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II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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[ Urbanistica ]

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Giurisp.Penale Cass.: Acque. Pesca del novellame
Inserito il 28/06/08 da God

Acque
Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1056-2007

PESCA - MARITTIMA -
Pesca del novellame - Tolleranza di una percentuale sul pescato - Di cui ai decreti ministeriali - Non applicabilita' per contrasto con le disposizioni comunitarie - Reato di cui gli artt. 15 e 24 legge n. 963 del 1965 - Contrasto di giurisprudenza.


Testo del Documento
Rel. n. 56/07
Roma, 8 giugno 2007
OGGETTO: 581004 - PESCA - PESCA MARITTIMA - Pesca del novellame -
Tolleranza di una percentuale sul pescato - Di cui ai decreti
ministeriali - Non applicabilita' per contrasto con le disposizioni
comunitarie - Reato di cui gli artt. 15 e 24 legge n. 963 del 1965 -
Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: Legge 14 luglio 1965 n. 963 artt. 15 e 24; D.P.R. 2
ottobre 1968, n. 1639 artt. 89 e 91; D.M. 21 aprile 1983; D.M. 29
maggio 1992; D.M. Ambiente 21 luglio 1998; D.M. 22 dicembre 2000;
Reg. CE 17 giugno 1994 n. 1626.
La Sez. III penale, con decisione assunta nella pubblica udienza del
15 febbraio 2007 e depositata il 4 aprile 2007, n. 13751, Badioli,
rv. 236117, ha affermato il principio di diritto cosi' massimato:
"In materia di disciplina della pesca, il commercio di esemplari di
pesci inferiori alle dimensioni legali configura il reato di cui
all'art. 15 lett. c) L. 14 luglio 1965 n. 963, senza che sia
possibile la applicazione di una percentuale di tolleranza sul
pescato di cui all'art. 91 d.P.R. 10 febbraio 1968 n. 1639 e al D.M.
22 dicembre 2000 n. 13941, stante il contrasto di tali disposizioni
con il Regolamento CE 17 giugno 1994 n. 1626".
Tale principio si pone in linea con quanto affermato in epoca di
poco precedente dalla stessa sezione nella pubblica udienza del 12
dicembre 2006, dep. 12 febbraio 2007, n. 5750, Filippo, rv. 236251,
ma in contrasto con quanto affermato in precedenza con decisione del
17 gennaio 2006, dep. 6 marzo 2006, n. 7820, P.M. in proc. Boscoli,
rv. 233555, secondo la quale: "In materia di disciplina della pesca,
le disposizioni di cui all'art. 91 del d.P.R. 10 febbraio 1968 n.
1639 (regolamento per la pesca marittima) ed al Decreto Ministero
Ambiente 21 luglio 1998, secondo il quale la percentuale di
tolleranza di novellame sul pescato prevista dal citato regolamento
va calcolata su ogni confezione del prodotto, non sono incompatibili
con il Regolamento 1626/1994/CE che vieta la pesca e la detenzione
del novellame, atteso che per il principio di necessaria
offensivita' non possono essere puniti comportamenti che non ledono
o pongono in pericolo il bene giuridico tutelato, come avviene con
la cattura di esigue quantita' di novellame rispetto all'obiettivo
del ripopolamento marino".
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Domenico Carcano)

 
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