Cass. Sez. III n.31489 del 29 luglio 2008 (Ud. 12 giu. 2008)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Sergio
Acque. Frantoi oleari
Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la autorizzazione configura il reato di scarico abusivo anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche. In tema di disciplina degli scarichi, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo ed il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni.
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