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Giur.Amm. T.a.r.: Elettrosmog. Installazione stazioni radio base e v.i.a.
Inserito il 19/05/08 da God

Elettrosmog
TAR Liguria Sez. I n. 422 del 20 marzo 2008
Elettrosmog. Installazione stazioni radio base e v.i.a.

L’installazione di stazioni radio base per la telefonia non è assoggettata alla procedura di VIA , a maggior ragione in forza dell’iscrizione ex d.Lgs. n.259/03 di detti impianti al novero delle opere di urbanizzazione e dell’interesse pubblico sotteso alla capillare ed uniforme distribuzione di essi su tutto il territorio


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 210 del 2004, proposto da:
Ott Michela, Brunozzi Ivana, Frisina Pasquale, De Benedetti Martino,, Marcantoni Pedrini Maria, Pretari Silvana,, Mortola Pedrini M. Antonietta, Fiorucci Alfiero,, Paiuzza Giuseppina, Ghio Lorenzo, Bernardini Pier Luigi,, Pedrini Francesco, Pedrini Guido, Molinelli Carlo,, Pizzolo Marco, Morchio Caterina, Prestero Lidia,, Ravano Alberto, Morgavi Barbara, Barone Vilma,, Valente Lorenzo, Marcenaro Bertolotto Benedetta,, Valenti Umberto, Marenco Annamaria, Sivori Bruna, Zaninoni Daniele, Calzolari Sara, Alagna Giovanni,, Zocchi Poggi Maria Raffaella, Molini Paolo, Minato Marco, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Damonte in Genova, Via Corsica 10/4;


contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Aurelio Domenico Masuelli in Genova, Via Garibaldi 9;
A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Giorgio Pizzorni, con domicilio eletto presso l’Avv. Pier Giorgio Pizzorni in Genova, Via XX Settembre 14/31;


nei confronti di

Siemens Information And Communication Networks Spa, Siemens Mobile Communications S.p.A.;


e con l'intervento di

Siemens Mobile Communications S.p.A., in nome del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Borghi, Carlo Cossalter, Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Luigi Piscitelli in Genova, Vorso Saffi 7/2;


per l'annullamento

degli atti aventi ad oggetto la realizzazione di un’antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare di un edificio privato in loc Sturla.




Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/01/2008 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, abitanti nella medesima zona, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal comune di Genova alla società controinteressata avente ad oggetto la realizzazione di un’antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare di un edificio privato in loc Sturla.

Il gravame, oltre a lamentare deficit tecnici dell’impianto potenzialmente dannosi per la salute dei cittadini residenti in prossimità, deduce in principalità la violazione dell’art. 72 undicies l.r. n. 18/99, cioè l’installazione dell’antenna ad una distanza dalle abitazioni dei ricorrenti di mt. 50 entro il lobo di irraggiamento principale.

Inoltre, secondo i ricorrenti, il procedimento di autorizzazione doveva essere preceduto dalla valutazione d’impatto ambientale, nonché dal previo rilascio del nulla osta da parte dell’autorità competente in materia di tutela di beni vincolati.

Con motivi aggiunti s’è censurata l’utilizzazione da parte della società controinteressata di un manufatto abusivo perpetrata con la collocazione al suo interno degli strumenti tecnici che corredano funzionalmente l’antenna di trasmissione.

Cui hanno fatto seguito motivi d’impugnazione avverso il parere favorevole dell’ARPAL.

Il Comune e l’ARPAL si sono costituti in giudizio.

La società controinteressata Simens Mobile Communication s.p.a. intervenuta ad opponendum ha dedotto l’inesistenza della notificazione del ricorso perché avvenuta nei confronti di Simens Information and Communication Networks s.p.a., persona giuridica estinta per incorporazione sin dal 1 luglio 2002.

Accolta la domanda incidentale di tutela cautelare concretatasi nella disattivazione dell’impianto, alla pubblica udienza del 24.01.08 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va sgombrato il campo dalle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del ricorso.

Sebbene l’originaria notificazione del ricorso sia stato effettuata nei confronti della società estinta per incorporazione originaria titolare del permesso di costruire impugnato, i ricorrenti hanno in seguito provveduto in tempo utile a rinnovare la notifica del ricorso nei confronti della società incorporante( d. 10 marzo 2004) che è peraltro intervenuta in giudizio ad opponendum.

