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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Inottemperanza all'ordine di demolizione
Inserito il 28/06/08 da God

Urbanistica
Relazioni Penali della Corte di Cassazione n.1097-2004

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA -
Costruzione abusiva - Ordine di demolizione da parte dell'autorita' comunale - Inottemperanza - Acquisizione automatica o meno dell'immobile al patrimonio comunale - Contrasto di giurisprudenza.


Testo del Documento
Rel. n. 97/04 Roma, 3 novembre 2004
OGGETTO: 538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Costruzione
abusiva - Ordine di demolizione da parte dell'autorita' comunale -
Inottemperanza - Acquisizione automatica o meno dell'immobile al
patrimonio comunale - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31 T.U. del
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 262 cod. proc. pen.
La 3a sezione penale di questa Corte, con sentenza deliberata alla
pubblica udienza del 9 giugno 2004 e depositata il 2 settembre 2004,
con il n. 35785, P.G. in proc. Di Meglio, rv. 228965 ha affermato il
principio di diritto cosi' massimato da questo Ufficio: "Ai sensi
dell'art. 7, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 quanto
e dell'art. 31, comma terzo, del T.U. sull'edilizia approvato con
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'ingiustificata inottemperanza
all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso
dall'autorita' comunale, comporta l'automatica acquisizione
dell'immobile al patrimonio del comune, in favore del quale deve
quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso
venga dissequestrato".
Nello stesso senso, con riguardo alla ritenuta automaticita'
dell'acquisizione della costruzione abusiva al patrimonio del
Comune, una volta che risulti accertata l'ingiustificata
inottemperanza, entro il termine di legge o prorogato, all'ordine di
demolizione emesso dall'autorita' comunale, risulta in larga
prevalenza orientata la precedente giurisprudenza della Corte. Si
vedano, in particolare: sez. III, 10 giugno - 4 luglio 1994 n. 1894,
PM in proc. Liga, rv. 199208; sez. III, 20 ottobre - 1 dicembre 1995
n. 3572, Lo Noce, rv. 203107; sez. III, 20 febbraio - 11 marzo 1997
n. 711, Lieto, rv. 207057; sez. III, 10 dicembre 1997 - 24 febbraio
1998 n. 4262, Gravoso, rv. 209870; sez. III, 10 novembre - 18
dicembre 1998 n. 2948, Di Marco, rv. 212259; sez. III, 23 novembre -
29 dicembre 2000 n. 3755, Mereu, rv. 218004; sez. III, 20 settembre
- 23 ottobre 2001 n. 37883, Alvani, rv. 220354; sez. III, 29 maggio
- 6 agosto 2003 n. 33297, PG in proc. Brullo ed altro, rv. 226155.
In difformita' da tale orientamento, si e' invece ritenuto, in altre
decisioni, che il solo inutile decorso del termine (legale o
prorogato) stabilito per l'ottemperanza all'ordine di demolizione
non puo' dar luogo all'acquisizione automatica dell'immobile al
patrimonio del Comune, occorrendo a tal fine il completamento
dell'"iter" amministrativo. Il che - si e' detto - "non si verifica
con la semplice definitivita' dell'ordinanza sindacale di
demolizione, in quanto tale evenienza costituisce soltanto il titolo
per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari da parte dell'ente territoriale, mentre la procedura
ablativa si completa con l'avvenuta trascrizione del titolo e con
l'acquisizione materiale del bene nel patrimonio comunale". Cosi',
in particolare, risulta essersi espressa sez. I, 28 gennaio - 23
marzo 1994 n. 581, PM in proc. Gentile, rv. 196848. Sulla stessa
linea, sostanzialmente, appare sez. III, 17 ottobre - 2 dicembre
2002 n. 40504, Petrucci, rv 222844, secondo cui: "In tema di
inottemperanza ad ordinanza di demolizione di un immobile costruito
in violazione delle norme edilizie, l'acquisizione gratuita,
ope legis, al patrimonio del Comune si perfeziona solo quando
l'iter amministrativo sia stato completato mediante
l'espletamento della procedura prevista dal quarto
comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (
Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie). In particolare, decorsi 90 giorni dalla notifica
all'interessato dell'ordinanza, deve essere eseguito
l'accertamento formale della inottemperanza, unico titolo per
l'immissione in possesso e per la trascrizione nel Registro
immobiliare, e solo con l'avvenuta trascrizione si completa la
procedura ablativa mediante l'individuazione in concreto del bene
acquisito al patrimonio del Comune".
Non dissimile appare la posizione assunta da sez. III, 15 novembre
2002 - 16 gennaio 2003, n. 1722, Petrucci, rv. 223298, per la quale,
ai fini dell'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del
Comune occorrono, oltre alla "ordinanza - diffida" di demolizione da
notificare al proprietario ed alla mancata ottemperanza da parte
dell'ingiunto entro il termine di legge, anche: "...la notifica
all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza
all'ingiunzione, elemento quest'ultimo che costituisce titolo
per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei
registri immobiliari (art. 7, comma 4, legge n. 47 del 1985).
(Fattispecie in cui e' stato dichiarato ammissibile, trattandosi
di provvedimento abnorme, il ricorso per cassazione proposto
avverso l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado, dopo la
pronunzia della sentenza, ha provveduto, fuori udienza, <<ex
officio>> e senza assicurare il contraddittorio fra le parti,
alla restituzione condizionata al Comune del manufatto,
sottoposto a sequestro preventivo".
Per l'esigenza, in genere, che, ai fini dell'acquisizione
dell'immobile abusivo al patrimonio comunale esso risulti completato
"in modo incontestato e definitivo" risultano inoltre essersi
espresse: sez. III, 4 - 29 aprile 1991 n. 1870, Manzo, rv. 187004;
sez. VI, 22 dicembre 1992 - 25 gennaio 1993 n. 676, Di Domenico ed
altro, rv. 193476. Da segnalare anche sez. III, 4 aprile - 5 giugno
2003 n. 24320, Guerra, rv. 225312, per la quale, ai fini della
restituzione del manufatto abusivo, dopo il suo dissequestro,
all'avente diritto, il giudice "...deve verificare la esistenza di
un provvedimento che la P. A. e' tenuta ad adottare all'esito
della procedura prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio
1985 n. 47, che se anche ricognitivo del trasferimento <<de iure>>
del bene al patrimonio comunale deve tenere conto della
eventuale sopravvenienza di altri provvedimenti amministrativi
o giurisdizionali che possano avere fatto venire meno o
sospeso l'effetto acquisitivo derivante dall'inadempienza alle
disposizioni contenute nel citato articolo 7".
Appare utile ricordare, da ultimo, che analogo contrasto era gia'
stato segnalato da questo Ufficio con relazione n. 3/1996 in data 24
gennaio 1996, con riferimento, per il primo orientamento, alle
sentenze Lo Noce (rv. 203107) e PM in proc. Liga (rv.199208) e per
il secondo alla sentenza Gentile (rv. 196848).
Redattore: Pietro Dubolino
Il vice direttore
(Giovanni Canzio)

 
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