Benvenuto su Lexambiente.it
Home Account FAQ Argomenti Forum Invia Articolo Top 10
  Account    

Contenuti del sito
· Home
· Archivio generale
· Argomenti
· Arpa
· Cerca nel sito
· Downloads
· Forum
· Il tuo account
· Informazioni generali
· Invia un articolo
· Links
· Mappa del sito
· Messaggi Privati
· Scrivi a Lexambiente
· Segnala questo sito
· Top 10
· Visione semplificata

Rifiuti


II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

Informazioni sull'opera


La materia del giorno

Ceag - Legambiente
[ Ceag - Legambiente ]

·Ceag-Legambiente. Dossier Un Paese in bottiglia
·Ceag-Legambiente. Dossier fuoristrada
·Ceag-Legambiente. Dossier No al carbone
·Ceag-Legambiente. Ecosistema incendi 2008
·Ceag-Legambiente. Dossier pesticidi nel piatto 2008
·Ceag-Legambiente. Dossier Spiagge blindate
·Ceag-Legambiente. Dossier Mare Monstrum 2008
·Ceag-Legambiente. Chi è Legambiente
·Ceag-Legambiente. Ecosistema Urbano 2008

Elenco Categorie
· Tutte le Categorie
· C.E.A.G. Legambiente
· Corte Costituzionale
· Corte dei Conti
· Dottrina
· Giur.Amm. C. Stato
· Giur.Amm. T.a.r.
· Giurisp. Civ. Cass.
· Giurisp. Civ. Merito
· Giurisp. Comunitaria
· Giurisp. Pen. Merito
· Giurisp.C.e.d.u.
· Giurisp.Penale Cass.
· Legisl. Nazionale
· Legislaz.Comunitaria
· Stampa quotidiana

C.E.A.G. Legambiente


Vai nello spazio dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente
clicca QUI


NEWSLETTER

La Newsletter di Lexambiente
Notizie sugli aggiornamenti del sito
QUI

Richiedi sentenze e leggi!

Se non hai trovato nella sezione "Cerca nel sito" un testo di legge o una sentenza scrivi a Lexambiente. Lo riceverai gratuitamente via posta elettronica. Quanto da te richiesto verrà poi inserito nell''archivio a disposizione di tutti gli utenti.

Leggi le istruzioni qui


Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al luglio 2008
Consultazione on line

Lexambiente mobile

Lexambiente.it su palmare e cellulare
Informazioni
qui

On line ora

Ciao Anonymous!


Registrati Gratis
Password Persa?
Iscrizione:
Ultimo: petrozml
Nuovi oggi: 0
Nuovi ieri: 14
In attesa: 2
Complessivo: 7124

Persone Online:
Visitatori: 241
Iscritti: 0
Invisíbili: 0
Totale: 241

STATISTICHE UTENTI
Ultimi iscritti    petrozml   poliziagiudiziaria   marins   ccmaomao   jarifalomo

Giurisp.Penale Cass.: Acque. Superamento limiti tabellari
Inserito il 28/06/08 da God

Acque
Relazioni Penali della Corte di Cassazione n.1090-2004

ACQUE -
Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze non ricompre nella tabella 5 dell'Allegato 5 al d.Lgs. 152 del 1999 - Reato di cui all'art. 59 del d.Lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilita' o meno - Contrasto di giurisprudenza.


