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Rifiuti


II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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La materia del giorno

Ambiente in genere
[ Ambiente in genere ]

·Ambiente in genere. Ordinanza contingibile e urgente a tutela dell'igiene e della salute pubblica
·Ambiente in Genere. Convenzione Espoo
·Ambinte in genere. Associazioni di tutela ambientale
·Ambiente in genere. Allevamento intensivo di pollame
·Ambiente in genere. Cave (sanzioni aministrative)
·Ambiente in genere. Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
·Ambiente in genere. Caro legislatore ambientale....
·Ambiente in genere. Responsabilità contabile (aspetti generali)
·Ambiente in genere. Accertamento dei crimini ambientali

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Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al ottobre 2008
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Legisl. Nazionale: Rifiuti. Emergenza Campania
Inserito il 16/07/08 da God

Rifiuti
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90
Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 23 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile».
GU n. 165 del 16-7-2008


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 1.
Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della
complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per
il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3,
comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e
10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta
irripetibilita' e straordinarieta' per far fronte alla gravissima
situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla
soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e' preposto
un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per
tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli
articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo' essere
nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui
resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti
attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonche' alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli
indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui
all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n.
3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008,
il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla
nomina di uno o piu' capi missione con compiti di amministrazione
attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari
delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il
profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione
delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' disciplinato
il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto
previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e
strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. (( Alle
attivita' di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse
disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo
per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle
emergenze. )) Le risorse giacenti sulle contabilita' speciali
intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita
contabilita' speciale intestata al Sottosegretario di Stato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 376 e
377, e 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1-375 (Omissis).
376. A partire dal Governo successivo a quello in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari,
non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della
Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del
comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono
abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione
dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese
quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive
modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis,
19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del
medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive
modificazioni.».
«Art. 3 (Disposizioni in materia di: Fondi da
ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese
valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme
finali). - 1-43 (Omissis).
44. Il trattamento economico onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di
ricerca, universita', societa' non quotate a totale o
prevalente partecipazione pubblica nonche' le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di
qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non puo'
superare quello del primo presidente della Corte di
cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e
componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si
applica alle attivita' di natura professionale e ai
contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere
stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o
retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad
oggetto una prestazione artistica o professionale che
consenta di competere sul mercato in condizioni di
effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai
sensi dei precedenti periodi puo' ricevere attuazione, se
non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso,
attraverso la pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche'
comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di
violazione, l'amministratore che abbia disposto il
pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma non possono essere derogate se non per
motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli
enti e le societa' di cui al primo e secondo periodo del
presente comma per i quali il limite trova applicazione
sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato
possono essere autorizzate deroghe con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, nel limite massimo di 25 unita',
corrispondenti alle posizioni di piu' elevato livello di
responsabilita'. Coloro che sono legati da un rapporto di
lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con
societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate,
collegate e controllate, e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di governo o di controllo
dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza
assegni e con sospensione della loro iscrizione ai
competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a
carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di
pluralita' di incarichi da uno stesso organismo conferiti
nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre
autorita' indipendenti il presente comma si applica
limitatamente alle previsioni di pubblicita' e trasparenza
per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al
limite di cui al primo periodo del presente comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5 e 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) - 1.
Il Consiglio dei ministri determina la politica generale
del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
generale dell'azione amministrativa; delibera altresi' su
ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal
rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di
attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla
iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di
porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico,
agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il
Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei
disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i
regolamenti da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127
della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in
ordine alle leggi regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti
speciali per la regione siciliana e per la regione Valle
d'Aosta;
e) le direttive da impartire tramite il commissario
del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula per
disporre il compimento degli atti in sostituzione
dell'amministrazione regionale, in caso di persistente
inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni
delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da
svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione
o di resistere nei confronti degli altri poteri dello
Stato, delle regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica
internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e
degli accordi internazionali, comunque denominati, di
natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art.
8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di
Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a
tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte
dei conti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei
consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento
straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
atti amministrativi illegittimi, previo parere del
Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
amministrativi delle regioni e delle province autonome,
anche della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta
o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga
opportuna la deliberazione consiliare.».
«Art. 4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa,
anche agli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge
15 gennaio 1994, n. 20.»
«Art. 5. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione
di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge
11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di
competenza governativa conseguenti alle decisioni della
Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione
di particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».
«Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I
Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il
sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e
delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti
e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei ministri, possono essere
nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai
Ministeri.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.»:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.»
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regol adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito
dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente art. non
sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio
2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti
di interessi), recita:
«Art. 1 (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. I
titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli
interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti
e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione
di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di
cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio
dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari
di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il
rispetto del principio di cui al comma 1.».
«Art. 2 (Incompatibilita). - 1. Il titolare di cariche
di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non
puo':
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal
mandato parlamentare, di amministratore di enti locali,
come definito dall'art. 77, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli
previsti dall'art. 1 e non inerenti alle medesime funzioni,
ad esclusione delle cariche di cui all'art. 1, secondo
comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre
funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico,
anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre
funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di
gestione in societa' aventi fini di lucro o in attivita' di
rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attivita' professionali o di lavoro
autonomo in materie connesse con la carica di governo, di
qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti
pubblici o privati; in ragione di tali attivita' il
titolare di cariche di governo puo' percepire unicamente i
proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione
della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici,
o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere
atti di gestione in associazioni o societa' tra
professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o
piu' institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del
codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1
cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi
di cui all'art. 1 e comunque dall'effettiva assunzione
della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la
durata della carica di governo, alcuna forma di
retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita'
di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano
esercitate all'estero.
4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di
cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di
impedimento temporaneo all'esercizio della professione e
come tale e' soggetta alla disciplina dettata
dall'ordinamento professionale di appartenenza.
L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal
termine della carica di governo nei confronti di enti di
diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa'
aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori
connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in
aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli
ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con
decorrenza dal giorno del giuramento e comunque
dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi
trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di
aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla
posizione professionale e alla progressione di carriera.».
- Il testo dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (Disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile) reca:
«5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con
riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti
nella competenza del Dipartimento della protezione civile e
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la
delibera dello stato di emergenza.».


