Cass. Sez. III n. 14231 del 4 aprile 2008
Pres. Altieri Est. Amoresano Ric. Cignolini
Beni Culturali. Impossessamento
Per la configurabilità del reato di cui all'art.176 D.Lv. 42-2004, trattandosi di beni per legge appartenenti allo Stato, non è necessario che essi abbiano un interesse culturale qualificato, né che siano qualificati come tali nel provvedimento amministrativo di cui all'art.13 medesimo D.L.vo. Pertanto per l'impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della loro natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio. Non occorre quindi alcun provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, quando quest'ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indizianti, che gli stessi sono stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l'accertamento dei requisiti culturali del bene.