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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Realizzazione di un soppalco
Inserito il 28/06/08 da God

Urbanistica
Relazioni Penali della Corte di Cassazione n.1003-2007

EDILIZIA - IN GENERE -
Realizzazione di un soppalco - Permesso di costruire - Necessita' - Contrasto di giurisprudenza.


Testo del Documento
Rel. n. 3/07
Roma, 31 gennaio 2007
OGGETTO: 538001 - EDILIZIA - IN GENERE - Realizzazione di un
soppalco - Permesso di costruire - Necessita' - Contrasto di
giurisprudenza.
RIF. NORM.: d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 artt. 10, comma 3, lett. c),
22 e 44; L. Reg. 28 novembre 2001 n. 19, art. 2.
In tema di costruzione di soppalchi interni nel corso di lavori di
ristrutturazione edilizia sono emerse all'interno della III sezione
penale alcune decisioni contrastanti. Secondo due decisioni recenti
(settembre 2006), l'aumento che cosi' viene apportato alle superfici
dello stabile impone l'obbligo di procedere con richiesta di
permesso di costruire o comunque denuncia di attivita'. Secondo una
assai motivata decisione del 2005, invece, tale obbligo non sussiste.
Si perviene cosi' a decisioni opposte in punto sussistenza di
violazione penalmente rilevante.
La massima relativa alla recente sentenza, sez. III, 22 settembre
2006 n. 864, dep. 16 novembre 2006, n. 37705, PM in proc. Richiello,
rv. 235065, infatti, recita:
"L'esecuzione di soppalchi nel corso di lavori di ristrutturazione
interna di un edificio, pure se non realizzi un mutamento di
destinazione d'uso, costituisce opera che richiede il permesso di
costruire, o, in alterativa, la denuncia d'inizio di attivita',
perche' comporta mutamento delle superfici interne che, ai sensi
dell'art.10, comma primo, lett. c) T.U. dell'edilizia (DPR 6 giugno
2001, n. 380) fa sorgere tale obbligo anche in assenza di modifiche
della sagoma e del volume. (La Corte ha inoltre ritenuto che la
disciplina cosi' ricostruita sia applicabile anche in presenza della
diversa disposizione contenuta nell'art. 2 L. Reg. Campania 28
novembre 2001, n. 19, in quanto la disposizione di legge statale da
questa richiamata, e cioe' l'art. 2, comma 60 della legge n. 662 del
1996, e' stata espressamente abrogata dall'art.36, comma secondo,
lett. h) del citato DPR n. 380 del 2001)".
Tale decisione e' conforme a sez. III, 20 settembre 2006, dep. 26
ottobre 2006, n. 35863, Montilli, rv. 235066:
"L'esecuzione di soppalchi nel corso di lavori di ristrutturazione
interna di un edificio comporta l'aumento della superficie e la
realizzazione di un edificio in parte diverso, cosi' che sussiste
l'obbligo di richiedere il permesso di costruire, la cui mancanza
integra gli estremi del reato previsto dall'art.44 d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380".
Di contrario avviso, sez. III, 11 ottobre 2005, dep. 10 novembre
2005, n. 40829, PM in proc. D'Amato, rv. 232352, che ritiene che
anche dopo l'entrata in vigore del T.U. sull'edilizia (DPR n. 380
del 2001) resti valido il principio fissato dalla giurisprudenza
maturata sotto la normativa precedente:
"La realizzazione di un soppalco per la divisione in altezza di un
preesistente vano abitabile rientra fra le opere interne, atteso che
tale intervento, pur aumentando la superficie utilizzabile, non
modifica il volume o la sagoma dell'edificio, ed e' consentito
previa denuncia di inizio attivita' ex art. 22 d.P.R. n. 380 del
2001".
La giurisprudenza espressamente citata nella precedente sentenza con
riferimento alla normativa pre-vigente, e' costituita dalla
decisione, sez. III, 9 marzo 1998, dep. 22 aprile 1998, n. 4746,
Matera, rv. 210706:
"Le opere interne di singole unita' immobiliari che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile sono soggette solo a
denuncia di inizio attivita', la cui omissione e' sanzionata,
ai sensi dell'art. 4, comma tredici, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, solo in via amministrativa".
Redattore: Luigi Marini
Il vice direttore
(Domenico Carcano)

 
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