Cass. Sez. III n. 14231 del 4 aprile 2008
Pres. Vitalone Est. Marmo Ric. Steccanella
Polizia Giudiziaria. Guardie volontarie L.I.P.U.
Alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, come quelle appartenenti alla L.I.P.U., non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull' applicazione della legge n. 157 del 1992, neppure con riferimento al fatto che le stesse, nell'ambito dei suddetti poteri di vigilanza, possono prendere notizia dei reati attinenti all' attività venatoria. Secondo il nostro ordinamento la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è infatti riconosciuta al personale indicato nell'art. 57 c.p.p. e specificamente: a) al personale dell'amministrazione della polizia di Stato, al quale l'ordinamento della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) ai carabinieri, alle guardie di finanza, agli agenti di custodia e alle guardie forestali e, nell' ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Tale qualifica è inoltre attribuita al personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p. art. 57 c.p.p. comma 3), fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.
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