregiudizio alla funzionalità, al prestigio, alla reputazione ed all’immagine (Pelino Santoro, 2006).

Il punto differenziale di maggior rilievo tra il danno all’immagine di diritto comune, ex art. 10 c.c., ed il danno all’immagine della p.a., può individuarsi nella diversa direzione dell’attacco che perpetra la lesione: esterna al soggetto nel caso di lesione all’immagine comune, interna all’ente, nel caso di lesione dell’immagine pubblica (Corte dei Conti, sez. Umbria, 557/2000).

Ed invero, nell’un caso (attacco esterno), solitamente si lede l’immagine quale bene-valore identificativo dell’ente o di una sua qualità estrinseca, che sicuramente non minaccia l’esistenza stessa dell’ente medesimo; nell’altro caso (attacco interno), invece, si lede l’immagine quale bene-valore coessenziale all’esercizio concreto dei poteri e delle funzioni pubbliche che l’ordinamento assegna all’ente (Longavita, op. cit.).

D’altra parte grava sul dipendente pubblico il dovere di tutelare l’immagine pubblica dell’Amministrazione quale valore di etica pubblica così come oggettivizzato nei codici di comportamento dei pubblici dipendenti , previsti dall’art. 58-bis del d. lgs. 29/93 e s.i.m.. ed anche alla luce dei principi generali in materia di promozione di immagine della P.A. di cui alla L. 150/2000.

Inizialmente si riconduceva il danno morale nell’ampia nozione di diritto pubblico comprensivo anche delle lesioni di interessi pubblici in senso giuridico a carattere non strettamente patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. e non suscettibile direttamente di valutazione economica (Corte dei Conti, sez. I, sent. n. 55/94; Corte dei Conti, sez. II, sent. n.114/94).

Attualmente l’indirizzo prevalente tende a collocarlo in una nozione lata di danno patrimoniale inteso come pregiudizio suscettibile di valutazione economica, configurando il danno morale non con riferimento al ristoro delle sofferenze fisiche (pretium doloris), ma come conseguente alla grave perdita di prestigio, la quale, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

In merito a quest’ultimo aspetto, dottrina autorevole (Perin) afferma che è innegabile che la spesa necessaria al ripristino dell’immagine pubblica non coincide necessariamente, ed anzi quasi mai coincide, con la spesa sostenuta per il ripristino dell’immagine stessa, esprimendo la prima un valore astratto e di stima delle risorse occorrenti per raggiungere gli standard di prestigio pubblico esistenti prima della lesione, e la seconda un valore reale e di contenuto di quanto già sborsato per recuperare il prestigio perso, senza tuttavia indicare la misura di tale recupero.

Il danno, in sostanza, consisterebbe nella lesione dei beni immateriali della reputazione e della estimazione dell’ente e concretamente inciderebbe in via immediata sul rapporto di affectio societatis, ovvero sulla fiducia che lega la cittadinanza agli amministratori eletti ed in via mediata sulla capacità di realizzazione dei fini istituzionali minando la base del buon funzionamento dell’istituzione (Corte dei Conti, sez. II, sent. n. 285/03).

Con riferimento a tale tipo di pregiudizio, la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del bene giuridico leso (C. Cass., S.U., sent. n. 17078/2003); la giurisdizione, però, presuppone che il fatto lesivo dell’immagine sia correlato al rapporto di servizio da intendersi anche in senso lato (Corte dei Conti, sez. Lombardia, sent. n. 249/05).

Circa l’eventuale rilevanza penale della componente fattuale, precedentemente la giurisdizione contabile rimaneva preclusa per danni conseguenti a reati commessi nell’ambito dell’esercizio di attività imprenditoriali degli enti pubblici economici (C. Cass., S.U., sent. n. 1193/2000).

Affinché sussista la lesione del prestigio occorre, inoltre, che i fatti penali abbiano avuto una risonanza ed eclatanza notevoli nell’opinione pubblica (Corte dei Conti, sez. Toscana, sent. n. 558/96); non occorre nemmeno che sia intervenuta una sentenza di condanna poiché è sufficiente che il fatto sia astrattamente previsto come reato come si desume dall’art. 198 c.p., secondo cui l’estinzione del reato e delle pene non comporta l’estinzione delle obbligazioni civili (C. Cass., sent. n. 11038/97); se però è intervenuta una sentenza di assoluzione, viene meno il presupposto cui gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.p. subordinano il risarcimento (Corte dei Conti, sez. I, sent. n. 221/a del 2002) in quanto l’assoluzione penale per gli stessi fatti esclude di per sé la sussistenza di un qualsiasi danno all’immagine anche in sede contabile (Corte dei Conti, sez. I, sent. n. 289/a del 2002); la prova, può desumersi anche da una sentenza di patteggiamento la quale pur non accertando la sussistenza del reato ne presuppone la commissione.

Parimenti, va chiarito che quando il danno all’immagine rappresenta un’appendice di una più complessa ipotesi di danno, non si pongono problemi sugli elementi che la compongono, ed in particolare su quello soggettivo; si viene a costruire cioè una sorta di illecito gestorio aggravato dall’evento (detrimento dell’immagine e del prestigio) che viene quindi oggettivamente addossato al responsabile senza ulteriori accertamenti (Sciascia, 2003).

Con riferimento ai profili che attengono all’an del danno all’immagine, e cioè all’individuazione della condotta gravemente offensiva del prestigio e della personalità pubblica che reca sempre con se una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, si può precisare che:

a)                          sul piano oggettivo, deve contraddistinguersi per una sua intrinseca capacità offensiva per le specifiche connotazioni fenomeniche e di fatto che la caratterizzano, sia essa sanzionata o meno penalmente;

b)                         sul piano soggettivo, deve essere sostenuta dal dolo, se non penale almeno contrattuale, in pratica la condotta tenuta deve essere tale da evidenziare che chi ha agito, con le modalità con cui ha agito, per il bene coinvolto e per il grado di lesione arrecato, aveva la coscienza e la volontà di ledere il dovere, gravante sul medesimo, di espletare le sue funzioni con disciplina ed onore ex art. 54 Cost.;

c)                          sul piano teleologico deve avere ad oggetto un ben-valore particolarmente sensibile ed espressivo dell’immagine pubblica, quale: la giustizia, la salute, l’ordine pubblico, la sicurezza, ecc.;

d)                         sul piano sociale, infine la condotta come tale deve procurare un certo allarme tra i consociati, e quindi, un cerco clamor, a prescindere dalle notizie che di essa ne abbiano dato gli organi di informazione.

