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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Condono in zona vincolata (legittimità costituzionale)
Inserito il 04/09/08 da God

Urbanistica
Cass. Sez. III n. 14990 del 10 aprile 2008 (Ud. 5 dic. 2007)
Pres. Papa Est. Mancini Ric. Arestia
Urbanistica. Condono in zona vincolata (legittimità costituzionale)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 32, comma 27, della L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, nella parte in cui lo stesso contemplerebbe, in maniera irragionevolmente difforme rispetto al principio della generale possibilità di sanatoria di cui allo stesso art. 32, comma 26, l'impossibilità di condono per le opere realizzate in zona vincolata; invero, anche per gli abusi consumati in zone protette è consentito, dall'art. 32, comma 43, il condono, a condizione, del tutto ragionevole, che gli interventi edilizi siano di minore rilevanza e sia inoltre acquisito il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 05/12/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02981
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 012814/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ARESTIA CARMELO, N. IL 28/05/1950;
avverso SENTENZA del 10/01/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.1.2007 la Corte di appello di Catania decidendo sulla impugnazione proposta da Arestia Carmelo avverso la sentenza di primo grado - che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 30.000,00 di ammenda per i reati di costruzione edilizia senza permesso, realizzata inoltre in zona sottoposta a vincoli ed in violazione della normativa antisismica - ha confermato la sentenza stessa. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena ed eccependo la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 27, lett. d) convertito con modifiche nella L. 24 novembre 2003, n. 326, che esclude la condonabilità di opere abusive eseguite in zone sottoposte ha determinati vincoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Con l'unico motivo si lamenta, come si è visto, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.
La doglianza non può essere condivisa posto che la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione del suo diniego richiamando i "numerosi e gravi precedenti" dell'imputato, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio.
È appena il caso di ricordare, infatti, che presupposto indeclinabile per disporre la sospensione è che il giudice possa (art. 164 c.p., comma 1) presumere che "il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati", di certo non appare censurabile nella specie il giudice che, a fronte di un imputato che versava nella indicata condizione quanto a vita anteatta ed aveva inoltre già beneficiato di una sospensione condizionale della esecuzione della pena (come nello stesso ricorso si ricorda), non abbia ritenuto di poter formulare una simile prognosi favorevole.
Il ricorrente tuttavia ha anche chiesto, preliminarmente, che non si dichiari manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riguardo alla disposizione contenuta nella citata legge, art. 32, comma 27, lett. d) sul condono edilizio - che esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali o regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici giudicandola in insanabile "antinomia" con la disposizione contenuta nel precedente comma 26 dello stesso articolo, il quale contemplerebbe invece una generale possibilità di sanatoria eccezion fatta per gli abusi consumati su immobili dichiarati monumento nazionale: antinomia che non potrebbe che essere risolta in favore dell'imputato, se del caso attraverso una pronuncia in tal senso del giudice delle leggi. La questione - che certamente rileva nella specie posto che l'imputato è stato condannato anche per contravvenzione al previgente, D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 146 e 163 avendo realizzato l'abuso su bene ambientale - è tuttavia manifestamente infondata. Non esiste invero nella legge sul condono di che trattasi una preclusione assoluta per quanto riguarda gli abusi realizzati in zone vincolate (come peraltro non esiste nell'ordinamento un indiscriminato atteggiamento negativo in tale direzione: la L. n. 308 del 2004, dedicata al c.d. minicondono ambientale, ad esempio lo dimostra).
Vi si rinviene invece la giusta preoccupazione di rivolgere una particolare attenzione alle opere che si vogliono realizzare in zone meritevoli di particolare tutela (dove infatti l'attività edificatoria è possibile solo a condizione che sia approvata anche dall'ente preposto alla tutela), dal che deriva poi che la condonabilità in tali zone non possa che essere limitata rispetto alla generale previsione di sanatoria. In materia si è più volte pronunciata questa Sezione della Corte Suprema componendo armoniosamente quella che al ricorrente appare (erroneamente) come una antinomia, con il rilevare che la legge sul condono, art. 32, consente - cfr. il suo comma 43 che richiama e sostituisce la L. n. 47 del 1985, art. 32 il quale ultimo rileva in questa sede per la disposizione contenuta nel comma 2, lett. a) - prevede la sanatoria anche di abusi consumati su zone protette a condizione che gli interventi edilizi siano di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e sia inoltre acquisito il parere favorevole della autorità preposta alla tutela del vincolo (sentenze n. 37865 del 2004 Rv 230030; n. 33297 del 2005 Rv 232186;
n. 45597 del 2007 Rv 238274).
Non esiste pertanto, contrariamente all'avviso del ricorrente, alcuna disparità di trattamento fra situazioni identiche (nella quale si risolverebbe la denunciata antinomia) ed appare tutt'altro che irragionevole che il legislatore abbia previsto la condonabilità condizionata di piccoli abusi pur se commessi in zone sottoposte a vincolo, escludendola invece nei casi di abusi di rilevanti dimensioni quale è certamente quello che ne occupa, caratterizzato dalla costruzione senza titoli abilitativi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di due corpi di fabbrica per una superficie coperta di mq. 740).
Si osserva infine che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso si accompagnano i provvedimenti accessori indicati nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008

 
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