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Giur.Amm. C. Stato: Ambiente in genere. Concessione demaniale marittima
Inserito il Martedì, 06 maggio @ 14:00:00 CEST da God

Ambiente in genere CGA Sicilia sent. 144 del 6 marzo 2008
Ambiente in genere. Concessione demaniale marittima

La legittimazione di un comitato ad impugnare una concessione demaniale marittima deve essere ricercata non tanto sulla base delle disposizioni che consentono la proposizione di azioni giurisdizionali alle associazioni ambientaliste, ma in considerazione della posizione di proprietari di immobili limitrofi a quella oggetto della concessione.
Non si può concepire che diritti esercitabili da soggetti, singolarmente considerati, non lo possano essere dal comitato dagli stessi formato, a tutela dell’interesse comune.


REPUBBLICA ITALIANA N. 144/08 Reg.Dec.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1514 Reg.Ric.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente ANNO 2006
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1514/2006, proposto da
ITALNAUTICA s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife-sa dagli avv.ti Ennio Gullo e Luciano Pellegrino ed elettivamente do-miciliata in Palermo, viale Regione Siciliana N.O. n. 7450, presso lo studio del secondo;
c o n t r o
PIETRO BORGESE, in proprio e nella qualità di coordinatore e legale rappresentante pro tempore del COMITATO SPONTANEO SAL-VARE L’ADDAURA, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pi-truzzella ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio delo stesso;
e nei confronti
dell’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE e della CAPITANERIA DI PORTO – UFFICIO DEMANIO DI PA-LERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Pa-lermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
del COMUNE DI PALERMO, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1666 del 18 luglio 2006.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Pitruzzella per Pietro Borgese in proprio e n.q. e dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale territorio e ambiente e per la Capitaneria di Porto – Ufficio Demanio di Palermo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze di questo C.G.A. n. 376 del 19 maggio 2006 e n. 995 del 15 dicembre 2006;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 29 maggio 2007, il Consi-gliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. L. Pellegrino per la società appellante, l’avv. G. Pitruzzella per Pietro Borgese in proprio e n.q. e l’avv. dello Stato Bucalo per l’Assessorato regionale territorio e ambiente e per la Capi-taneria di Porto – Ufficio Demanio di Palermo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso del Comitato appellato (e del suo presidente anche in proprio) per l’annullamento della nota prot. n. 19626 del 24 marzo 2005, con cui l’Assessorato Territorio e Ambiente ha disposto “il rilascio della concessione demaniale marittima, licen-za quadriennale, in favore della ditta Italnautica s.r.l., alle condizioni e con le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti” relativamente all’area demaniale marittima di mq. 30.000 circa, censita su porzione della particella 129 del foglio di mappa 12/a del N.C.T. del Comune di Palermo, località Addaura.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. – Vanno in primo luogo disattesi i motivi di appello con cui si reiterano le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso introduttivo, per tardività e difetto di legittimazione dei ricorrenti.
Quanto al primo punto, è sufficiente osservare che la piena prova della data di conoscenza dell’atto impugnato in capo al ricorren-te deve essere fornita da chi eccepisca l’irricevibilità, ciò che nella specie non consta essere avvenuto.
Se, dunque, è esatta l’affermazione della non rilevanza della data di costituzione del comitato – che, ovviamente, non rimette in termini i soggetti associati nei cui confronti sia scaduto il termine per ricorrere – è tuttavia dirimente il rilievo che i proprietari di fondi vici-ni a quello interessato dalle asserite violazioni urbanistiche non hanno avviso del provvedimento rilasciato al controinteressato, sicché sareb-be stato onere di quest’ultimo, qui appellante, comprovare per ciascu-no di essi la data di conoscenza dell’esistenza e della lesività di detto atto.
Quanto invece al secondo punto, esattamente la sentenza grava-ta ha chiarito che la legittimazione in capo al Comitato è la stessa che avrebbe avuto anche uno solo dei suoi componenti (e dunque, quan-tomeno, il suo presidente, che ha infatti proposto anche in proprio la domanda) quale soggetto proprietario di immobili ubicati in prossimi-tà del sito su cui incide il provvedimento impugnato, asseritamente illegittimo anche per violazione di norme urbanistiche.
Correttamente, infatti, il primo giudice ha affermato che “la le-gittimazione ad impugnare i provvedimenti in esame, da parte degli odierni ricorrenti, deve essere ricercata non tanto sulla base delle disposizioni che consentono la proposizione di azioni giurisdizionali alle associazioni ambientaliste, ma in considerazione della posizione di proprietari di immobili limitrofi a quella oggetto della concessione in esame. Sul punto va chiarito che tale posizione, oltre che in capo a Pietro Borghese, è riscontrabile anche in capo al Comitato "Salvare l’Addaura", non potendosi concepire che diritti esercitabili da sogget-ti, singolarmente considerati, non lo possano essere dal comitato da-gli stessi formato, a tutela dell’interesse comune”.
