Cass. Sez. III n. 27505 del 7 luglio 2008 (Cc 4 giu 2008)
Pres. Altieri Est. Teresi Ric. PM in proc. Daniele
Rifiuti. Limiti al potere di ordinanza
L'art. 191 del d.lgs n. 152/2006, essendo una norma di natura eccezionale, è di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. Poiché detta norma consente al sindaco in via straordinaria di emettere "qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e non si possa altrimenti provvedere....ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente", deve ritenersi, secondo un'interpretazione letterale e logica delle disposizioni vigenti, che possono essere derogate soltanto quelle relative alle forme di smaltimento dei rifiuti, stante che la norma, che non è innovativa, ma semplicemente esplicativa della norma previgente, salva dalla deroga le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale "Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. ... ". Il potere derogatorio che la norma attribuisce al sindaco per lo smaltimento dei rifiuti è, quindi, limitato alla disciplina vigente nella stessa materia e, conseguentemente i reati ipotizzati non sono scriminati dall'ordinanza emanata
file pdf