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II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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Giurisp.Penale Cass.: Beni Ambientali. Condono paesaggistico
Inserito il 22/05/08 da God

Beni Ambientali
Cass Sez III n. 583 del 9 gennaio 2008 (ud.7 dic.2007)
Pres. Postiglione Est. Gazzara Ric. Verrillo
Beni Ambientali. Condono paesaggistico

Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue, per espressa disposizione della norma, esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, e non si estende pertanto al reato edilizio per mancanza di norme di coordinamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/12/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3026
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 24946/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Verrillo Romeo, nato a Formia il 23/1/68;
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze il 12/3/07;
vista la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. SOLDANI Aldo, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed eccependo la prescrizione del reato.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, con sentenza dell'1/2/06, assolveva Pigli Marcello dai reati ascrittigli, per non averli commessi, e condannava Verrilo Romeo a sedici giorni di arresto ed Euro 16.000,00 di ammenda, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi, perché ritenuto responsabile della violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 151 e 163, per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la installazione di un modulo abitativo prefabbricato, poggiante su blocchi di tufo ed avente dimensioni di m. 7,50 x 3,00 ed altezza di m. 2,00, con antistante veranda in legno coperta da un telo ombreggiarne ed annesso manufatto, ad uso cucinotto-magazzino, di m. 1,90 x 1,70 ed altezza da m. 1,60 a 2,10, in assenza di permesso di costruire e della autorizzazione paesaggistica.
Il Tribunale, peraltro, respingeva la istanza di sospensione del processo, invocata dalla difesa del prevenuto in dipendenza di una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica. La Corte di Appello di Firenze investita a decidere sul gravame proposto dal Verrilo, con sentenza del 12/3/07, ha rigettato la impugnazione e confermato il decisum di prime cure.
Avverso detto sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, con i seguenti motivi:
- violazione e mancata applicazione della L. n. 308 del 2004 - Erronea valutazione delle risultanze processuali, ribadendo quanto in sede di appello proposto in merito alla ritenuta necessaria sospensione del processo in dipendenza della domanda di compatibilità paesaggistica ed obiettando che il Giudice di merito avrebbe esorbitato dalle proprie competenze nell'esprimere il proprio parere sulla detta compatibilità, in quanto ciò sarebbe di spetterebbe all'autorità amministrativa preposta all'uopo;
- violazione della L.R. n. 1 del 2005, art. 79, - Erronea valutazione delle risultanze processuali sotto altro profilo.
Il ricorrente eccepisce la omessa motivazione in ordine alla non ritenuta natura pertinenziale del manufatto, affermata, peraltro, in contrasto alle prove in atti, dalle quali sarebbero emerse in maniera evidente le dimensioni minime dell'opera, la destinazione a servizi accessori nonché la assenza di valore autonomo di essa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Infatti la decisone gravata è strutturata su una motivazione corretta, logica e priva di lacune.
In ordine al primo motivo si rileva che la istanza di sospensione non è stata, a giusta ragione, accolta, in quanto il Giudice di merito ha ritenuto ininfluente, ai fini del reato urbanistico, la eventuale sanatoria paesaggistica: il condono ambientale, introdotto dalla L. n. 308 del 2004, art. 1, commi 37, 38 e 39, per espressa disposizione della norma, estingue esclusivamente il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio, per mancanza di norme di coordinamento (Cass. Sez. 3^, 5/4/06, n. 15945).
Quanto alla doglianza mossa col secondo motivo di ricorso si evidenzia che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione la installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi e magazzini, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo.
La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, dovendo trattarsi di un'opera preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
Peraltro, la valutazione e qualificazione data alle opere in questione dai giudici di merito non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità e la doppia conforme permette di validare le affermazioni fatte in punto di non pertinenzialità del manufatto: da quanto emerge dalla motivazione formulata dal Tribunale, trascritta in ricorso, si rileva che l'edificazione abusiva è destinata a soddisfare esigenze tutt'affatto transitorie o contingenti. In ordine alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, invocata dalla difesa alla odierna udienza, si rileva che il termine relativo di maturazione temporale si concretizza l'8/12/07, visto che la commissione del reato è fissata all'8/6/03, sicché la istanza de qua va rigettata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2008


 
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