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II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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Dottrina: Sostanze periocolose. Trasporto per via navigabile interna: l’accordo ADN.
Inserito il 17/06/08 da God

Sostanze Pericolose fbonfatti ha scritto "Trasporto per via navigabile interna: l’accordo ADN
a cura del Dott. Filippo Bonfatti (Advisor ADR-Ecoricerche S.r.l.)

Lo scorso 31 gennaio 2008. la Germania ha ratificato l’accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (cd. ADN), diventando di fatto il 7° paese contraente. Di fatto l’accordo, come consuetudine, è entrato in vigore il 29 febbraio 2008, con una anno di tempo per l’applicazione definitiva degli allegati tecnici.

La finalità dell’ADN come per altri accordi o istruzioni (ADR, RID, IMDG, ICAO T.I.) è quella di garantire e accrescere la sicurezza (safety) nel trasporto di merci pericolose anche per la via navigabile interna agli Stati, sia prevenendo eventuali eventi accidentali, con conseguente inquinamento di aree sensibili (acque superficiali, fondo del bacino, falda), sia garantendo di fatto una semplificazione del trasporto internazionale sottraendo carico di traffico per altre modalità (ferrovia, strada,…).

Si auspica che l’adesione degli Stati a questo accordo faciliti inoltre lo scambio e il commercio internazionale.

La normativa contiene allegati che indicano sia le modalità di organizzazione del trasporto di sostanze, preparati e articoli imballati e alla rinfusa in container,  tank container e serbatoi mobili, sia le modalità costruttive di questi sistemi di contenimento.

Gli annessi tecnici dell’ADN riportano inoltre i criteri di verifica periodica, le modalità di rilascio dei certificati di approvazione, le metodologie di classificazione, monitoraggio e di formazione e informazione degli esperti e dei DGSA.

L’accordo ADN fu adottato per la prima volta il 25 maggio del 2000 a Ginevra all’interno di una riunione tra UNECE (Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa) e CCNR (Commissione Centrale per la navigazione sul Reno). Attualmente i Paesi contraenti dotati di vie navigabili interne, ovvero dotati di sistemi fluviali percorribili tra Stati, sono i seguenti: Austria, Bulgaria, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Olanda, Federazione Russa.

Altri paesi hanno solamente aderito all’accordo, ma sono in attesa di ratificarlo con disposizione nazionale (probabilmente attraverso decreto ministeriale). Tra questi ricordiamo la Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Moldavia,e Slovacchia.

L’Italia, per conformazione geografica, non possiede vie navigabili collegate con altri Stati, però aderisce ugualmente all’accordo per uniformare il trasporto per via fluviale al proprio interno con le regolamentazioni adottate per il regime internazionale. Ricordiamo che sul Po navigano spesso imbarcazioni che trasportano GPL per la distribuzione al dettaglio e ad aziende.

In occasione dell’ultima riunione tra esperti dell’UNECE e CCNR è stata ribadita la necessità di armonizzare l’accordo internazionale anche a livello nazionale (cosa già successa ad esempio per l’ADR in Italia il 4 settembre 1996 con recepimento della Dir. 94/55/CE). Attualmente l’accordo è fermo all’edizione 2007, la versione 2009 è in fase di redazione.

Il programma dei lavori prevede due riunioni fissate a Ginevra, una per il 17-18 giugno prossimi tra gli esperti di UNECE e CCNR per l'istituzione del ”ADN Safety Committee” e l’altra per il 19-20 giugno per la prima sessione di incontro del “ADN Administrative Committee”. La partecipazione al Comitato Amministrativo come votante attivo è ristretta ai paesi contraenti, pertanto si auspica una allargamento dei paesi contraenti in modo che essi non solo beneficino dei risultati delle riunioni ma partecipino attivamente allo sviluppo dell’accordo; questo anche alla luce del fatto che il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno recentemente deciso che gli Stati membri aventi vie navigabili interne unite, attraverso tali vie, alle vie navigabili interne di altri Stati membri dovranno applicare le regolamentazioni tecniche allegate all’ADN (cd. “annexed regulations”) già dal 1 luglio 2009 ed entro e non oltre il 1 luglio 2001, indipendentemente che siano o meno contraenti dell’ADN.

(Fonte e spunti dal sito http://www.unece.org).

 Filippo Bonfatti

"

 
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