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II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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Danno Ambientale
[ Danno Ambientale ]

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Giurisp.Penale Cass.: Aria. Articolo 674 cod. pen.
Inserito il 02/09/08 da God

Aria

Cass. Sez. III n.32063 del 31 luglio 2008 (Ud. 12 giu. 2008)
Pres. De Maio Est. Sarno Ric. Imperadori
Aria. Articolo 674 cod. pen.

Sull’applicabilità dell’articolo 674 c.p. in materia di esalazioni maleodoranti determinate da deiezioni di cani lasciati incustoditi



Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Milano condannava Imperadori Manuel alla pena di euro 150 di ammenda ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. per avere causato dall’anno 2001 al 7 ottobre 2004, lasciando incustoditi, il versamento della urina dagli stessi prodotti nell’appartamento sottostante, imbrattando tende, ringhiere, balconi e finestre.
Avverso tale decisione propone appello l’imputato chiedendo nell’ordine: l’assoluzione per non aver commesso il fatto; la declaratoria di prescrizione del reato ed, infine, la concessione del beneficio della non menzione.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda l’appello veniva convertito in ricorso per cassazione.

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1) Per quanto concerne il primo motivo osserva il ricorrente che ai fini della configurabilità del reato è richiesta una condotta di tipo attivo e pertanto non è configurabile la fattispecie in esame nel caso in cui sia semplicemente omesso l’apprestamento di mezzi idonei a far si che le cose atte ad offendere, imbrattare o molestare non si riversino nell’altrui proprietà.
Il rilievo non sembra nella specie pertinente.
Premesso che la decisione impugnata tiene specificamente ad evidenziare la reiterata frequenza degli accadimenti dai quali l’imputazione ha tratto origine e l’esistenza di corrispondenti rimostranze anch’esse reiterate e specifiche da parte degli inquilini danneggiati, appare inevitabile concludere che nella specie i proprietari avessero piena consapevolezza circa la condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico scaturente dalla decisione di lasciare incustoditi i cani sul balcone.
Ciò posto il problema che la sentenza impugnata pone non sembra circoscrivibile alla sola mancata adozione di cautele per evitare lo sversamento delle deiezioni, come sostenuto dal ricorrente, ma riguarda a monte la violazione del dovere stesso di custodia degli animali.
Tale obbligo trova sul piano generale certamente fondamento in specifiche disposizioni codicistiche quali l’art. 2052 cc, in quanto elemento inscindibile della responsabilità civile, ma anche nei regolamenti comunali che prescrivono di tenere i cani nelle abitazioni civili in modo e ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato o, di frequente, negli stessi regolamenti condominiali.
Ciò posto, ricordato in questa sede che, a mente di precedenti decisioni di questa corte, la norma di cui all’art. 674 cod. pen. sanziona qualsiasi forma di disturbo (così Sez. I 28 settembre 1993 n. 10536 RV 197894 in relazione ad esalazioni maleodoranti provenienti da un terreno comune adiacente abitazioni ove erano tenuti numerosi cani), ritiene il Collegio che la questione posta dal ricorrente sia comunque superata dal rilievo che, sulla base di quanto dispone l’art. 40 cod. pen., non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale comunque a cagionarlo. E dunque appare corretta sul piano dei principi l’affermazione del tribunale che riconosce nella specie la sussistenza del reato di cui all’art. 674 cod. pen.
2) In relazione al secondo motivo di ricorso osserva il Collegio che non può in sede di legittimità essere proposta la questione relativa alla cessazione della permanenza del reato ed alla decorrenza del termine di prescrizione postulando la stessa una verifica di ordine fattuale preclusa nell’attuale fase del giudizio.
3) Quanto alla non menzione nessuna richiesta risulta formulata in proposito all’atto delle conclusioni in dibattimento e, come costantemente affermato da questa Corte, non è sindacabile il mancato azionamento dei poteri d’ufficio da parte del giudice di merito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.


 
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