Cass. Sez. III n. 30863 del 23 luglio 2008 (Ud 10 lug 2008)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Antolotti
Aria. Trasferimento impianto
La previsione normativa derivante dal combinato disposto degli art. 279, primo comma, prima parte, e 269, primo e secondo comma, del D. Lgs n. 152/06 configura il trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro come ipotesi di reato, di eguale gravità rispetto a quella dell'esercizio di un impianto senza autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 25, comma sesto, del DPR n. 203/88. Analogamente l'art. 279, primo comma, secondo periodo, prima parte, configura quale ipotesi di reato meno grave la condotta di chi esegue modificazioni sostanziali dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 269, comma 8, analogamente a quanto previsto dall'art. 25, comma sesto, del DPR n. 203/88. Sicché vi è piena continuità normativa tra le citate disposizioni di legge con riferimento alla esecuzione di modifiche sostanziali dell'impianto, mentre l'art. 279, primo comma, secondo periodo, seconda parte, introduce quale ulteriore ipotesi di reato l’esecuzione di modifiche non sostanziali dell'impianto.
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