                               Art. 2.
Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione
Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche
disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della
difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo
di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e
dell'ambiente (( previste dal diritto comunitario, )) provvede,
mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con
la specificita' delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei
siti da destinare a discarica, cosi' come individuati nell'articolo
9.
(( 1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo
svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce
ulteriori emolumenti. ))
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi' come sostituito
dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il
Sottosegretario di Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui
all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute
rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative,
per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri
siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul
fondo di cui all'articolo 17. (( Il Sottosegretario di Stato e'
altresi' autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le
procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione
ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.
))
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita'
della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa
realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio
provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo'
disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto
espletamento delle attivita' di propria competenza, riconoscendo al
proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate
a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attivita'
di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico
nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad
individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario,
di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e
l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero
impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia
ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei
rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente
interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita'
competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle
iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella
regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' assistito dalla
forza pubblica ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le
altre autorita' competenti garantiscono piena attuazione alle
determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di
Stato richiede altresi' l'impiego delle Forze armate per
l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti, nonche' il concorso delle Forze armate stesse
unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione
dei suddetti cantieri e siti.
(( 7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli' previsti
dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle
Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di
agente di pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e
all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto
a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al
fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in
pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati,
con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a
tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze
armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o
comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale. ))
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita' competenti,
in termini di stretta funzionalita' rispetto alle competenze di cui
al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario
all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal
relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(( 8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle
amministrazioni dello Stato per le finalita' di cui al presente
decreto e' effettuato dal soggetto delegato mediante apposito
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione
interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17. ))
9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce,
(( ostacola )) o rende piu' difficoltosa l'azione di gestione dei
rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o
in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con
la gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635,
secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di
interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita'
di gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la
precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati
nell'attivita' di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato al (( ricorso ad interventi
)) alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi
ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse (( dei comuni
interessati )) gia' destinate alla gestione dei rifiuti.
(( 12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della
cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una
relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli
interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17,
indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le
risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno
affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello
smaltimento dei rifiuti della regione Campania. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, cosi' come sostituito dal decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61 (Interventi straordinari per superare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti), convertito,
con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recita:
«Art. 3 (Affidamento del servizio di smaltimento dei
rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili).
- 1.-1-ter. (Omissis).
2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie
ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza,
fatta salva la normativa antimafia, anche mediante
affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali
societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga
all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni
ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei
rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di
rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre
2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti della regione in conformita' al Piano di cui
all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso
l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla regolare ed
efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato
puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli
impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che
presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui
all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti
a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita'
giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa
dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione
da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione
dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario
delegato assume la gestione fino alla cessazione dello
stato di emergenza e adotta le necessarie misure di
protezione volte ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle
situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il
Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione,
assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione,
selezionando su tale base quelle che non presentano profili
di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante
«testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita»:
«Art. 43 (Utilizzazione senza titolo di un bene per
scopi di interesse pubblico). - 1. Valutati gli interessi
in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per
scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del
valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che
esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che
al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato
annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato
all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti,
la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e
ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni,
senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi
dell'art. 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse
pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi
utilizza il bene puo' chiedere che il giudice
amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della
domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno,
con esclusione della restituzione del bene senza limiti di
tempo.
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia
disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita'
che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di
acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del
danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a
cura e spese della medesima autorita'.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno
sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale
pubblica, agevolata e convenzionata nonche' quando sia
imposta una servitu' di diritto privato o di diritto
pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal
proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti,
nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del
danno e' determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base
delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere
dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza
titolo.
6-bis. Ai sensi dell'art. 3 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi
dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a
carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione
del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati
o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o
licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi
di interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua, energia.».
- Il testo dell'art. 682 del codice penale recita:
«Art. 682 (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso
e' vietato nell'interesse militare dello Stato). - Chiunque
s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e' vietato
nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se il fatto
non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre
mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro
309.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico.»:
«Art. 4. - 1. In casi eccezionali di necessita' e di
urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della
polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di
operazioni di polizia possono procedere, oltre che
all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi,
esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui
atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche
e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono
giustificabili.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la
perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al
mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per
giungere sul posto.
3. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti
deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va
trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della
Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato
all'interessato.».
- Il testo dell'art. 349 del codice di procedura penale
recita:
«Art. 349 (Identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). -
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione
della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
e delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonche' altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2
comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il
consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede
al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale
del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, del pubblico
ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia
giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
le disposizioni dell'art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta
di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o
documenti di identificazione in relazione ai quali
sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e
ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per
la identificazione e comunque non oltre le dodici ore
ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero,
non oltre le ventiquattro ore, nel caso che
l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure
occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un
interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto di
chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e'
stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico
ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le
condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della
persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del
rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso
e' avvenuto.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 146 del 26 giugno 1931.
- Il testo dell'art. 340 del codice penale recita:
«Art. 340 (Interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessita). -
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari
disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la
regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione
fino a un anno.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Il testo dell'art. 635 del codice penale recita:
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a euro 309.
La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da
lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici, o su altre delle cose
indicate nel n. 7 dell'art. 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento;
5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine
di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 12 giugno
1990, n. 146 ((Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge.):
«Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un
pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 1, che
potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla
alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui
all'art. 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a
forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione
della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di
necessita' e urgenza, di propria iniziativa, informando
previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, se il
conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero,
negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo
nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti
delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti
che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un
tentativo di conciliazione, da esaurire nel piu' breve
tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con
ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'art. 1, comma 1.
2. L'ordinanza puo' disporre il differimento
dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando
astensioni collettive gia' proclamate, la riduzione della
sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei
soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e
delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di
misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del
servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'art. 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia,
nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato
una proposta in ordine alle misure da adottare con
l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti
diritti, l'autorita' competente ne tiene conto. L'ordinanza
e' adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio
dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso
il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di
urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il
quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle
parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei
destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura
dell'autorita' che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono
l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici
del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante
affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.
Dell'ordinanza viene altresi' data notizia mediante
adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,
nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la
radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri da'
comunicazione alle Camere.».


