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Legisl. Nazionale: Rifiuti. Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Inserito il Venerdì, 02 maggio @ 17:28:16 CEST da God

Rifiuti
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 8 aprile 2008

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.



 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione
dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante
«Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento
dei rifiuti», e successive modifiche;
&11;Visto l'art. 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata Stato regioni, citta' e autonomie locali sia
data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla
medesima lettera;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406
«Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione
europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e
successive modifiche, recante «Modalita' di prestazione delle
garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese
esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del
25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione e modalita' di
funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un
centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di
competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato
d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13,
comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151»;
Ritenuta la necessita' di definire la disciplina dei centri di
raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e
assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli
altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al
conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare
l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il
conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi
fissati dalla normativa vigente.
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta'
e autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2008;
Decreta:

                               Art. 1.
Campo di applicazione

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal
presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove
si svolge unicamente attivita' di raccolta, mediante raggruppamento
per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero,
trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei
rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2,
conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche, nonche' dagli altri soggetti tenuti in
base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche
tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
                               Art. 2.
Autorizzazioni e iscrizioni

1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 e'
approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della
normativa vigente.
2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti
in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato I, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili
destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica
rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2
punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9,
5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.
4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e' iscritto
all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella
Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art.
8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale
dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione della
idoneita' tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato
I, nonche' della capacita' finanziaria. I soggetti gestori di centri
di raccolta che sono gia' iscritti all'Albo gestori ambientali nella
Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per
l'attivita' «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla
prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.
6. L'iscrizione di cui al comma 4 e' subordinata alla prestazione
di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto
del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche
relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani
e assimilati».
7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di
disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si
conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale
dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.
8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli
articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono
continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla
scadenza della stessa.
Roma, 8 aprile 2008


Il Ministro: Pecoraro Scanio
Allegato

 
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