Premettendo quindi che per i giudici contabili della precitata sentenza delle sezioni riunite il danno all’immagine deve essere individuato nell’ambito dei danni non patrimoniali come danno-evento e non come danno-conseguenza e che se la prova della lesione è in re ipsa è sempre necessaria la prova ulteriore dell’entità del danno, è con riferimento ai precedenti canoni che il giudice determina equitativamente ex art. 1226 c.c. il danno all’immagine procedendo all’applicazione congiunta e coordinata di tutti i citati criteri; a tal proposito, si sottolinea altresì che tali valutazioni discrezionali devono essere congruamente motivate tenendo conto di ulteriori riferimenti quali la collocazione del danneggiante in seno all’organizzazione amministrativa; la titolarità o meno di potere rappresentativo all’esterno, le dimensioni dell’ufficio di servizio, l’entità dell’indebito vantaggio conseguito ed altri ancora utili e necessari per contenere l’amplissimo potere incardinato a tal proposito dal giudicante contabile così come paventato dalle stesse sezioni riunite più volte summenzionate che, al fine di circoscrivere, affermano che detto danno è quantificabile sia rapportandolo alle spese già sostenute che a quelle da sostenere.

 
 
 
 

·        LA RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI STATALI – QUADRO NORMATIVO

·                                            L’art. 28 della Costituzione recita:

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Il secondo capoverso dell’articolo 28 della Costituzione estende la responsabilità personale dei dipendenti pubblici, allo Stato e agli Enti pubblici economici.

Tale norma ha lo scopo ben preciso di accordare alla pubblica amministrazione, l’imputazione di responsabilità, ovviamente solo civile; (in quanto sia la penale che l’amministrativa sono personali e quindi imputabili solo a persone fisiche), per il fatto compiuto dai propri collaboratori.

Questo tipo di responsabilità si dice diretta ovvero la P.A. risponde in quanto soggetto direttamente coinvolto nell’illecito civile e non per fatto altrui, come nelle imprese private la cui responsabilità è regolata dall’articolo 2049 c.c.

·                                            Art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19.

 

·        IPOTESI DI ILLECITO ERARIALE IN AMBITO GIUDIZIARIO

Diverse ipotesi di responsabilità amministrativa sono ascrivibili a carico degli operatori della giustizia ordinaria, eventualmente estensibili alle altre (amministrativa, tributaria, ecc.).

Per esempio, si è ravvisata la responsabilità amministrativa del personale di cancelleria per il mancato versamento di assegni ricevuti in pagamento di sanzioni pecuniarie e rimborso di spese di giustizia (Corte dei Conti, Sez. Puglia, sent. n. 533/2002), per gli ammanchi di somme di cui abbia avuto il maneggio (Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 10/1993), per l’appropriazione di depositi giudiziari (Conti, Sez. Puglia, sent. n. 13/2003), per il negligente o mancato recupero di crediti iscritti a campione penale (Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 19/1993) ma si è esclusa la colpa grave per il danno da prescrizione degli stessi crediti per inefficienze operative antecedenti all’assunzione della carica (Corte dei Conti, Sez. Lazio, sent. n. 2149/1998) nonché per intervenuta amnistia (Corte dei Conti, Sez. II, sent. n. 13/1996); di recente, un dirigente di cancelleria è stato ritenuto responsabile dei ritardi nella procedura di dissequestro di beni con conseguente pagamento di indebiti compensi per la protratta custodia (Corte dei Conti, Sez. Trentino, sent. n. 57/2005).

Gli ufficiali giudiziari sono stati riconosciuti responsabili dalla Corte per il mancato versamento di bolli e tasse (Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 10/1993) e dei superi dei diritti percepiti (Corte dei Conti, Sez. Puglia, sent. n. 350/2001) nonché per il danno all’immagine derivante dalla divulgazione di atti giudiziari di cui erano a conoscenza in occasione del loro servizio (Corte dei Conti, Sez. Umbria, sent. n. 628/1998) e per danni ad amministrazioni terze conseguenti ad irregolari notifiche di avvisi di accertamento tributario (Corte dei Conti, Sez. Toscana, sent. n. 1050/1999).

Il curatore fallimentare non è soggetto alla responsabilità amministrativa in quanto la sua attività non è svolta per conto dell’amministrazione ma in posizione neutrale tra gli opposti interessi del fallito e della massa dei creditori (Corte dei Conti, Sez. I, sent. n. 196/A del 2000); quest’ultima posizione non appare del tutto condivisibile, tenuto conto che spesso in tale tipo di procedure sono coinvolte attività patrimoniali di matrice pubblica e il curatore ancorché privato professionista si pone in rapporto di ausiliarietà con il giudice (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 733/2005).

 Con riferimento al C.T.U., si è rilevato peraltro che la qualità professionale del convenuto (C.T.U.) è ancor più significativa ai fini del riconoscimento del rapporto di servizio tra il professionista e l’ente danneggiato poiché, con la nomina da parte del giudice istruttore ai sensi degli artt. 191 ss. c.p.c., il consulente tecnico diventa ausiliario del giudice e, come tale, ne condivide taluni obblighi: egli assume l’incarico, salvo astensione per giusti motivi o ricusazione su richiesta di parte (art. 63 c.p.c.), presta giuramento, dichiarando “di adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità” (art. 193 c.p.c.) e soggiace al regime di responsabilità stabilito per i periti (art. 64 c.p.c.). 

Tali considerazioni confortano la possibilità di intravedere ulteriori forme di responsabilità amministrativa a carico di altri soggetti qualificati quali amministratori giudiziari e via dicendo.

Appare chiaro quindi come la complessa macchina giudiziaria generi una serie di vicende per le quali vanno a profilarsi differenti gradi di responsabilità amministrativa a carico dei soggetti giuridici coinvolti e la cui molteplicità andrà col tempo ad arricchirsi in considerazione sia delle novità legislative intervenute in materia di riforma dell’ordinamento giudiziario – si veda ad esempio il D. Lgs. 240/2006 che attribuisce in via esclusiva la responsabilità della gestione delle risorse umane e materiali degli uffici giudiziari ai dirigenti amministrativi preposti - che delle attuali tendenze di carattere organizzativo volte ad aprire sempre più le dinamiche processuali ad operatori “esterni” - è di questi giorni argomento di discussione e trattativa con le parti sindacali la proposta dell’Amministrazione della giustizia di istituire l’ufficio del processo, da intendersi quale organo di staff del magistrato, che prevede anche il coinvolgimento dei praticanti avvocati quali tecnici di supporto al magistrato medesimo nell’esercizio delle attività giurisdizionali, come la predisposizione di provvedimenti o la ricerca di

 

2.                              precedenti giurisprudenziali

 

·        LA RESPONSABILITA’ DEI MAGISTRATI

Giova ricordare che il personale di magistratura gode di un regime particolare sia in ordine alla responsabilità civile verso i terzi, sia riguardo la responsabilità amministrativa per i danni indiretti.

