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Giurisp. Civ. Cass.: Acque. Acque destinate al consumo umano
Inserito il 05/09/08 da God

Acque
Cass. Civ. Sez. II  n. 10853 del 29 aprile 2008 
Pres. Pontorieri Est. Malzone
Iemmolo (Ruta ed altro) contro Com. Rosolini
Acque. Acque destinate al consumo umano

Le fattispecie contravvenzionali contenute nell'art. 21 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 - normativa che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano - sono state depenalizzate dal d.lgs 30 dicembre 1999 n. 507 e, quindi, attualmente punite con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 2, lett. b) del medesimo d.lgs (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente applicata la sanzione pecuniaria "ex" art. 2 d.lgs n. 507 del 1999 ad un soggetto che aveva destinato al consumo umano acque sorgive in assenza delle prescritte autorizzazioni, così come richiesto da un Decreto dell'assessorato della Sanità della Regione Sicilia).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IEMMOLO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato DANIELA TIZIANA TROVATO, difeso dall'avvocato RUTA CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE ROSOLINI, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 147/03 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 20/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/08 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.7.01 presso il Tribunale di Siracusa, Iemmolo Rosario proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 62/del 12 luglio 2001 con la quale il Comune di Rosolini gli ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di L. 40.000.0000 per avere impiegato nella sua azienda acque provenienti da pozzo privato, sprovvisto della prescritta autorizzazione sanitaria, per tutti gli scopi della struttura, compre sa la produzione di alimenti da somministrare agli avventori, in violazione degli artt. 2 D.A. Reg. Sanità 21.11.92 n. 3456 e D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, art. 21, modificato dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 2, lett. b) giusto verbale di contestazione del 2.11.2000, notificato il 9.11.2000.
Deduceva l'opponente: erronea applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 2 e illegittimità dell'ordinanza in quanto emessa fuori termine.
Il Tribunale con sentenza n. 147/03, depositata il 20.11.03 notificata il 10.12.03, rigettava l'opposizione e compensava le spese.
Per la cassazione della decisione ricorre lo Iemmolo, esponendo quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione perché emessa fuori termine; 2) violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; 3)difetto di motivazione circa l'utilizzazione dell'acqua del pozzo per l'attività produttiva della propria impresa agrituristica; 4) erronea applicazione del D.Lgs. n. 597 del 1999, art. 2.
I primi due motivi possono essere decisi congiuntamente, essendo sostanzialmente connesse vanno rigettati perché sono in fondati. Vale, infatti, osservare che le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 9591/06, di efficace dirimente del contrasto giurisprudenziale circa l'applicabilità o meno al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative, previsto dalla L. n. 689 del 1981, del termine di giorni 90 stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, per il completamento del procedimento amministrativo in generale, ha stabilito il principio che il procedimento per l'emissione delle sanzioni amministrative segue una disciplina sua propria, per la sua specialità, inerente alla materia trattata, che è quella di sanzionare con misure di carattere civilistico infrazioni prima sanzionate penalmente. Nessuna incidenza ha avuto, quindi, ai fini della legittimità della decisione, il mancato esame di tale questione da parte del primo giudice.
Il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 2, risulta correttamente applicato, in quanto tale decreto prevede la depenalizzazione di vari reati e, tra questi, quelli di cui all'art. 2 che richiama il D.P.R. n. 236 del 1988, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano:
Quanto alla presunta erronea applicazione dell'art. 2 del Decreto Ass. Reg. alla Sanità n. 3456/92, è da dire che lo stesso disciplina l'utilizzo delle acque sorgive, di falda e superficiali, che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia, previa l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni al consumo umano, tant'è che lo Iemmolo, a seguito di ispezione igienico- sanitaria, eseguita dai Nas, incorse nella contestazione di avere utilizzato per tutti gli scopi della struttura, compresa la produzione di alimenti da somministrare agli avventori, acque provenienti da un pozzo privato, sprovvisto dalla prescritta autorizzazione sanitaria.
Non vale a sanare l'infrazione commessa l'autorizzazione sanitaria successivamente acquisita, trattandosi di normativa in difesa della salute pubblica, come tale diretta ad evitare il pericolo di diffondersi di malattie.
Il ricorso va, quindi, rigettato perché infondato. L'assenza dell'intimata Amministrazione esime dall'obbligo di statuire le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2008

 
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