Cass. Sez. III n. 26739 del 3 luglio 2008 (Ud 20 mag 2008)
Pres. Onorato Est. Sarno Ric. Rocchi
Acque. Scarico in vasca
Si è certamente in presenza di uno scarico ove una vasca, difettando di adeguata impermeabilizzazione, consenta lo sversamento, almeno in parte, dei liquidi sul suolo, come già affermato in alcune decisioni secondo cui anche in seguito alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999, che non punisce più lo scarico di reflui cosiddetto indiretto, configura un illegale scarico di acque ref1ue industriali ai sensi dell'art. 59, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso. A conclusione diversa deve pervenirsi nel caso in cui la vasca risulti adeguatamente impermeabilizzata e non consenta sversamenti al suolo. In questo caso si dovrà valutare se ed in che modo il passaggio nella vasca dei ref1ui si rapporti rispetto al successivo ingresso nella rete fognaria, e occorre specificamente verificare i termini dell' autorizzazione allo scarico già in possesso del ricorrente. Qualora, infine, la vasca non presenti alcun collegamento diretto con l'impianto fognario si deve ritenere, a parere del Collegio, che non possa trovare applicazione la disciplina relativa agli scarichi bensì, eventualmente, quella sui rifiuti posto che la normativa vigente non contempla, come detto, lo scarico indiretto.
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