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Giurisp.Penale Cass.: Acque. Scarico occasionale
Inserito il 28/06/08 da God

Acque
ACQUE -
Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Scarico occasionale - Superamento dei limiti tabellari - Reato di cui all'art. 59 del decreto legisl. n. 152 del 1999 - Configurabilita' o meno - Contrasto di giurisprudenza.


Testo del Documento
Rel. n. 83/04
Roma, 26 luglio 2004
OGGETTO: 502000 Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque
reflue industriali - Scarico occasionale - Superamento dei limiti
tabellari - Reato di cui all'art. 59 del decreto legisl. n. 152 del
1999 - Configurabilita' o meno - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM. : D.lgs 11 maggio 1999 n. 152, artt. 54 e 59 e 18 agosto
2000 n. 258.
Con decisione n. 48, assunta nell'udienza del 21 gennaio 2004,
depositata il 24 marzo 2004 n. 14425, rv. 227781, la Sez. III, in
proc. Lecchi G., ha affermato il principio di diritto cosi'
massimato da questo Ufficio:
"In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico
occasionale di acque reflue industriali con superamento dei limiti
tabellari configura il reato di cui all'art. 59, comma 5, del
decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 anche a seguito delle
modifiche operate dall'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 258, atteso che, quale che sia il loro carattere temporale,
sono escluse dalla disciplina sulla tutela delle acque
esclusivamente le immissioni realizzate senza il tramite di una
condotta"
Tale posizione si pone in contrasto con quanto affermato dalla
stessa Sezione nella decisione 14 giugno 2002 n. 29651, P.G. in
proc. Paolini, rv. 222114, per la quale "L'immissione occasionale di
acque reflue industriali, pure se abbia determinato il superamento
dei valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5, in
relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso
allegato, non e' piu' previsto dalla legge come reato a seguito
della modifica operata dall'art. 23, comma 1 lett. e) del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 258 all'art. 59 del decreto
legislativo 11 maggio 1999 n. 152".
Posizione questa recentemente ripresa da Sez. III 10 marzo 2004,
dep. 8 aprile 2004 n. 16720, Todesco, rv. 228208, per la quale "In
tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di
reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarita',
intermittenza e saltuarieta', se collegato ad un determinato ciclo
produttivo, ancorche' di carattere non continuativo, trova la
propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e
successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato
in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite,
e' privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera
dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del
riferimento alle immissioni occasionali precedentemente contenuto
negli artt. 54 e 59 del citato decreto n. 152".
Peraltro, in una coeva pronuncia della stessa Sezione (10 marzo
2004, dep. 8 aprile 1004 n. 16717, Rossi, rv. 228027) si escludeva
nel caso specifico la preventiva necessita' di autorizzazione per
uno scarico "semplicemente in quanto estraneo alla nozione
legislativa di scarico, la quale comprende solo qualsiasi immissione
diretta tramite condotta di acque reflue", mancando nella specie il
requisito essenziale della condotta.
Occorre a questo punto fare un passo indietro e ricordare come lo
stesso decreto n. 152 contenga una serie di definizioni utili ai
fini dell'inquadramento della questione che si sta illustrando, in
particolare l'art. 2, lett. bb) fornisce la definizione di scarico
quale "immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide,
semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria ", con la conseguenza che a
questo tipo di immissioni si applichera' la disciplina contenuta
nello stesso decreto. Una ulteriore puntualizzazione e' necessaria
sulla nozione di condotta, mancando in proposito una definizione
normativa. In merito occorre sopperire con concetti generali, non
potendosi fare riferimento che ad una "conduzione", ad una
convogliabilita' del refluo, che non richiede necessariamente
canalizzazioni strutturali, essendo sufficienti canalizzazioni di
fatto, come ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimita',
che ha in proposito precisato come "la normativa di cui al decreto
152/1999 non imponga la presenza di una tubazione che recapiti lo
scarico in quanto e' sufficiente una condotta, cioe' qualsiasi
sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle
acque" (Sez. III 16 febbraio 2000 n. 1774, Scaramozza, rv. 215607).
Conseguentemente, la nozione di scarico introdotta dal d.l.vo
152/1999 va a costituire il parametro di riferimento per stabilire
l'ambito di operativita' delle normative in tema di tutela delle
acque e dei rifiuti, la prima riferibile alle acque di scarico, che
lo stesso art. 2 lett. cc) identifica in "tutte le acque reflue
provenienti da uno scarico", la seconda ai rifiuti liquidi. Di
talche', rientrerebbero nella disciplina del decreto n. 152 gli
scarichi di acque reflue liquide, semiliquide e comunque
convogliabili, diretti in corpi idrici ricettori, specificamente
indicati; per contro, i rifiuti allo stato liquido, costituiti da
acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto
nei corpi ricettori, avviandole cioe' allo smaltimento, trattamento
o depurazione a mezzo di trasporto comunque non canalizzato,
troverebbero la propria disciplina nel decreto n. 22.
Inoltre la stessa terza Sezione ha affermato come, anche dopo le
modifiche operate dal decreto n. 258, permane la rilevanza penale
dello scarico che, pur qualificato dal requisito della
irregolarita', intermittenza e saltuarieta', risulti collegato ad un
determinato ciclo produttivo industriale (Sez. III, 7 novembre 2000,
n. 12974, Lotti, rv. 218320), cosi' che sembrerebbe conseguenziale
che anche l'immissione occasionale di reflui, se collegati ad un
determinato ciclo produttivo, ed effettuata tramite un sistema di
convogliabilita', rimanga sottoposta alla disciplina del decreto 152
e successive modificazioni.
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Giovanni Canzio)

 
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