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Giurisp. Comunitaria: Caccia e animali. Conservazione uccelli selvatici
Inserito il 15/05/08 da God

Caccia e Animali
Corte di Giustizia Sez. VI sent. 15 maggio 2008
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici – Regione Liguria»

Commissione contro Repubblica Italiana


Nella causa C‑503/06,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 13 dicembre 2006,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk e J.-C. Bonichot (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, a seguito dell’adozione e dell’applicazione da parte della Regione Liguria di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

Contesto normativo

2 La direttiva ha lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato CE.

3 L’art. 5 della direttiva prevede quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».

4 L’art. 7 della direttiva così dispone:

«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

(...)».

5 L’art. 9 della direttiva autorizza tuttavia talune deroghe alle seguenti condizioni:

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) − nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,

– nell’interesse della sicurezza aerea,

– per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

– per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

– le specie che formano oggetto delle medesime,

– i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,

– le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,

– l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

– i controlli che saranno effettuati.

(...)».

6 Il fringuello (Fringilla coelebs ombriosa) è menzionato all’allegato I della direttiva, che elenca le specie oggetto di misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. L’allegato II/2, che enumera le specie cacciabili in determinati Stati membri, non menziona lo storno (Sturnus vulgaris) tra le specie cacciabili in Italia. L’eventuale caccia di queste specie in tale Stato membro, in deroga ai divieti previsti agli artt. 5‑8 della direttiva, deve quindi soddisfare le condizioni di cui all’art. 9 della stessa.

7 Per la Regione Liguria, la legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 [Attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici (BUR Liguria n. 10, del 10 ottobre 2001)], come modificata dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 31 (BUR Liguria n. 12, del 28 agosto 2002) (in prosieguo: la «legge regionale n. 34/2001»), indica, al suo allegato I, le specie che possono essere oggetto della deroga di cui all’art. 9 della direttiva. Ai sensi di tale allegato, lo storno ed il fringuello sono cacciabili, per un prelievo massimo stagionale pari a 150 unità per cacciatore per quanto riguarda lo storno e a 100 unità per cacciatore per quanto riguarda il fringuello.

Procedimento precontenzioso

8 Con lettera di costituzione in mora inviata alla Repubblica italiana in data 10 aprile 2006 la Commissione invitava tale Stato membro a comunicarle le sue osservazioni in merito alla normativa regionale menzionata al punto precedente entro un termine di due mesi dal ricevimento di tale lettera. La Repubblica italiana richiedeva una proroga di due mesi di tale termine, che non veniva concessa dalla Commissione per l’imminente apertura della stagione venatoria.

9 Poiché la Repubblica italiana non aveva contestato gli addebiti formulati in tale lettera di costituzione in mora né posto rimedio alla situazione denunciata da questa, in data 4 luglio 2006 la Commissione le inviava un parere motivato con il quale la invitava a conformarsi alle disposizioni della direttiva nel termine di due mesi dal ricevimento di tale parere.

10 Mediante comunicazione del 31 agosto 2006 le autorità italiane informavano la Commissione del fatto che l’adozione del decreto legge 16 agosto 2006, n. 251 [Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (GURI n. 191 del 18 agosto 2006, pag. 4)], aveva consentito di sanare gli addebiti formulati nel parere motivato. Tuttavia, tale decreto è in seguito decaduto ex tunc, per mancata conversione in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione (GURI n. 243 del 18 ottobre 2006, pag. 58).

11 Il 7 novembre 2006 la Commissione veniva informata del fatto che la Regione Liguria aveva adottato la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 [Attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale (BUR Liguria n. 16, del 2 novembre 2006; in prosieguo: la «legge regionale n. 35/2006»)], con la quale tale Regione intendeva conformarsi all’art. 9 della direttiva. Tuttavia, in pari data, detta Regione adottava la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36 [Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a, terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (BUR Liguria n. 16 del 2 novembre 2006; in prosieguo: la «legge regionale n. 36/2006»)], che mantiene un regime di deroghe di cui all’art. 9 della direttiva in un modo che la Commissione non ritiene conforme a tale disposizione.

12 In tale contesto, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Procedimento dinanzi alla Corte

13 Con ordinanza 19 dicembre 2006, causa C‑503/06 R, Commissione/Italia, il presidente della Corte ha disposto la sospensione dell’applicazione della legge regionale n. 36/2006 fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario avviato con il ricorso contenente domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, depositato dalla Commissione il 13 dicembre 2006.