La guarentigia della responsabilità amministrativa, tuttavia, copre solo la funzione giurisdizionale e non anche quella burocratico-amministrativa, che viene in evidenza nella preposizione alla struttura organizzativa o ad un centro di spesa.

Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, il magistrato, nel conferire gli incarichi e nel sottoscrivere i relativi provvedimenti di liquidazione dei compensi, espleta in forma discrezionale un’attività di natura gestionale amministrativa e come tale idonea ad incidere sulle pubbliche finanze.

L’indipendenza della funzione giudiziaria non è ostativa ex se alla possibilità che la legge disciplini casi e forme di responsabilità, sia pure in regime differenziato, essendo stato ammesso che i magistrati, per i danni conseguenti ad atti giudiziari quand’anche strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale, possano essere assoggettati alla giurisdizione della Corte dei Conti (Corte Cost., sent. n. 385/1996); entro tale ambito è stato peraltro espressamente previsto che i magistrati, unitamente ai funzionari amministrativi, siano responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti per spese di giustizia e siano tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa di errori ed irregolarità, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa ex art. 172 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115. In concreto, i magistrati sono stati ritenuti responsabili in via amministrativa per l’illecito pagamento di indennità ai giudici popolari (Corte dei Conti, Sez. Emilia, sent. n. 521/03), per l’irregolare gestione dei campioni demaniali (Corte dei Conti, Sez. Lazio, sent. n. 2149/98) e per l’attività di presidente della commissione elettorale (Corte dei Conti, SS.RR. sent. n. 726/A del 1991); per il passato sono stati ritenuti responsabili anche per inosservanza di obblighi di vigilanza sui dipendenti addetti al servizio di cancelleria (Corte dei Conti, Sez. I, n. 57/71 - Sez. II, sent. n. 31/74), ma tale responsabilità è oggi difficilmente verificabile, sia per la diversa organizzazione degli uffici, sia per il maggior livello di colpa richiesto (Pelino – Santoro, op. cit.).

Parimenti, si è ritenuta sussistente la giurisdizione per il danno all’immagine conseguente a comportamento dei magistrati esorbitante dai propri compiti in carenza di potere e/o caratterizzati da rilievo penale (Corte dei Conti, Sez. Campania, ord. n. 207/03; Corte dei Conti, Sez. Piemonte, sent. n. 773/03).

I magistrati possono essere responsabili anche delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale se strumentalizzate ad un interesse economico personale, come, ad esempio, l’artificiosa disarticolazione di fattispecie omogenee da parte di un giudice di pace per lucrare maggiori compensi (Corte dei Conti, Sez. Abruzzo, sent. n. 503/04).

In relazione ai doveri derivanti dallo status di dipendenti pubblici sono stati ritenuti responsabili per l’uso illegittimo dell’autovettura di servizio (Corte dei Conti, Sez. Trentino, sent. n. 108/97), come pure per l’indebita percezione di indennità (Corte dei Conti, SS. RR., sent. 2 novembre 1993 n. 911/A).

Il giudice contabile è invece carente di giurisdizione per tutte le attività riconducibili alla funzione giudiziaria (Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 394/95).

Nella funzione giurisdizionale, insindacabile dal giudice contabile, sono stati fatti rientrare anche gli atti di dissequestro di beni in deposito giudiziario (Corte dei Conti, Sez. Calabria, sent. n. 490/03), pronuncia questa appellata da parte della Procura Generale argomentando che la restituzione dei beni sequestrati è attività dovuta, scevra di margini di discrezionalità (art. 159 del D.P.R. n. 115/02) e correlata ad adempimenti aventi natura diversa dall’esercizio della funzione giurisdizionale, che implicano profili di spesa incidente direttamente sul bilancio erariale e che pertanto, non rientrano nella fattispecie di regresso ex L. 117/88; in sede di appello è stata sollevata questione di costituzionalità per l’art. 172 cit., relativamente alla responsabilità conseguente alla mancata o ritardata adozione di atti giudiziari di dissequestro dei beni (Corte dei Conti, Sez. I, ord. n. 13/05), trattandosi di atti strumentali alla funzione giudiziaria.

La predetta responsabilità del magistrato è stata altresì riconosciuta in ipotesi di illegittimo raddoppio dei compensi peritali per difetto di valutazione finale della complessità e dell’anormalità della prestazione peritale nonché per il rilascio sistematico della clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento di liquidazione nel procedimento penale talora anche in mancanza di apposita richiesta, in assenza di espressa disposizione legislativa (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n.553/06).

In altra vicenda, i giudici contabili hanno censurato il fatto che il magistrato, alla luce dell’esperienza e della qualificazione professionale posseduta, a fronte di numerose fatture, tanto ravvicinate nel tempo quanto rilevanti per l’entità delle somme esposte, non si fosse posto prima facie il problema se le stesse apparissero rispondenti alle reali esigenze imposte dalla consulenza tecnica; il collegio, avendo riscontrato che le prestazioni in questione avrebbero potuto essere svolte con una spesa sensibilmente inferiore a quella sostenuta dalla PA, configurano la colpa grave del magistrato sulla base della mancata attuazione dei doverosi controlli che lo avrebbero messo in condizione di sindacare con cognizione di causa la legittimità delle richieste di liquidazione e dei provvedimenti di pagamento poi adottati (Corte dei Conti, Sez. Calabria, sent. n. 411/06).

 

3.     LA RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI E CONSEGNATARI

Gli agenti contabili delle amministrazioni sono quelli incaricati della riscossione o che ricevano somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato diventa debitore o abbiano maneggio di qualsiasi pubblico denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscano senza legale autorizzazione, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti (art. 74 L.C.S.).

Il maneggio che caratterizza l’agente contabile non significa mera disponibilità giuridica della somma ma richiede la effettiva disponibilità manuale, comportante materiale detenzione del denaro o dei valori, indipendentemente dal titolo o dalla causa giuridica.

Gli agenti amministrativi sono invece coloro assumono un obbligo di vigilanza e sono tenuti a dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni in carico a mezzo di apposite scritture con obbligo di rendicontazione amministrativa annuale; è la classica figura del consegnatario dei beni mobili dell’ufficio (arredi, computer, ecc.) - che spesso negli uffici giudiziari è formalmente il Magistrato Capo dell’ufficio (Presidente della Corte, Presidente del Tribunale, Giudice di Pace Coordinatore, ecc.)- che ogni anno deve rendicontare in merito ai beni presi in carico dall’ufficio (con il Mod. 130 PGS) ovvero a quelli dismessi per trasferimento, cessione o distruzione, alla Ragioneria Provinciale del Tesoro.

 

·        GIURISPRUDENZA CONTABILE SU MINISTERO GIUSTIZIA.

