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II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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Danno Ambientale
[ Danno Ambientale ]

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Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
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Legisl. Nazionale: Acque. Caratterizzazione corpi idrici
Inserito il 12/08/08 da God

Acque
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 16 giugno 2008, n. 131
Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.

GU n. 187 del 11-8-2008 - Suppl. Ordinario n.189


                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque e, in particolare l'allegato II e
l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in
materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare, l'articolo 75, comma 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che
dispone che attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa
con la Conferenza Stato-regioni possono essere modificati gli
allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile
2006;
Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione
delle acque superficiali, dei fiumi, dei laghi, delle acque
marino-costiere e delle acque di transizione, si deve procedere alla
loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici;
Considerato altresi' che la definizione dei diversi tipi deve
avvenire secondo una metodologia comune, basata su alcune
caratteristiche naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e
chimico-fisiche, che identificano i tipi per ciascuna categoria di
acque superficiali;
Considerato che e' stato individuato per la caratterizzazione delle
acque superficiali, dal gruppo di lavoro costituito da esperti dagli
Istituti scientifici, rappresentanti del Ministero dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, il sistema B, della direttiva
2000/60/CE, che consente la possibilita' di utilizzare descrittori
piu' adattabili alle caratteristiche del territorio italiano;
Tenuto conto che il territorio nazionale, in relazione alle acque
marino-costiere, ricade all'interno dell'Ecoregione mediterranea;
Considerato che il gruppo di lavoro «Coast» per l'Ecoregione
mediterranea, ha preso in considerazione, quali fattori rilevanti per
la caratterizzazione delle tipologie costiere mediterranee: la
composizione del substrato, la profondita' e l'esposizione al moto
ondoso;
Considerato, altresi', che per l'Ecoregione mediterranea sono stati
identificati quali fattori rilevanti per la caratterizzazione delle
tipologie delle acque di transizione mediterranee, la geomorfologia,
la superficie e la salinita';
Considerato che devono essere raccolte e aggiornate informazioni
sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative, cui
i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico
rischiano di essere sottoposti, ed essere effettuate valutazioni
della vulnerabilita' dello stato dei corpi idrici superficiali
rispetto alle pressioni individuate e del rischio di non
raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale;
Tenuto conto della necessita' di identificare, sulla base dei
criteri geografici e idrologici, i corpi idrici che rappresentano le
unita' fisiche di riferimento per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi ambientali;
Acquisiti i pareri dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale
della Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM) con
le note rispettivamente prot. n. 0001162 del 23 aprile 2007, prot. n.
5687/07 del 1° giugno 2007, dell'Istituto Superiore di Sanita' prot.
n. 29537/AMPP.IA.12 dell'11 giugno 2007;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, delle
citta' e delle autorita' locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota prot. UL/2008/4414 del 6 maggio 2008 ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta


il seguente regolamento:

Art. 1.
Il presente decreto apporta le seguenti modifiche agli allegati 1 e
3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
le premesse dell'allegato 1 sono cosi' sostituite: «Il presente
allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la
classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.»;
il titolo e i contenuti del punto 1.1 dell'allegato 1 sono
sostituiti rispettivamente da «CORPI IDRICI SUPERFICIALI» e «I corpi
idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo
quanto riportato in allegato 3.»;
il titolo del punto 1 dell'allegato 3 e' sostituito come segue
«CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI»;
dopo il punto 1.1 dell'allegato 3 sono inserite le sezioni A, B e
C dell'allegato 1 al presente decreto;
i punti 1.1.2 e 1.1.3 dell'allegato 3 sono abrogati;
le disposizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 sono
sostituite dalle seguenti «Per ciascun corpo idrico e' predisposta
una scheda informatizzata che contenga: i dati derivati dalle
attivita' di cui alle sezioni A, B e C, del punto 1.1 del presente
allegato; i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e
classificazione di cui all'allegato 1 del presente decreto
legislativo.».


                               Art. 2.
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento
le regioni, sentite le Autorita' di Bacino, identificano, nell'ambito
del territorio di propria competenza, le acque superficiali
appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua
marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base
dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sezione A.
2. Entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi
idrici sulla base dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B
per ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle
pressioni e degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui
allo stesso allegato, sezione C.
3. Le regioni sottopongono la tipizzazione e l'individuazione dei
corpi idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisti o
sopravvenuti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 giugno 2008
Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 19


                                                             Allegato

----> Vedere allegato da pag. 6 a pag. 39 <----



 
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