14 Un’ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2007, causa C‑503/06 R, Commissione/Italia, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul mantenimento della sospensione dell’applicazione della legge regionale n. 36/2006.

15 Con ordinanza 19 giugno 2007, il presidente della Corte ha dichiarato irricevibile l’istanza di intervento della Regione Liguria nella presente causa, proposta con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 maggio 2007.

Sul ricorso

16 La Commissione fa valere, in primo luogo, che la legge regionale n. 34/2001, che costituisce il quadro normativo per l’esercizio delle deroghe di cui all’art. 9 della direttiva, identifica le specie cacciabili in maniera generale ed astratta, senza limiti di tempo, e che l’allegato a tale legge che elenca dette specie non è sottoposto a revisione annuale obbligatoria. Secondo la Commissione, tale quadro normativo si colloca al di fuori dell’obiettivo della deroga definita dall’art. 9 della direttiva, in quanto autorizza l’esercizio regolare della caccia a specie di uccelli protette ai sensi della direttiva.

17 In secondo luogo, la Commissione considera contraria all’art. 9 della direttiva la possibilità, derivante da tale legge regionale, di adottare una deroga ai sensi di detto articolo in base a un generico riferimento a tutti i casi considerati dallo stesso, senza richiedere l’indicazione precisa della ragione di tale deroga con riferimento a una delle ipotesi contemplate all’art. 9, n. 1, e, peraltro, senza precisarne i motivi concreti.

18 In terzo luogo, la Commissione sostiene che la legge regionale n. 34/2001 non prevede il rispetto né della condizione relativa alla mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né dell’indicazione delle autorità abilitate a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone.

19 La Commissione rileva inoltre che la legge regionale n. 34/2001 è all’origine di provvedimenti esecutivi non conformi alla direttiva, quali le delibere della Giunta Regionale della Regione Liguria 23 settembre 2005, n. 1085 [Modalità di attuazione del regime di deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici – 2005/2006 (BUR Liguria, parte II, n. 41, del 12 ottobre 2005)] e 14 ottobre 2005, n. 1195 [Modalità di attuazione del regime di deroga alla specie storno ai sensi dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici 2005/2006 (BUR Liguria, parte II, n. 45, del 9 novembre 2005)].

20 La Commissione mette altresì in discussione la legge regionale della Regione Liguria 9 novembre 2005, n. 14 [Attivazione del regime di deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006 (BUR Liguria n. 11 del 9 novembre 2005)], sostenendo che tale legge non contiene un esame delle altre eventuali soluzioni soddisfacenti e non menziona né la ragione astratta e i motivi concreti della deroga accordata, né l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, e da quali persone, né i controlli da effettuare.

21 Infine, se la Commissione riconosce che la legge regionale n. 35/2006, che abroga e sostituisce la legge regionale n. 34/2001 a decorrere dal 1° novembre 2006, instaura un quadro generale per la concessione di deroghe ai sensi dell’art. 9 della direttiva che appare conforme alla normativa comunitaria, essa osserva che la legge regionale n. 36/2006, adottata lo stesso giorno, autorizza le deroghe di cui all’art. 9 della direttiva in modo contrario alla direttiva per la stagione venatoria 2006/2007 per quanto riguarda la specie storno.

22 La Repubblica italiana, nel controricorso presentato alla Corte, si limita a trasmettere a quest’ultima gli argomenti della Regione Liguria riproducendoli testualmente, ma senza farli propri. La Repubblica italiana non presenta inoltre conclusioni volte al rigetto del ricorso della Commissione e neppure alla condanna di quest’ultima alle spese. Per giunta, la Repubblica italiana ha comunicato alla Corte, nell’ambito del procedimento sommario, di condividere l’analisi della Commissione e di aver proposto, dinanzi alla Corte costituzionale, un ricorso con cui contestava la costituzionalità della legge regionale n. 34/2001 sulle stesse basi del presente ricorso per inadempimento.

23 Alla luce di tutti questi elementi, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere considerato fondato, senza però che la Corte esamini la conformità con la direttiva della legge regionale n. 36/2006, che è stata emanata posteriormente al termine fissato nel parere motivato.

24 Pertanto, si deve dichiarare che, a seguito dell’adozione e dell’applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest’ultima.

Sulle spese

25 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne hanno fatta domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1) A seguito dell’adozione e dell’applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest’ultima.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

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