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Legisl. Nazionale: Beni Ambientali. Siti di importanza comunitaria
Inserito il Martedì, 06 maggio @ 18:02:25 CEST da God

Beni Ambientali
DECRETO 26 marzo 2008
Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
(GU n. 104 del 5-5-2008)


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 marzo 2008
Primo  elenco  aggiornato  dei  siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della
direttiva 92/43/CEE.
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4,
paragrafo 2, terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva
92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2005, recante l'elenco dei Siti
di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia
continentale in Italia stabilito, ai sensi della direttiva 92/43/CEE,
dalla decisione della Commissione 2004/798/CE del 7 dicembre 2004;
Considerato che la Commissione ha ritenuto necessario
l'aggiornamento dell'elenco iniziale di siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica continentale sia per
inserire i siti addizionali che sono stati proposti dagli Stati
membri a partire dal 2004 come siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica continentale ai sensi dell'art. 1 della
direttiva 92/43/CEE sia per tener conto di eventuali modifiche nelle
informazioni relative ai siti presentate dagli Stati membri a seguito
dell'adozione dell'elenco comunitario;
Considerato infatti che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della
direttiva 92/43/CEE, sono stati trasmessi alla Commissione,
tra novembre 2003 e settembre 2006, elenchi di siti proposti quali
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
continentale da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania,
Francia, Italia, Lussemburgo, Austria, Polonia, Slovenia e Svezia;
Considerato che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati
di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla
decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996,
concernente un formulario informativo sui siti proposti per
l'inserimento nella rete Natura 2000;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla
Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati,
che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale
prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco
aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografica continentale;
Considerato pero' che alcuni Stati membri non hanno proposto siti
sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE
relativamente ad alcuni tipi di habitat e ad alcune specie per cui
non si puo' considerare la rete completa riguardo a tali specie e
tipi di habitat;
Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del
periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per
raggiungere un accordo con gli Stati membri, ha ritenuto opportuno
adottare un primo elenco aggiornato di siti, che dovra' essere
riveduto conformemente all'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Considerato che la Commissione europea, tenuto conto del fatto che
le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di
habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui
all'allegato II della direttiva 92/43/CEE che si trovano nelle acque
marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione
nazionale al di la' delle acque territoriali continuano a essere
incomplete cosicche' non si puo' stabilire se la rete sia completa o
incompleta, ritiene che l'elenco di cui al precedente capoverso
dovra' essere riveduto, se necessario, in conformita' delle
disposizioni dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2007)5403 del
13 novembre 2007 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica continentale e abroga la
decisione 2004/798/CE;
Decreta:

                               Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
continentale in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato A
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il decreto 25 marzo 2005 citato nelle premesse e' abrogato.
                               Art. 2.
1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di
importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la
protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le
regioni.
                               Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato
nell'allegato A al presente decreto, verranno pubblicate con
successivi decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2008
Il Ministro: Pecoraro Scanio
                                                             Allegato

----> Vedere da pag. 19 a pag. 38 <----

 
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