Di fatto, venendo così all’altro polo dell’ eccezione preliminare, l’amministrazione e la società interveniente non hanno assolto all’onere probatorio su di essi incombente di dimostrare l’effettiva conoscenza del rilascio del titolo impugnato da parte dei ricorrenti in data anteriore a quella scaturente dall’ultimazione dei lavori, sulla cui allegazione (ma non provata) circostanza è dedotta in presa diretta l’eccezione di tardività.

Trova pertanto applicazione, anche con riguardo alla rinnovazione della notifica del ricorso, il principio a mente del quale la conoscenza effettiva e completa della concessione edilizia si verifica con l’ultimazione dei lavori di costruzione (cfr., fra le tante, da ultimo Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2007 n. 452) la cui data, nel caso che ne occupa, non è stata affatto specificamente dedotta.

Nel merito il ricorso è peraltro infondato.

Al di là dei censure che genericamente investono il requisiti tecnici dell’impianto, ripetutamente smentiti in fatto dalle verifiche effettuate - anche in corso di causa - dall’ARPAL, mette conto sottolineare che l’art 72 undicies l.r. n. 18/99, norma su cui si fonda il principale motivo d’impugnazione, è stato ritenuto “inapplicabile”(deliberazione regionale n. 68 del 3 febbraio 2004) perché ritenuto in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2003 che ha sancito la sottrazione alla competenza regionale della predeterminazione di limiti generici di emissione.

Di fatto sì è acclarata - in via meramente ricognitiva - l’avvenuta l’abrogazione della disposizione regionale la cui efficacia, in forza dell’effetto retroattivo delle pronunce d’incostituzionalità, si estende ai casi ancora sub iudice, ovvero non esauriti, come quello che ne occupa.

Anche la censura sull’omissione della procedura di valutazione d’impatto ambientale è destituita di fondamento.

S’è già avuto modo di precisare, senza che in contrario ricorrano circostanze che giustifichino il mutamento d’indirizzo, che l’installazione di stazioni radio base per la telefonia non è assoggettata alla procedura di VIA prevista dalla l. n. 349/86 ( Tar Liguria, sez.I, 15 marzo 2006 n. 200).

E, viene fatto di dire, a maggior ragione in forza dell’iscrizione ex d.Lgs. n.259/03 di detti impianti al novero delle opere di urbanizzazione e dell’interesse pubblico sotteso alla capillare ed uniforme distribuzione di essi su tutto il territorio nazionale (cfr., Cons. St., sez. VI, 12 luglio 2007 n. 3938).

Sul piano strettamente urbanistico edilizio, non va passato sotto silenzio il fatto che l’area su cui insiste l’edificio e il manufatto stesso ove è stato collocato sul lastrico solare l’impianto non sono affatto vincolati.

Sicchè, contrariamente alla deduzione su cui si fonda il motivo di censura, il procedimento di rilascio del titolo non doveva essere preceduto dal rilascio di alcun nulla osta a tutela del vincolo paesaggistico o storico culturale.

Venendo ad altro profilo di censura, in disparte l’argomentata eccezione di tardività, va affermato che i ricorrenti non hanno dedotto alcun specifico interesse a lamentare l’abusività del locale seminterrato che ospita gli apparecchi tecnici dell’antenna.

Non è infatti dato rinvenire l’interesse attuale e concreto che muove l’impugnazione: il locale non è esterno all’edificio principale e quindi non altera, diversamente dall’antenna, il profilo estetico-ambientale della zona; in aggiunta, la localizzazione al suo interno delle apparecchiature è strumentale al funzionamento dell’impianto su cui già si appuntano le specifiche censure esulanti il profilo della conformità urbanistica del locale.

Da ultimo va riaffermata la completezza delle verifiche, anche d’ordine controfattuale, esperite dall’ARPAL che ha confermato (parere favorevole del 12.08.04) l’originario impugnato nulla osta all’esercizio della stazione base.

D’altra parte, per quel che qui più rileva anche in ordine all’effettivo interesse sotteso al gravame, va sottolineato che l’istruttoria giudiziale, articolatasi in ripetute verifiche in contraddittorio, ha avuto proprio ad oggetto l’accertamento dei valori di campo magnetico e della densità di potenza dell’onda piana equivalente escludendo (d. 23 marzo 2004) in radice la pericolosità per la salute dei residenti della zona, ivi compresi ovviamente i ricorrenti.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.




P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:



Santo Balba, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 
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