·        In materia di consulenze

 

            Con la sentenza n. 411/2006, la Sezione Giurisdizionale Calabria ha ravvisato il requisito soggettivo della colpa grave nel comportamento del Sostituto Procuratore della Repubblica, già condannato in primo grado in sede penale per peculato, per non avere debitamente controllato sotto il profilo amministrativo-contabile le attività di trascrizione delle intercettazioni da lui disposte prima della relativa liquidazione stante l’ abnormità delle spese fatturate dal consulente.

            Il convenuto, sostengono ancora i giudici, anche se organo magistratuale, nel conferire gli incarichi e nel sottoscrivere i relativi provvedimenti di liquidazione dei compensi espleta in forma discrezionale un’attività di natura gestionale amministrativa e come tale idonea ad incidere sulle pubbliche finanze.

Nel merito, i giudici censurano il fatto che il magistrato, alla luce dell’esperienza e della qualificazione professionale posseduta, a fronte di numerose fatture, tanto ravvicinate nel tempo quanto rilevanti per l’entità delle somme esposte, non si fosse posto prima facie il problema se le stesse apparissero rispondenti alle reali esigenze imposte dalla consulenza tecnica.

I giudici calabresi, avendo accertato che le prestazioni in questione avrebbero potuto essere svolte con una spesa sensibilmente inferiore a quella sostenuta dalla PA, configurano la colpa grave del PM citato in giudizio sulla base della mancata attuazione dei doverosi controlli che lo avrebbero messo in condizione di sindacare con cognizione di causa la legittimità delle richieste di liquidazione e dei provvedimenti di pagamento poi adottati.

Di seguito la sentenza.
 
SEZIONE GIRISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Presidente f.f.: R. Scerbo – Relatore: D. Guzzi   

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con atto di citazione depositato il 7 marzo 2005, ha convenuto in giudizio il dott. D. L. per sentirlo condannare al risarcimento del danno di € 629.157,65 cagionato al Ministero della Giustizia.

Riferisce l’Organo inquirente che con note del 21 gennaio 2003 e del 26 luglio 2004, l’Autorità giudiziaria di Salerno comunicava che il dott. D. era stato sottoposto ad un procedimento penale in esito al quale, con sentenza n. 361 del 2 agosto 2003 emessa a seguito di un giudizio per rito abbreviato, era stato condannato alla pena di due anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Con detta sentenza, il dott. D. veniva infatti giudicato responsabile di una serie di reati commessi nell’anno 2000 nell’esercizio delle sue funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e in particolare dei reati di cui agli artt. 56 e 323 del c.p., perchè, attraverso il conferimento di 50 incarichi di consulenza al sig. A. Antonio e alla di lui moglie S. P., consentiva agli stessi di beneficiare dei compensi dovuti per le vacazioni ma in misura superiore alle quattro al giorno previste dalla vigente normativa; dei reati di cui agli artt. 314 e 61 n. 7, perchè, avendo in ragione del suo ufficio la disponibilità di denaro con cui direttamente liquidare gli onorari e le spese sostenute dai consulenti tecnici, sottoscriveva n. 34 decreti di liquidazione per anticipo dei costi di noleggio di apparecchiature tecniche ed elettroniche presso la ditta individuale OMISSIS di P. S., consentendo dunque l’illegittimo pagamento della somma di euro 514.744,69; dei reati di cui agli art. 314, 56 e 61 n. 7, perchè sottoscriveva due decreti di liquidazione di anticipazioni occorrente per le spese di acquisto di audiocassette, consentendo così all’A. e alla sig.ra S. di appropriarsi della somma di euro 114,32; perchè sottoscriveva n. 11 decreti per la liquidazione di anticipo per spese relative al conferimento di altrettanti incarichi di consulenza tecnica nell’ambito di un procedimento penale, permettendo quindi ai coniugi A. di appropriarsi della somma di euro 167.522,60; perchè vistava ed autorizzava, sulla scorta dell’allegazione di una falsa fattura, il pagamento alla ditta OMISSIS s.r.l., il cui amministratore unico era S. P., della somma di euro 520,58; perchè sottoscriveva n. 18 decreti di liquidazione in base ad altrettante domande presentate dall’A. per il pagamento di onorari e per il conguaglio di spese documentate da false fatture di noleggio di un elevato numero di apparecchiature tecniche della citata ditta OMISSIS s.r.l.

Dai reati suddetti, secondo il Procuratore regionale sarebbe derivato un danno all’erario pari ad euro 629.157,65, danno che vede come unico responsabile il dott. D..

In ragione di ciò, lo stesso è stato invitato a controdedurre alle accuse rivoltegli ai sensi dell’art. 5 della legge n. 19 del 14 gennaio 1994, cosa che l’interessato ha fatto con una memoria depositata il 13 gennaio 2005 con la quale ha pure chiesto di essere personalmente ascoltato.

L’audizione personale è avvenuta il 16 febbraio 2005, ma le difese opposte dall’interessato non sono state evidentemente ritenute tali da giustificare la sua condotta.

A questo riguardo, l’Organo inquirente ha evidenziato che non può considerarsi idoneo a superare i motivi dell’addebito il fatto che il D. si dichiari estraneo alle condotte delittuose per cui è stato condannato, dalle quali sostiene altresì di non aver tratto alcun vantaggio economico. Ciò che rileva, secondo il Procuratore, è che lo stesso sia stato giudicato colpevole da una sentenza anche se emessa a seguito di un processo per rito abbreviato, peraltro scelto dall’imputato, e poco importa che allo stato sia pendente l’appello avverso detta pronuncia, atteso che le motivazioni in esso contenute sono esclusivamente dirette a contestare il riconoscimento di colpevolezza in ordine al reato di peculato e si basano appunto sul fatto che l’interessato non avrebbe ricevuto alcun ritorno economico dai fatti per i quali è stato condannato.

A ciò aggiungasi, secondo il Procuratore regionale, che per costante giurisprudenza di questa Corte dei conti è acclarata l’autonomia tra il giudizio contabile e quello penale, per cui il giudice della responsabilità amministrativa può senz’altro procedere all’accertamento dei fatti e alla verifica delle incolpazioni avvalendosi del potere sindacatorio che gli artt. 14 e segg. del R.D. n. 1033/1938 gli riconoscono in maniera autonoma e distinta rispetto al giudice penale.

A questa stregua non si potrebbe nutrire alcun dubbio sulla responsabilità amministrativa per i gravi fatti di cui si è reso protagonista il D., senz’altro autore di una condotta connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave e parimenti fonte di danno erariale a carico del Ministero della Giustizia.

Il convenuto si è costituito con il ministero dell’avv. Antonio Chiarella e con una memoria depositata il 3 gennaio 2006.

