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Giurisp.Penale Cass.: Aria. Costruzione impianto senza autorizzazione e oblazione
Inserito il 10/07/08 da God

Aria
Cass. Sez. III n. 12921 del 27 marzo 2008 (Ud. 20 feb. 2008)
Pres. Altieri Est. Sensini Ric.P.G. in proc. Vivacqua
Aria. Costruzione impianto senza autorizzazione e oblazione

In tema di inquinamento atmosferico, l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, cod. pen..


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 20/02/2008
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00448
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 041340/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) VIVACQUA ROCCO, N. IL 30/05/1975;
avverso SENTENZA del 17/05/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 19/5/2006, il Tribunale monocratico di Caltanissetta, in esito ad opposizione a decreto penale, dichiarava Vivacqua Rocco colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 1, per aver iniziato la costruzione di un nuovo impianto di produzione di calcestruzzo senza la prescritta autorizzazione (accertato in Sommantino il 21/11/2004) e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed Euro 300,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con Euro 2.280,00 di ammenda e così determinando la pena complessiva in Euro 2.580,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale. 2 - Il Vivacqua presentava personalmente ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione del D.P.R. n. 293 del 1988, art. 24, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In particolare, deduceva che, essendo stato attinto per lo stesso fatto da un precedente decreto penale di condanna, che, in seguito ad opposizione, si era risolto in una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per oblazione, non poteva essere più condannato per il reato di cui al citato art. 24 (costruzione di impianto inquinante senza autorizzazione).
In particolare:
in data 30/6/2004 era stato emesso un decreto penale di condanna a carico del Vivacqua per aver iniziato la costruzione dell'impianto di calcestruzzo di cui trattasi senza la dovuta autorizzazione (fatto commesso sino al 31/3/2004, data del sequestro penale dell'impianto). In sito all'opposizione, il Tribunale, con sentenza 26/10/2004, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta oblazione. - In data 10/10/2004, intanto, il Vivacqua presentava alla Provincia di Caltanissetta domanda di autorizzazione per la costruzione dell'impianto, allegando una relazione tecnica nella quale si dava atto che la costruzione era stata realizzata il 10/9/2004. La Provincia aveva poi rilasciato l'autorizzazione in data 18/5/2005.
- In data 11/4/2005 veniva emesso un secondo decreto penale di condanna, in opposizione al quale si apriva il presente processo. In base a queste premesse, il Giudice di merito riteneva sussistere il reato contestato per il periodo intercorrente dal 10/9/2004 (data di ultimazione della costruzione) ed il 18/5/2005 (data di rilascio della autorizzazione).
3 - Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 19/5/2006 il Vivacqua presentava ricorso per Cassazione. 4 - Con sentenza in data 17/1/2007 questa Corte, qualificata l'impugnazione come appello, trasmetteva gli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso.
La Corte di merito, con sentenza in data 17/5/2007, mandava assolto il prevenuto con la formula "perché il fatto non sussiste", dal momento che il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del reato per oblazione in relazione al reato commesso in Sommantino in data antecedente e prossima al 31/3/2004, e la circostanza di una formale istanza, nella quale si dava atto che l'impianto era stato realizzato alla data del 10/9/2004, non era certamente sufficiente a dare la prova della realizzazione di un nuovo impianto. 5 - Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Caltanissetta, deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge, in quanto la Corte di merito non aveva affatto tenuto conto della natura permanente del reato, anche in considerazione del fatto che il prevenuto, titolare della ditta, aveva continuato ad operare dalla data del dissequestro dell'impianto (31/3/2004) fino al rilascio dell'autorizzazione, avvenuta il 18/5/2005. Inoltre - osservava il Procuratore Generale - erroneamente il Vivacqua era stato ammesso al beneficio dell'oblazione c.d. "facoltativa", in quanto solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio può affermarsi che siano venute meno le conseguenze pericolose eliminabili dal contravventore;
2) contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Infatti, il legislatore aveva inteso individuare con l'espressione "nuovo impianto" quello realizzato successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 203 del 1988, prevedendo all'art. 25 una diversa disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 12 da parte dei titolari delle strutture preesistenti. Nella specie - indubbiamente - trattavasi dello stesso "nuovo impianto", di cui l'imputato aveva denunciato al 4/2/1997 la data di inizio dell'attività di impresa.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il Vivacqua faceva pervenire memorie difensive, contrastando quanto ex adverso sostenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 - Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Costituisce indirizzo assolutamente costante di questa Corte quello secondo cui, in tema di impianti industriali originanti emissioni nell'atmosfera senza l'autorizzazione regionale, ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, nella ipotesi di impianti nuovi, la permanenza del reato dura fino al rilascio della prevista autorizzazione (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 7/11/2002 n. 5417, Matilde; Sez. 3, 13/12/2000 n. 5920, Gullotta; sez. 3, 14/1/1999 n. 1918, Busetto). Nella specie, la Corte territoriale non ha considerato che il precedente procedimento penale, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione, aveva coperto il reato medesimo e la relativa condotta illecita permanente dalla data del sequestro dell'impianto (31/3/2004) al momento della sentenza, ma non poteva aver coperto, in ragione della ridetta permanenza, l'intero perdurare del reato, che andava dalla pronuncia di detta sentenza sino al momento del rilascio della autorizzazione, avvenuto il 18/5/2005.
Solo in tale ultima data, pertanto, andava individuato il momento di cessazione della ulteriore condotta criminosa.
7 - Va condivisa anche l'ulteriore osservazione del ricorrente, secondo cui solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio può dirsi che siano venute meno le conseguenze pericolose eliminabili dal contravventore, onde è possibile richiedere l'oblazione ex art. 162 bis c.p..
8 - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta (altra sezione). Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008


 
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