                               Art. 3.
Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.
1. Nei procedimenti relativi ai reati, (( consumati o tentati, ))
riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale
nella regione Campania, nonche' in quelli connessi a norma
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, (( attinenti alle
attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del
presente decreto, )) le funzioni di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale
le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive
modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per
le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da
magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure
cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in
composizione collegiale. Non si applicano le previsioni
dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il
coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le
disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in
materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta (( il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, )) il
Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero
per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da
un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai
procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore (( del
presente decreto, )) per i quali non e' stata esercitata l'azione
penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni
dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono
trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei
commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice
diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se
entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice
competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del
codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il
Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure
di redistribuzione dei magistrati in servizio, (( ivi compreso quello
in servizio presso i tribunali militari e la corte militare
d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, )) e di
riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di
potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle
aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a
discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche'
quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato,
possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono
gravi indizi di reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute
e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia
al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato
il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato
emergenziale stesso.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale
reca:
«Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione
di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi
con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri.».
- Il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale
recita:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore
generale presso la corte di appello puo', per giustificati
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
dal procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni
indicate nel comma 1, lettera a), del presente
articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni
in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico
ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della
legge 25 luglio 2005, n. 150»:
«Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il
procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo
dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante
assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio.
L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu'
procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 70-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un
procedimento, il procuratore della Repubblica puo'
stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi
nell'esercizio della relativa attivita'. Se il magistrato
non si attiene ai principi e criteri definiti in via
generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il
magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto
circa le modalita' di esercizio, il procuratore della
Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare
l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione
della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni
scritte al procuratore della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 321 del codice di procedura penale
reca:
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di
revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».
- Il testo dell'art. 371-bis del codice di procedura
penale reca:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia). - 1. Il procuratore
nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione
ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51
comma 3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione.
A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia
e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al
fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita'
di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego
della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
di assicurare la completezza e tempestivita' delle
investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in
particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni
distrettuali antimafia, la necessaria flessibilita' e
mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze
investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata;
d-e);
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis quando non
hanno dato esito le riunioni