Il legale si è innanzi tutto soffermato sull’avventata definizione che del suo assistito ha dato la Procura regionale con l’atto di citazione, ove lo ha infatti qualificato responsabile dei fatti in questione.

A tal proposito il difensore non ha mancato di ricordare che il dott. D. è stato condannato ma solo in primo grado e che allo stato, pendente l’appello, manca un giudizio  definitivo. Nel merito, l’avv. Chiarella ha preso in esame le varie imputazioni penali ed ha evidenziato che per il secondo e il terzo capo, è stata la stessa Procura regionale a riconoscere che non c’è stato danno, per cui, mancando la causa petendi, non vi può essere luogo a procedere. Quanto agli altri capi di imputazione e in particolare a quello da cui sarebbe derivato il danno all’erario di euro 629.157,65 a seguito della sottoscrizione di n. 36 decreti di liquidazione in favore delle ditte amministrate dall’A. e dalla sig.ra S., liquidazione sì disposta per il noleggio di apparecchiature elettroniche e per l’acquisto di audiocassette, ma sulla scorta di false fatturazioni, il legale ha evidenziato che il D., nella sua qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro, si è avvalso, com’era normale che avvenisse per procedimenti penali contro la criminalità organizzata, dell’ausilio di consulenti per effettuare le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

E se le persone a cui sono stati affidati gli incarichi hanno presentato fatture false, di ciò, secondo il difensore, il dott. D. era certamente all’oscuro, per cui non poteva che emettere i decreti di liquidazione per una prestazione che egli riteneva effettivamente resa. Del resto, dette trascrizioni sono state utilizzate nel corso di importanti procedimenti penali, tanto che a questo riguardo il legale ha chiesto che si voglia disporre l’esperimento della prova testimoniale mediante l’escussione di alcuni testi e tra questi anche di alcuni magistrati.

Riguardo poi alla autonomia tra il giudizio contabile e quello penale, sulla quale anche secondo il legale non si possono nutrire dubbi, va però evidenziato che il Procuratore regionale si è semplicemente rifatto alle ipotesi accusatorie e alle motivazioni della sentenza penale, senza cioè essere stato in grado di svolgere alcun autonomo accertamento per sostenere la tesi accusatoria di responsabilità erariale che tuttavia ha ritenuto di rivolgere al dott. D..

Per cui delle due l’una: o vie è autonomia tra i due giudizi o, viceversa, esiste una stretta correlazione, ma se così stanno le cose, occorre sospendere questo processo in attesa della definizione di quello penale.

Ancora, l’avv. Chiarella ha chiesto che si voglia disporre l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dei sigg. A. e S., essendo evidente la loro partecipazione al danno erariale siccome configurato dalla Procura regionale.

In conclusione, considerato che nei confronti del dott. D. non sussiste la violazione di obblighi di servizio e in ogni caso è certo che egli non abbia tenuto una condotta gravemente colposa, così come è indubbio che non rilevi un danno, il difensore ha chiesto che l’interessato venga assolto da ogni addebito, mentre la controparte venga condannata alla rifusione delle spese, con competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del convenuto ex art. 93 del c.p.c.

Nel corso dell’odierna udienza, l’avv. Giovanna Soluri ha insistito per la sospensione del presente giudizio in attesa che sulla sentenza penale di condanna a carico del dott. D. si pronunci la Corte di Appello. Il legale ha inoltre ribadito la richiesta di integrazione del contraddittorio con la citazione in giudizio dei sigg.ri A. e S.. Nel merito, riportandosi alle argomentazione difensive contenute nella memoria di costituzione, l’avv. Soluri ha contestato l’esistenza del danno, giacchè è evidente che le prestazioni tecniche fornite dai consulenti incaricati hanno trovato impiego in numerosi procedimenti penali e in differenti gradi di giudizio, e ha escluso la colpa grave nella condotta del convenuto, in quanto non vi è dubbio che egli non sapesse delle presunte falsità in fatturazione commesse dai sigg.ri A. e S., nè si può dire che il magistrato fosse tenuto a svolgere un controllo sulla documentazione fiscale esibita ai fini della liquidazione dei compensi dovuti.

L’avv. Soluri ha quindi concluso con la richiesta di assoluzione del dott. D..

Il dott. Pier Paolo Grasso, Pubblico Ministero, ha invece contestato le conclusioni formulate dal difensore, osservando quanto alla invocata sospensione di questo giudizio, che il giudizio di appello sulla sentenza di condanna emessa nei confronti del dott. D., si può considerare sin d’ora del tutto ininfluente riguardo alla presente controversia, ciò perché l’impugnazione di quella pronuncia è solo finalizzata a contestare la sussistenza del reato di peculato con la dimostrazione che il dott. D. non ha tratto vantaggio economico dalle proprie azione, ma non è certo diretta a escludere la rilevanza in punto di fatto delle condotte realizzate dal convenuto, di talchè si deve escludere ogni possibile rilevanza pregiudiziale alla pronuncia che il giudice di secondo grado andrà a rendere sulla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno. Allo stesso modo, il dott. Grasso ha contestato il giuridico fondamento della richiesta di integrazione del contraddittorio con soggetti che, non essendo parte di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, difettano del requisito della legittimazione passiva nei confronti del giudice della responsabilità amministrativa. Nel merito, il Pubblico Ministero ha sottolineato la gravità della condotta tenuta dal D., il quale non è vero che non avesse alcun dovere di controllare la regolarità della documentazione presentata dalle ditte incaricate, anche nella considerazione del fatto che la materia aveva costituito oggetto di una circolare del Capo dell’Ufficio di Procura diretta a disciplinare le condizioni per il conferimento degli incarichi di consulenza esterna.

Per tali ragioni, ad avviso del Pubblico Ministero deve essere senz’altro accolta la domanda risarcitoria a carico del dott. D..

Dopo una breve replica con la quale l’avv. Soluri ha ancora insistito sulla mancanza di danno erariale, la causa è stata ritenuta per la decisione.

Considerato in

 
D I R I T T O
 

I. In via preliminare, il Collegio deve pronunciarsi sulla richieste di sospensione del giudizio e di integrazione del contraddittorio avanzate dal difensore del convenuto con la memoria di costituzione e ribadite nel corso del dibattimento.

 I.1 Ad avviso dell’avv. A.Chiarella, il processo per responsabilità erariale che vede coinvolto il dott. D. sconta la pregiudiziale rappresentata dalla pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Salerno con il n. 361 del 2 agosto 2003, per cui l’odierno procedimento dovrebbe essere sospeso in attesa che si pronunci la Corte di Appello.

