Cass. Sez. III n.14326 del 7 aprile 2008 (Ud. 10 gen. 2008)
Pres. Altieri Est. Fiale Ric. Zortea
Urbanistica. Lottizzazione abusiva
Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa. Non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle nonne integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. peno secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale.
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