fbonfatti ha scritto "Gas Tossici: Note sul Regio Decreto n.147 del 09/01/1927
A cura del Dott. Filippo Bonfatti (Consulente ADR-Rifiuti di Ecoricerche S.r.l.)
Il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.147 pubblicato in GU n.49 del 1 marzo 1927 costituisce approvazione del Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S..
All’art. il Regio Decreto, ad oggi ancora in vigore, fornisce la definizione di gas tossico secondo la quale, può definirsi tale:
- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica
E’ chiaro dunque l’ambito di applicazione del disposto normativo: disporre sulle modalità autorizzative legate all’impiego di un gas o vapore tossico sia che esso venga utilizzato proprio per sfruttare tale potere, sia che esso pur essendo utilizzato per altri motivi possa pregiudicare la sicurezza. Trattasi dunque di una norma molto all’avanguardia per l’epoca, la cui struttura ben articolata non è dissimile dai moderni strumenti normativi.
Il Regio Decreto propone, nel suo allegato, un prospetto tabellare in cui sono riportati i gas tossici normati dallo stesso e che sono stati riconosciuti tali alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, salvo successivi aggiornamenti.
Nella tabella del Decreto sono previste anche le quantità specifiche che è possibile tenere in custodia senza autorizzazione o trasportare senza licenza.
I gas tossici non contemplati nell’elenco non possono essere utilizzati, immessi sul mercato, custoditi e conservati o trasportati prima che venga emanato l’apposito decreto di riconoscimento
Il Regio Decreto, all’art.4, prevede dunque:
- un’autorizzazione all’impiego, ovvero alla custodia e alla conservazione in magazzini o depositi (cfr. artt. 5 e 10 del R.D.);
- una licenza al trasporto (rif. Art. 23 del R.D.) che ad oggi non costituisce elemento sostitutivo dell’eventuale certificato di formazione professionale previsto dall’Accordo ADR per il conducente (rif. Capitolo 8.2 dell’ADR);
- un’abilitazione all’impiego (art.26 del R.D.);
- una licenza rilasciata di volta in volta nel caso di utilizzo del gas tossico in luogo abitato, nell’ambito del demanio marittimo o in aperta campagna (con limitazioni di orario, cfr. artt. 40,41,47 del R.D.)
- il riconoscimento di organismi abilitati alla formazione del personale aspirante al conseguimento del certificato di idoneità (definito dall’art.37 della norma).
Ricordiamo che è facoltà dell’autorità competente, quando per l’importanza del magazzino o deposito ne sia riconosciuta la necessità ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica, di prescrivere che la direzione tecnica dei servizi inerenti custodia, conservazione e trasporto di gas tossici (autorizzate) si affidate ad un Dottore in Chimica, CTF, Chimica Industriale o Ingegneria Chimica che dovrà rilasciare apposta dichiarazione di accettazione.
Il Capo VII del Regio Decreto definisce infine le modalità di conseguimento della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici, con definizione anche dei casi in cui per indegnità morale non è ammesso il conseguimento di tale certificato. Il Decreto prevede la frequenza di corsi appositi ove devono essere trattati argomenti relativi alla manipolazione dei gas tossici per il cui impiego si richiede la patente, le modalità di utilizzo in sicurezza, ai dispositivi di protezione individuale, primo soccorso ed emergenze. L’esame finale verrà presieduto da apposita commissione esaminatrice nominata dal Prefetto (art.32 del R.D.) nella cui circoscrizione si trova la sede aziendale ed è composta dai seguenti membri:
- viceprefetto o consigliere di prefettura
- medico provinciale
- questore o vicequestore
- rappresentante dell’ASL
- comandante del corpo municipale dei vigili del fuoco
Infine all’art. 59 il Regio Decreto stabilisce le condizioni di sicurezza per i trasporti. Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea in magazzini, piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dai locali dei magazzini e depositi, i gas tossici debbono essere racchiusi in recipienti od imballaggi tali da impedirne la fuoriuscita. Tali indicazioni precorrevano dunque i tempi, in quanto ad oggi queste disposizioni sono a loro volta previste dagli accordi di trasporto delle merci pericolose, ovvero ADR, RID, ADN, ICAO T.I. e IMDG Code.
Per determinati gas ad alto rischio, inoltre, è prevista secondo l’ADR la sorveglianza del mezzo e il divieto di stazionamento in centri abitati.
Curiosamente antesignana è la seconda parte dell’articolo 59 che prevede in capo al mittente l’obbligo di dichiarare la pericolosità del gas tossico, che di fatto oggi viene espletata attraverso la consegna della scheda di sicurezza a 16 punti e della tre-m card.
In definitiva dunque il Regio Decreto ha per certi versi anticipato molte norme di sicurezza, oggi affinate da vari regolamenti e disposizioni di legge, questo però non deve far dimenticare che il Regio Decreto è tutt’ora valido soprattutto in merito alle autorizzazioni, alle licenze e alla abilitazioni del personale coinvolto.
Filippo Bonfatti
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