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Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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[ Acque ]

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Legisl. Nazionale: Ambiente in genere. IRPA
Inserito il 01/07/08 da God

Ambiente in genere
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". L’articolo 28 prevede l’istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). L’IRPA svolgerà le funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). Fonte APAT


          omissis

Capo VII
Semplificazioni


                              Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la
protezione ambientale (IRPA).
2. L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del
Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i
quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui
al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle
risorse dell'IRPA. In sede di definizione di tale decreto si tiene
conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione
degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi,
nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse
strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto di ricerca per la protezione
ambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i
servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e
privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui
almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina
dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto
alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e
tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata
esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90.
13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari di cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.


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