Il rapporto fra il giudizio nella sede contabile e quello penale, dopo l’abrogazione della previgente formulazione dell’art. 3 del c.p.p., è notoriamente connotato da piena autonomia per l'assenza di qualsiasi pregiudizialità.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Sezione (ex plurimis sent. n. 852/2005 del 26 luglio 2005) ha infatti chiarito che a norma dell’art. 26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 – Regolamento di procedura dei giudizi dinanzi la Corte dei conti – e del rinvio dinamico alle disposizioni del codice di procedura civile “in quanto siano applicabili e in quanto non siano modificate dalle disposizioni del presente regolamento”, la materia della sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa è senz’altro riconducibile alla disciplina contenuta nell’art. 295 del codice di rito.

Tale disposizione ha stabilito che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa” e, com’è pacifico, lo scopo che con questa norma il legislatore si è prefisso di raggiungere è stato quello di evitare giudicati contrastanti in tutti i casi in cui, a fronte di due processi autonomi e paralleli, fosse però impossibile, per ragioni di competenza giurisdizionale, l’attrazione dinanzi ad un unico giudice di entrambi i giudizi (Sezioni Unite della Corte di Cassazione – sentenza 19 febbraio 1997, n. 1532).

 Stando così le cose e tornando al caso di specie, pur nell’autonomia del giudizio per responsabilità amministrativa, va da sé che la sospensione possa essere disposta in tutti i casi in cui il giudice contabile sia chiamato a giudicare condotte fonte di danno erariale che tuttavia sono anche all’esame del giudice penale, in quanto trattasi di comportamenti che si concretizzano in altrettante fattispecie di reato e vi sia identità fattuale tra le due fattispecie trattate nei diversi giudizi, al punto che anche il danno erariale non può essere diversamente configurato se non in rapporto alla condotta delittuosa, ma quando tutto ciò non ricorre, per cui il giudice contabile si trova a giudicare su questioni che, rientrando ratione materiae nella sua competenza esclusiva, sono solo apparentemente sovrapponibili a quelle oggetto del giudizio penale, ecco che la sospensione del primo processo non ha ragion d’essere, in quanto non è possibile configurare tra le due cause alcun rapporto di pregiudizialità a norma dell’art. 295 del c.p.c.

E’ quindi evidente che la soluzione da dare a siffatta questione non possa prescindere da una approfondita analisi della causa petendi e del petitum sostanziale (Corte Cassazione a Sez. Unite, sent. n. 10189 del 15-10-1998). Infatti, ciò che deve avere rilevanza è appunto la situazione giuridica obiettiva tesa al ripristino dell’interesse leso (bene della vita – petitum sostanziale), denunciata con la domanda attrice in conseguenza di un fatto dannoso causato da comportamenti che si assumono essere stati contrari ad obblighi di servizio e connotati dal dolo o dalla colpa grave (causa petendi).

Per decidere se sospendere o meno il presente procedimento, occorre dunque prendere in esame il merito della vicenda tratta a giudizio.

1.2 L’altra questione pregiudiziale riguarda la richiesta di integrazione del contraddittorio con i coniugi A. e S..

A tal proposito va preliminarmente detto che sul problema della chiamata in giudizio iussu iudicis, questa Sezione ha chiarito con numerose pronunce il proprio orientamento (tra le tante cfr., da ultimo, sent. n. 501/2004 del 24/6/2004, sent. 966/2004 del 21 dicembre 2004 e sent. 482/2005 del 14 aprile 2005) ed ha in linea di principio osservato che la soluzione da dare a siffatta questione richiede a sua volta che la disciplina codicistica e segnatamente le norme riguardanti la citazione disposta ex officio del giudice per ragioni di opportunità (art. 107) e quella ordinata, sempre ex officio, nel caso di litisconsorzio necessario (artt. 102), sia vista alla luce delle peculiarità che connotano il processo per responsabilità contabile nella sua fase procedimentale e in quella del conseguente rapporto processuale.

Tali peculiarità, com’è noto, sono principalmente rappresentate dal fatto che la fase giudiziale della controversia prende avvio con l’azione risarcitoria, il cui esercizio è di esclusiva competenza della Procura regionale e che, per effetto della novella recata (decreto legge n. 543/1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 639) alla disciplina di riforma dei giudizi innanzi la Corte dei conti (14 gennaio 1994, n. 20), nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità contabile, la conseguente obbligazione   è personale, parziaria e non più solidale (salvo che nei casi di dolo o di illecito arricchimento del convenuto).

In ragione di ciò, a fronte di un supposto danno erariale, al Procuratore presso la Corte di conti spetta di indagare sull’apporto causale e di valutare l’elemento soggettivo, dolo o colpa grave, insito nelle condotte tenute dai presunti responsabili legati all’amministrazione da un rapporto di servizio, sì da convenire in giudizio coloro che sono ritenuti meritevoli della condanna risarcitoria per la parte del pregiudizio patrimoniale cagionato; al giudice contabile spetta invece di giudicare la parte citata e nel far ciò gli compete anche il potere di modulare, se del caso, il quantum debeatur, ossia di determinare il danno da imputare anche in considerazione delle condotte di soggetti estranei al processo qualora dovesse emergere che con i loro comportamenti vi abbiano avuto parte, così da evitare che i soggetti citati in giudizio debbano sopportare il peso di un risarcimento che invece sarebbe spettato ad altri se ritualmente convenuti.

In aggiunta a quanto sin qui osservato in linea di principio, va anche detto che nel caso di specie rileva un altro imprescindibile motivo che si oppone alla chiamata in giudizio dei sigg.ri A. e S..

Nei loro confronti, come ha condivisibilmente osservato la Procura regionale, non è possibile configurare quel rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, elemento che notoriamente costituisce il presupposto principale affinchè possa configurarsi la responsabilità amministrativa per danno erariale.

Entrambi i soggetti in questione, in quanto titolari di una consulenza resa nell’esercizio di un’attività di impresa liberamente esercitata sul mercato, difettano in concreto della legittimazione passiva a comparire davanti a questo giudice, proprio perchè erano parte di un rapporto negoziale instaurato con la pubblica amministrazione sulla base di un accordo contrattuale per lo svolgimento di un’attività privata, sebbene destinata ad essere utilizzata dall’amministrazione stessa. Nè a diversa conclusione può portare il fatto che i sunnominati fossero stati incaricati di siffatte prestazioni da un pubblico ufficio, in quanto è di tutta evidenza che il conferimento di detto incarico è sì avvenuto nell’esercizio di un’attività discrezionale, che per quanto fosse realizzata da un organo magistratuale, era pur sempre di natura gestionale e amministrativa e come tale in grado di incidere sulle pubbliche finanze, ma senza alcun esercizio di potere autoritativo come, ad esempio, nel caso del rapporto di concessione in cui invece si assiste ad un effetto traslativo di pubbliche funzioni in capo al concessionario.