Né v’è dubbio sull’applicabilità al caso di specie, ai fini della legittimazione all’azione, dello stesso criterio di “stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall'intervento assentito” che la giurisprudenza ha forgiato in tema di impugnazione di titoli edificatori rilasciati a terzi, dato che anche in questo caso l’interesse che i terzi mirano a tutelare è quello a un corretto assetto urbanistico, territoriale ed ambientale dell’area ove è collocato un loro centro di interessi.
Infine, sul piano giuridico – a differenza di quello politico – non rileva il numero dei soggetti che, nella specie, siano insorti contro la qui impugnata concessione: con il duplice corollario che, da un lato, la legittimazione del comitato coincide con quella di almeno uno dei suoi componenti e, dall’altro, che il vaglio di legittimità si svolge in modo identico che se l’impugnativa fosse stata proposta da una sola persona.
2. – Nel merito, viceversa, l’appello è fondato.
Si premette che non rileva la dedotta “mancata impugnazione di tutti gli atti presupposti e prodromici all’atto di concessione dema-niale tra cui: bando di gara …; delibera del consiglio comunale di Pa-lermo n. 228/99; variante al P.R.G.”, dato che si tratta, appunto, di verificare la conformità dell’impugnata concessione demaniale marit-tima con gli atti generali che ne disciplinano il rilascio.
La sentenza gravata ha accolto il primo motivo di ricorso, pro-prio sull’assunto che “la concessione demaniale in esame è in contra-sto con le prescrizioni urbanistiche dettate per la zona in questione”.
Tale contrasto deriverebbe dal fatto che il contenuto dell’atto impugnato non sarebbe conforme “alle previsioni ed ai vincoli del vigente strumento urbanistico, [per il quale] sono ammissibili progetti che prevedano esclusivamente interventi volti alla diretta fruizione del mare e della costa”, da cui esulerebbe quello dell’odierna appellante.
Il Collegio, dopo un più approfondito esame degli atti di causa, è giunto alla determinazione di dover ribadire la diversa conclusione già espressa nell’ordinanza cautelare 19 maggio 2006, n. 376: e cioè che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti originari e condi-viso dalla sentenza gravata, gli interventi che la Italnautica potrà porre in essere in base all’impugnata concessione non travalicano i limiti posti dall’art. 22 delle N.T.A. del vigente P.R.G. (cfr., in particolare, il relativo ultimo comma), non potendosi ritenere autorizzato lo svolgi-mento di attività industriale di tipo cantieristico-costruttivo, bensì solo quella di rimessaggio, alaggio e varo di imbarcazioni da diporto, con le connesse attività di assistenza e riparazione di esse.
Così individuato l’esatto contenuto dell’atto impugnato, esso non risulta illegittimo rispetto alla vigente disciplina urbanistica – sif-fatta esegesi del provvedimento impugnato, ovviamente, è vincolante per le parti in causa – proprio perché il comma 3 del cit. art. 22 delle N.T.A. consente comunque, “fino all’approvazione dei piani di cui al comma 2”, “gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” che, nell’area in discorso, appaiono compatibili e sufficienti a consen-tire il supporto all’attività diportistica, nei sensi e limiti testé indicati (risulta anche dalle foto in atti la presenza in loco di capannoni utiliz-zabili per il ricovero delle barche e di scivoli per il relativo alaggio).
Il Collegio – vista anche la memoria depositata il 15 maggio 2007 dall’Assessorato intimato – reputa dunque che l’attività predetta rientri tra quelle “connesse alla fruizione della costa”, ai sensi del cit. art. 22 N.T.A.; sicché – nei limiti testé indicati, derivanti dal relativo comma 3 – l’impugnata concessione, che ne autorizza lo svolgimento da parte dell’appellante, non reca i profili d’illegittimità dedotti dagli appellati.
3. – Infondato risulta, infine, il terzo motivo del ricorso origina-rio, dichiarato assorbito in prime cure, che deduce una pretesa “viola-zione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, e 32 della Costitu-zione”.
È una mera aspirazione dei ricorrenti, giuridicamente irrilevan-te, quella di invocare un certo tipo di paesaggio (su un’area, peraltro, che già presenta le tracce di pregressi insediamenti atti allo svolgimen-to dell’attività in questione), nonché l’assunto che un centro per il ri-messaggio nautico e connesse attività marine sia, d’un lato, elemento di turbativa paesaggistica e, dall’altro, fonte di pericolo per la salute e l’ambiente: tanto più essendosi escluso che, in loco, possano svolgersi attività di costruzione di nuove imbarcazioni.
4. – In conclusione, l’appello è fondato e va perciò accolto.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per dispor-re la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costi-tuite.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso originario.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo il 29 maggio 2007 dal Consiglio di Giu-stizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Giuseppe Barba-gallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, esten-sore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 6 marzo 2008


 
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