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Giurisp.Penale Cass.: Caccia e animali. Caccia con mezzi vietati
Inserito il 24/07/08 da God

Caccia e Animali
Cass. Sez. III n. 27488 del 7 luglio 2008 (Ud. 19 giu. 2008)
Pres. Altieri Est. Teresi Ric. Martinelli
Caccia e animali. Caccia con mezzi vietati

L'esercizio della caccia con mezzi vietati presenta connotati di gravità ben più rilevanti di quello effettuato con mezzi leciti ove i fatti siano commessi in tempo di silenzio venatorio, sicché non è ragionevole scriminare la condotta di chi non rispetta la proibizione temporale, punibile con pena alternativa e che costituisce un quid pluris rispetto al mero uso di mezzi vietati, facendola rientrare in una fattispecie criminosa punita con la sola pena pecuniaria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 19/06/2008
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1572
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 12421/2008
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTINELLI Enzo, nato a Montevarchi 11.02.1949;
avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo in Montevarchi in data 2.07.2007 che lo ha condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 18 e art. 30, comma 1, lett. a);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. PASSACANTANDO G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 2.07.2007 il Tribunale di Arezzo in Montevarchi condannava Enzo Martinelli alla pena dell'ammenda per avere esercitato la caccia in un periodo di divieto generale rilevando che la circostanza che egli si trovasse, con altra persona, in pieno inverno e di sera, in un capanno in piena campagna, in possesso di una carabina non regolamentare e di due cartucce, con un faro supplementare per illuminare la zona, nonché la presenza in loco di una pastura per animali e la legatura di fronde d'ulivo che ostruivano la vista, consentivano di ritenere provato l'esercizio della caccia.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando:
- violazione di legge per l'omessa declaratoria di assorbimento del reato di esercizio di caccia in tempo di divieto generale in quello di caccia con mezzi vietati, dichiarato prescritto;
- vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato non essendo, nella specie, ravvisabile l'esercizio della caccia, poiché egli si era recato in campagna per provare il meccanismo di carica dell'arma con due soli proiettili, uno dei quali malandato. Aggiungeva che la pastura rinvenuta consisteva in granaglie per galline; che la legatura delle fronde non era operazione preparatoria all'esercizio della caccia e che il faro d'illuminazione non era innestato sull'arma.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
È infondato il primo motivo con cui si assume che il reato di esercizio di caccia in tempo di divieto generale è assorbito in quello di caccia con mezzi vietati, nella specie dichiarato prescritto.
Questa Corte, aderendo all'indirizzo espresso dalla sentenza n. 10644/1997, Salvini, RV. 209413, ritiene che "le due norme incriminatrici previste dalla lett. a (esercizio di caccia in periodo di divieto generale) e dalla lett. h (esercizio di caccia con mezzi vietati) della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, abbiano diversa oggettività giuridica e ciascuna di esse, da sola, non esaurisca completamente il contenuto antigiuridico del fatto commesso dall'imputato con un'unica azione (aver esercitato la caccia con mezzi non consentiti, in periodo di divieto generale). Infatti, sono due e ben distinti i precetti violati dall'imputato:
quello di non usare strumenti di caccia vietati e quello di non esercitare la caccia in periodo di divieto; la trasgressione dell'uno non comporta necessariamente la trasgressione dell'altro, sicché - nel caso di violazione di entrambi - è corretto e legittimo il cumulo delle relative pene, ovviamente con i temperamenti previsti dal codice".
Sulla stessa linea si è espressa la sentenza di questa sezione n. 4454/1998 RV. 210703 secondo cui: "nel caso in cui il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa (tenuto presente la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18) e, quindi in divieto generale di caccia, il reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. a) concorre con quello di cui alla lett. h) del cit. art." perché il tenore letterale della previsione dell'art. 30, sub h) non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio e avendo le due norme diversa obiettività giuridica.
Va, inoltre, osservato che l'esercizio della caccia con mezzi vietati presenta connotati di gravità ben più rilevanti di quello effettuato con mezzi leciti ove i fatti siano commessi in tempo di silenzio venatorio, sicché non è ragionevole scriminare la condotta di chi non rispetta la proibizione temporale, punibile con pena alternativa e che costituisce un quid pluris rispetto al mero uso di mezzi vietati, facendola rientrare in una fattispecie criminosa punita con la sola pena pecuniaria.
L'incongruenza era stata colta da altra decisione di questa Corte che, pur escludendo il concorso dei reati, aveva affermato che: "nel caso in cui il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa, (tenuto presente la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18) e, quindi, di divieto generale di caccia, sussiste il reato di cui all'art. 30, lett. a) citata legge (punito con arresto o ammenda) e non quello di cui alla lett. h) stesso articolo (punito con la sola ammenda) che presuppone l'esercizio della caccia in regolare periodo di apertura" (Cassazione Sezione 3, n. 3157/1993, Batini, RV. 194109).
Per quanto esposto non pare ostativa alla soluzione adottata la sentenza n. 28180/2006, Arcieri, RV. 234985, che, rilevato che, nel caso esaminato, il giudice di merito aveva correttamente ritenuto assorbito il reato di esercizio di caccia con mezzi vietati in quello di uccellagione, aveva osservato, in linea con la pronuncia n. 3971/1994, Castellani, RV. 199109, che il reato di uccellagione è sempre punibile indipendentemente dal periodo di silenzio venatorio, sicché non era ragionevole sanzionare lo stesso fatto anche con riferimento al cd. periodo di silenzio venatorio.
La sentenza Arcieri ha esaminato la questione del concorso tra il reato di esercizio di caccia con mezzi vietati e quello di uccellagione che caccia non è quando arrechi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione dell'adozione di particolari mezzi: Cassazione Sezione 3, n. 01713/1996, Palandri, RV. 204726 e quella del concorso tra uccellagione e caccia in periodo di divieto, ma non ha valutato il rapporto tra le due contravvenzioni di cui si discute, sicché non pare costituire un precedente specifico da cui discostarsi.
Nel resto, la sentenza non è censurabile perché congruamente motivata, mentre le doglianze del ricorrente non possono avere rilevanza in questa sede, trattandosi di valutazioni del fatto diverse da quella adottata dal giudice di merito che ha, con logiche argomentazioni, ritenuto sussistere P atteggiamento di caccia dalla segnalata attività preliminare e dalla complessiva organizzazione dei mezzi costituenti un complesso di circostanze di tempo e di luogo che apparivano dirette a tale fine, donde l'inconsistenza dei rilievi difensivi.
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 19 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008

 
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