In concreto, dunque, il conferimento dell’incarico ai coniugi A. e S. era la conseguenza di un contratto di diritto privato finalizzato a prestazioni specialistiche, per il cui svolgimento gli interessati si sarebbero dovuti avvalere di mezzi e personale proprio, con oneri patrimoniali e conseguenti rischi a loro esclusivo carico (com’è nell’ordine naturale delle cose in qualunque attività di impresa) e senza alcuna dipendenza funzionale oppure organizzativa che potesse in qualche modo far configurare un rapporto organico tra gli interessati e il Ministero della Giustizia.

II. Esaminate le questioni pregiudiziali, il Collegio può affrontare il merito della vicenda a giudizio, anche con l’obiettivo di sciogliere la riserva poc’anzi formulata sulla richiesta  fatta dalla difesa del convenuto di sospensione del processo.

Nel merito occorre valutare se ricorrono a carico del dott. D. gli elementi che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo (danno, apporto causale al suo verificarsi e colpa grave o dolo nella condotta posta in essere), fondano la responsabilità risarcitoria per danno all’erario.

A tal fine giova ricordare che secondo la prospettazione di parte attrice, il danno di euro 629.157,65 si è verificato nel periodo febbraio-settembre 2000 ed è riconducibile alla “dolosa inosservanza di quei doveri di diligenza professionale e di quegli obblighi di ufficio e di servizio quali si debbono collegare alla posizione di magistrato di procura” (pag. 9 atto di citazione) e inoltre detto danno sarebbe derivato “dalla liquidazione di somme ai consulenti tecnici a titolo di anticipazioni di spese per l’asserito, ma in realtà, non effettuato noleggio di apparecchiature, determinando in tal modo un’appropriazione ingiustificata di una ingente quantità di denaro appartenente alla pubblica amministrazione da parte dei consulenti e in particolare di A. A. e di S. P.” (pag. 10 della citazione).

Se ne deve dunque dedurre che, secondo la Procura regionale, avendo essa ravvisato il dolo nella condotta del D. e l’elemento oggettivo del vantaggio patrimoniale quanto meno dei sigg.ri A. e S., il danno sarebbe stato causato dal convenuto esclusivamente attraverso una condotta di reato e precisamente mediante la consumazione del delitto di peculato, una tesi accusatoria che dimostra come la Procura regionale abbia inteso riferirsi esclusivamente alle risultanze dell’indagine penale condotta a carico del D. (del resto non poteva essere diversamente, atteso che la sola documentazione in atti che rileva è stata acquisita in esito a quel procedimento) e alle argomentazioni svolte dal Tribunale di Salerno con la sentenza di condanna n. 361/2003 a seguito del giudizio per rito abbreviato.

Ora, che nell’istruttoria del procedimento per danno erariale e anche nei giudizi che ne conseguono sia possibile utilizzare il quadro probatorio di un’indagine penale, che risulti poi acclarato da una sentenza di condanna ancorchè non definitiva, ad avviso del Collegio risulta pacifico anche alla luce della condivisibile giurisprudenza contabile – secondo tale orientamento i dati desumibili dal processo penale   (le dichiarazioni testimoniali rese du­rante la fase istruttoria davanti agli organi di polizia giudiziaria e tutta la restante documentazione comunque acquisita agli atti di quel processo e poi traslata nel presente procedimento) vengono in rilievo nel giudizio per responsabilità erariale non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare nel loro complesso e che in base all’art. 116 del c.p.c. concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice, costituendo indizi gravi, precisi e concor­danti, tali da integrare la pre­sunzione semplice di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. (Sezione Lombardia, sent. n. 199/2003 del 14 febbraio 2003 e Sezione Terza di Appello, sent. n. 75/2005 del 14 febbraio 2005) - e tuttavia, coerentemente con quanto in precedenza osservato in ordine all’autonomia che caratterizza il giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale, il Collegio è sì legittimato a prendere in esame la sentenza di condanna penale emessa nei confronti del D. e la documentazione probatoria che la supporta, ma con l’obiettivo di accertare se la condotta del convenuto debba essere censurata sotto il profilo della responsabilità risarcitoria in quanto causa di un danno erariale.

Diversamente opinando e se tale autonoma valutazione non fosse consentita al giudice contabile, ecco che rivivrebbe la pregiudiziale penale ex art. 3 del c.p.p. nella formulazione precedentemente vigente, pregiudiziale che invece è possibile configurare solo nei casi previsti dall’art. 295 del c.p.c.

II.1 Essendo questi i termini dell’accusa erariale e posto che nessun dubbio può seriamente configurarsi in punto di fatto circa l’avvenuta sottoscrizione dei provvedimenti di liquidazione da parte del dott. D. (ciò emerge chiaramente dalla sentenza di condanna n. 361/2003 del Tribunale di Salerno e non risulta certo contestato dalla difesa del convenuto, nè con gli scritti difensivi depositati per questo giudizio, nè con l’atto di appello del 3 ottobre 2003 avverso la pronuncia di primo grado), ritiene questo giudice che la questione da risolvere riguardi il fatto se il convenuto, nel conferire gli incarichi e nel sottoscrivere i relativi provvedimenti di liquidazione dei compensi, abbia violato doveri di servizio e se tale inosservanza c’è stata, occorre valutare se la stessa si sia consumata con l’elemento soggettivo del dolo e con quello della colpa grave, perchè su un fatto non possono esserci sin d’ora dubbi e cioè che il dott. D., come già evidenziato quando si è affrontato il problema della integrazione del contraddittorio, nell’adottare i provvedimenti di liquidazione in favore dei consulenti, lo ha sì fatto nella sua qualità di magistrato presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, ma espletando un’attività amministrativa disciplinata da regole che avrebbe dovuto osservare per la legittimità dei provvedimenti che andava ad adottare siccome destinati ad incidere sulle pubbliche finanze.

Infatti, la materia dei compensi spettanti ai consulenti e ai periti nominati dall’autorità giudiziaria per fini di giustizia, trovava all’epoca dei fatti puntuale disciplina nella legge 8 luglio 1980, n. 319 (tale legge, ad eccezione dell’art. 4, è stata abrogata dall’art. 299 del D.Lgs 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell’art. 302 dello stesso decreto e cioè dall’1 luglio 2002)

Tale normativa, nel distinguere i compensi in onorari (fissi e variabili) e in indennità (le tabelle contenenti gli importi sono state poi approvate con il D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820), prevedeva espressamente (art. 7, comma 2) che il giudice accertasse le spese sostenute da consulenti tecnici ed escludesse dal rimborso quelle non necessarie per l’espletamento dell’incarico (ai fini della liquidazione e a norma della citata disciplina, i consulenti dovevano infatti presentare una nota specificante le spese ed allegare ad essa la relativa documentazione contabile ed amministrativa).

