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con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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Giurisp.Penale Cass.: Beni Ambientali. Violazioni paesaggistiche, sanzione applicabile
Inserito il 20/05/08 da God

Beni Ambientali
Cass. Sez. III n.14333 del 7 aprile 2008 (Ud. 10 gen. 2008)
Pres. Altieri Est. Fiale Ric. Barbi ed altro
Beni Ambientali. Violazioni paesaggistiche, sanzione applicabile

L'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art. l sexies della legge n. 431-1985 (poi art. 163 del D.Lgs. n. 490-1999 ed ora art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), qualunque sia la condotta violatrice concretamente accertata, è quella fissata dalla lettera c) dell'art, 20 della legge n. 47/1985, attualmente riprodotta dall'art. 44, l° comma, lettera c), del T.U. 6.6.2001, n. 380


UDIENZA 10/01/2008

SENTENZA N.62

REG. GENERALE N. 17104/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Enrico Altieri Presidente
Dott. Guido De Maio Componente
Dott. Alfredo Teresi Componente
Dott. Aldo Fiale Componente
Dott. Silvio Amoresano Componente


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1. BARBI Beniamino, nato a Castiglione d'Orda il 5.3.1949
2. DIONORI Clori, nata a Chianciano Terme il 21.12.1949


avverso la sentenza 12.2.2007 della Corte di Appello di Firenze


Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Salzano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore, Avv.to Pietro Corsi, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 12.2.2007, confermava la sentenza 7.12.2005 del Tribunale di Grosseto Sezione distaccata di Orbetello, che aveva affermato la responsabilità penale di Barbi Beniamino e Dionori Clori in ordine ai reati di cui:
- all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e specificamente nel terreno circostante un proprio fabbricato: un muro in cemento, una serie di muri in pietrame e malta, una scalinata in muratura, lavori di sbancamento, nonché una tettoia ad angolo, delle dimensioni massime di mt. 10 x 9,30, costituita da struttura lignea, laterizi e copertura in materiale impermeabilizzante - acc. in Monte Argentario, loc. "La Carpina", il 5.11.2003);
- all'art. 163 del D.Lgs. n_ 490/1999 (per avere realizzato le opere anzidette in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo) e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato ciascuno alla pena complessiva di giorni 21 di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda, con i doppi benefici di legge, ordinando la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la nullità della stessa per omesso avviso, al difensore ed agli imputati, del rinvio dell'udienza tenutasi il 17.11.2006 e differita al 12.2.2007 per adesione dello stesso difensore all'astensione promossa dalla rappresentanza forense;
- l'incongrua esclusione delle opere eseguite dalla categoria del "restauro e risanamento conservativo", in relazione alla quale non richiesto il permesso di costruire;
- l'insussistenza dei reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999, dovendo escludersi che gli interventi in concreto realizzati fossero idonei ad esporre il paesaggio al pericolo di un danno; in subordine, la punibilità del fatto ai sensi della lettera a) dell'art. 44 del D.P_R. n. 380/2001, trattandosi di opere che "non gravano sul territorio dal punto di vista del carico edilizio";
- la illegittimità della ritenuta inapplicabilità della normativa di "condono edilizio", posta dell'art. 35 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, pur senza avere esperito un indispensabile accertamento peritale circa I'effettiva entità delle opere realizzate.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.


1. Si eccepisce, con il primo motivo, la illegittimità della dichiarazione di contumacia degli imputati in assenza del difensore di fiducia per legittimo impedimento a comparire preventivamente comunicato; in ipotesi siffatte, inoltre, il difensore fiduciario impedito e sostituito di ufficio, "resterebbe l'unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della difesa".
Al riguardo, invece, deve ribadirsi l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. Unite, 9.3.2006, n. 8285) secondo il quale:
a) nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell'impedimento predetto;
b) il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nelI'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, c.p.p., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, sicché nessuna comunicazione é dovuta a quest'ultimo.


2. Infondata é altresì la doglianza di incongrua esclusione della riconducibilità delle opere realizzate al regime del "restauro e risanamento conservativo".
L'art. 3, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma - lett. c), della legge n. 457/1978] identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili'.
Tali interventi, in particolare, possono comprendere:
- il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
- l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;

- l'eliminazione di elementi estranei aIl'organismo edilizio.
La finalità é quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali".
Ne deriva che non possono essere mutati:
- la "qualificazione tipologica" dei manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- gli "elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso;
- gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizia.
Nella fattispecie in esame, invece, non é ravvisabile un'attività di conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di nuovi manufatti, con stravolgimento di elementi tipologici e formali.


3. Secondo l'orientamento costante di questa Corte Suprema [vedi Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargetitini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro] secondo il quale il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non e necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).


La fattispecie in esame - come esattamente evidenziato dalla Corte di merito - è caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.


3.1 Deve essere riaffermato poi l'ormai consolidato principio secondo il quale l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art. I sexies della legge n. 431/1985 (poi art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 ed ora arti 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), qualunque sia la condotta violatrice concretamente accertata, é quella fissata dalla lettera e) dell'art. 20 della legge n. 47/1985, attualmente riprodotta dall'art. 44, 1° comma, lettera c), del T.U. 6.6.2001, n. 380 [per l'affermazione di tale principio vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass.., Sez. III: 28.2.2001, n. 8359, Giannone; 15.6.2001, n. 30866, Visco ed altro; 22.11.2002, n. 4263, Ferrari; 6.12.2002, n. 5432, Parrìnello; 31.1.2003, n. 12001, Venturi; 9.4.2003, n. 24775, Messina; 20.6.2006, Bol.


4. Va ribadito, infine, I'orientamento costante di questa Corte Suprema secondo il quale non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. III: 12.1.2007, n. 6431; Sicignano ed altra; 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio).


Nella specie i giudici dei merito hanno accertato, infatti, l'esecuzione di opere costituenti "vere e proprie addizioni edilizie di notevole entità".


5. Al rigetto del ricorso segue, a nonna dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento.


P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione,


visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.



ROMA, 10.1.2008
Deposito in Cancelleria 7/04/2008

 
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