Testo del Documento
Rel. n. 90/04
Roma 6 ottobre 2004
OGGETTO: 502000 - ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarico di
acque reflue industriali - Superamento dei limiti tabellari -
Sostanze non ricomprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 al d.Lgs.
152 del 1999 - Reato di cui all'art. 59 del d. Lgs. n. 152 del 1999
- Configurabilita' o meno - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, artt. 54 e
59;
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258.
Con decisione assunta nella pubblica udienza del 28 aprile 2004,
dep. il 9 giugno 2004, n. 25752 ric. Anselmi, rv. 228680, la Sez.
III penale di questa Corte ha affermato il principio di diritto
cosi' massimato da questo Ufficio: "In tema di acque reflue
industriali, ai fini della configurabilita' del reato di cui
all'art. 59, comma quinto, del d.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 occorre
la ricorrenza simultanea di due condizioni: l'una che siano superati
i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo, nella Tabella 4, dell'Allegato 5 e l'altra, che si tratti di
una delle sostanze individuate nella Tabella 5 dello stesso
allegato" , riprendendo quanto gia' affermato da Sez. III, 18/03/04,
n. 19522, dep. 27/04/04, Troiso, rv. 228679.
Indirizzo, quest'ultimo, che si pone in continuita' con il pregresso
orientamento che aveva trovato espressione nel principio affermato
da Sez. Un. 19 dicembre 2001, n. 3798, dep. 31 gennaio 2002, Turina,
rv. 220556, secondo la quale "In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento lo scarico di acque reflue industriali superiori
ai limiti di legge, qualora riguardi sostanze inquinanti non
comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5, cui fa rinvio l'art. 59,
comma 5, d. lgs. 152 del 1999, non integra piu' la condotta,
penalmente illecita prevista dalla disposizione dell'art. 21 della
legge 10 maggio 1976 n. 319, con la quale la piu' recente disciplina
non ha rapporto di continuita' normativa".
Mentre, si pone in contrasto con quanto affermato dalla stessa
sezione nella decisione 29 ottobre 2003, dep. 17 dicembre 2003, n.
48076, P.G. in proc. Bonassi, rv, 226829, e per la quale "In tema di
scarichi di acque reflue industriali, con la entrata in vigore del
d. lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59 del d. lgs.
11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli
scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed
individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche per le sostanze diverse dalle
18 indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, atteso che la attuale
formulazione colloca il riferimento alle sostanze indicate nella
tabella 5 solo dopo la indicazione dei limiti piu' restrittivi
fissati dalle regioni, solo per i quali deve farsi riferimento alle
sostanze individuate dalla citata Tabella 5".
Posizione recentemente ripresa da Sez. III, 20 febbraio 2004, dep.
26 marzo 2004 n. 14801, Lo Piano, rv. 227961, per la quale il reato
de quo, dopo le citate modifIche ad opera del decreto n. 258 del
2000, si configura anche in relazione alle sostanze diverse dalle 18
indicate nella citata Tabella 5.
Sul punto va ricordata altresi' Sez. III, 22 agosto 2001, dep. 17
settembre 2001 n. 33761, Pirotta, rv. 219894, in ipotesi di
successione di norme nel tempo per fatti commessi nelle vigenza
della legge 10 maggio 1976 n. 319.
La questione risulta originata dalla modifica operata dal decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 258 al testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in quanto la originaria
formulazione prevedeva che:
"Chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori
fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 in relazione alle sostanze
indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti piu' restrittivi fissati
dalle Regioni o dalle Province autonome, e' punito con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni".
La nuova formulazione recita:
"Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 ovvero i
limiti piu' restrittivi fissati dalle Regioni o dalla province
autonome o dall'autorita' competente a norma degli articoli 33,
comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5
dell'Allegato 5, e' punito......"
Da cio' uno dei due orientamenti ha ricavato che il riferimento alle
sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 valga, dopo
l'entrata in vigore del citato decreto n. 258, soltanto per i piu'
restrittivi limiti che possono essere fissati a livello diverso da
quello statuale, rimanendo ferma la sanzionabilita' penale in via
generale, indipendentemente dalla sostanza sversata.
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Giovanni Canzio)

 
Links Correlati
· Ancora su Acque
· News da God


Articolo più letto relativo a Acque:
Acque. D.Lv. 152 del 1999


Votazione Articolo
Media Punteggio: 0
Voti: 0

Per favore dedicaci qualche secondo e vota per questo articolo:

Eccellente
Molto Buono
Buono
Normale
Cattivo


Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile


Questo sito è stato realizzato da Luca RAMACCI

Tutto il materiale pubblicato è utilizzabile a condizione che sia citata la fonte: www.lexambiente.it
Engine PHP-Nuke - Powered by WL-Nuke
Generazione pagina: 0.33 Secondi