Cass. Sez. III n.31462 del 29 luglio 2008 (Cc. 12 giu. 2008)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. PM in proc. De Colle
Rifiuti. Sottoprodotti (reimpiego in diverso ciclo produttivo)
Secondo la definizione di cui al punto 2) dell'art. 183, primo comma lett P), del D. Lgs n. 152/06, come modificato dal citato D. Lgs n. 4 del 2008, per l'attribuzione della qualifica di sottoprodotto occorre, tra l'altro, che: "il loro impiego sia certo sin dalla fase di produzione. integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito". Alla luce di tale definizione, pertanto, non è necessario che l'utilizzazione del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito
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