Come si può quindi agevolmente osservare, il dott. D. era tenuto ad un controllo amministrativo e contabile sui documenti che i consulenti incaricati andavano presentando a corredo delle note di spesa e doveva parimenti svolgere un preventivo accertamento, prima dell’adozione dei provvedimenti di liquidazione, innanzi tutto volto a verificare se le apparecchiature e i materiali noleggiati fossero stati necessari all’espletamento della consulenza e quindi a valutare la regolarità generale della documentazione presentata.

Da quanto sin qui evidenziato è possibile chiaramente dedurre, in linea con l’impostazione di metodo che il Collegio si è data, che ai fini dell’odierno thema decidendum il fatto che le fatture presentate fossero false o che il convenuto fosse al corrente che il noleggio veniva effettuato dall’A. presso la ditta della coniuge S. P. (circostanze tutte portate a sostegno dell’atto di citazione e, per come dedotte nella parte motiva della sentenza di condanna n. 361/2003, costituenti altrettanti elementi della responsabilità penale del D.), ha sì rilevanza, giacchè si tratta di situazioni che, se fondate, sono destinate ad incidere sull’elemento soggettivo, aggravandone il quadro e la conseguente valutazione che della condotta dannosa è tenuto a fare il giudice contabile, ma non si può certo dire che tali situazioni siano in linea di principio dirimenti ai nostri fini, perchè ciò che conta nel giudizio per responsabilità amministrativa è l’accertamento dell’esistenza di un obbligo di servizio in capo al funzionario e la sua inosservanza con dolo o colpa grave ed è proprio nella misura in cui tale accertamento può essere utilmente ed autonomamente compiuto che sta la ragione della separatezza tra il giudizio di responsabilità amministrativa e quello penale.

E da quanto osservato in riferimento alla normativa che disciplinava la liquidazione dei compensi ai consulenti di giustizia, non vi è dubbio che il dott. D. avesse l’obbligo di osservare regole poste dal legislatore con il chiaro fine garantire, anche in un settore comprensibilmente determinante per la tutela degli interessi collettivi come quello delle indagini giudiziarie contro la criminalità organizzata, un’oculata e prudente gestione delle risorse pubbliche mediante un controllo preventivo sul quantum delle spese che i consulenti incaricati asserivano di avere sostenuto per l’espletamento dell’incarico loro conferito.

A questo punto si può sciogliere la riserva formulata in merito alla istanza di sospensione del giudizio e agevolmente comprendere come essa non sia meritevole di accoglimento, in quanto è di tutta evidenza che oggetto del processo penale d’appello non potrà che essere la condotta del D. in ordine al reato di peculato (almeno per quanto riguarda il capo di imputazione penale da cui la Procura regionale ha tratto spunto per configurare il danno erariale), una fattispecie delittuosa connotata dall’elemento soggettivo del dolo e da quello oggettivo del vantaggio patrimoniale; mentre oggetto del presente processo è l’accertamento della responsabilità in ordine all’asserito danno erariale mediante una condotta dolosa o gravemente colposa realizzata in violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio del convenuto con il Ministero della Giustizia, una fattispecie ontologicamente diversa da quella oggetto del giudizio penale e che alla luce dei tratti distintivi che in concreto la connotano è del tutto autonoma da quella oggetto del giudizio di appello, sicchè da quest’ultimo non può subire alcuna pregiudiziale sia di natura processuale che di merito.

Ciò posto, ritiene il Collegio che nessun serio dubbio si può avere sul fatto che il dott. D. fosse nella condizione di osservare le suddette disposizioni di servizio, essendo ciò evidente sia per la qualifica di magistrato inquirente nell’ambito della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, sia perchè la legge n. 319/1980 era stata inviata a tutti i magistrati dell’Ufficio dal Procuratore della Repubblica con una circolare del 2 ottobre 1996 e sia, infine, perchè lo stesso Procuratore, con una precedente circolare dell’8 novembre 1993, rendeva noto a tutti i sostituti di avere ordinato alla cancelleria che i compensi dei consulenti fossero liquidati al minimo di legge, per cui uno spostamento del compenso verso un valore “medio o massimo”  era possibile ma solo previo esame della relazione da parte del magistrato interessato.

Conseguentemente va da sé che il problema da affrontare riguarda il fatto se l’odierno convenuto abbia violato le regole che la legge richiedeva fossero di contro osservate.

II.2 Ad avviso del Collegio al quesito occorre dare una risposta positiva, nel senso che il dott. D. si è reso autore di una condotta palesemente in contrasto con i doveri di servizio che nel caso di specie avrebbe dovuto rispettare.

L’opinione contraria non sarebbe ragionevolmente sostenibile ove si volesse porre attenzione al fatto che, in relazione a n. 6 procedimenti penali e precisamente a quelli connotati dai nn. 192/99/21, 1369/97/21, 520/00/21, 822/94/21, 369/98/21, 25/95/21, il convenuto, avendo già conferito incarichi per la trascrizione, il filtraggio e l’informatizzazione su cd delle intercettazioni telefoniche, sottoscriveva in favore della ditta OMISSIS di Catanzaro di cui era titolare l’A., n. 14 decreti di liquidazione spese, mentre in favore della ditta OMISSIS s.r.l. di Messina di cui era titolare la sig.ra S., ne sottoscriveva 20, per complessivi 34 provvedimenti; che con tali decreti si disponeva il pagamento di una somma invero ingente e cioè pari ad euro 514.744,69; che i decreti di liquidazione sono stati adottati in corrispondenza di altrettante fatture tutte emesse in un arco di tempo oggettivamente breve (febbraio – luglio 2000); che, sempre in relazione ai suddetti procedimenti penali e sempre nello stesso periodo, il convenuto sottoscriveva altri due provvedimenti di liquidazione per l’anticipo di spese occorrenti al noleggio di apparecchiature, pagamenti per complessivi euro 114.320,00, risultati incassati dall’A. e dalla sig.ra A. R., che però era una dipendente della ditta individuale OMISSIS; che, dunque, complessivamente i pagamenti disposti dal dott. D. erano stati pari ad euro 630.064,69.

Ebbene, a fronte di tali oggettive circostanze e pur non considerando la disciplina legislativa di cui s’è dato conto e le disposizioni interne impartite dal Capo dell’Ufficio di Procura, ritiene questo Collegio che prima ancora che la legge, avrebbe dovuto essere la consapevolezza di gestire pubblico denaro ad imporre al convenuto una condotta sicuramente improntata a maggiore prudenza e avvedutezza, uno stato soggettivo che sicuramente lo avrebbe indotto ad effettuare i doverosi controlli sui documenti contabili e fiscali di volta in volta presentati dall’A..