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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Bonifiche (posizione del curatore fallimentare)
Inserito il Giovedì, 24 aprile @ 15:00:00 CEST da God

Rifiuti
TAR Sardegna Sez. II sent. 395 dell'11 marzo 2008
Rifiuti. Bonifiche (posizione del curatore fallimentare)

Icuratori fallimentari non possono essere i destinatari di ordini di bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della (precedente) attività industriale posta in essere dal soggetto fallito



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 395/2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 478/2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 478/2005 proposto da FALLIMENTO “FAS FERRIERE ACCIAIERIE SARDE spa IN LIQUIDAZIONE”, in persona dei curatori dr. Antonello Dessalvi e dr. Ricardo Meloni, autorizzati dal Giudice delegato ai Fallimenti e dr. Antonello Dessalvi e dr. Ricardo Meloni in proprio rappresentati e difesi, per mandati a margine dell'atto introduttivo, dall' avv. Giovanni Maria Lauro, presso il cui studio in Cagliari, Via Salaris n. 29, sono elettivamente domiciliati;
contro
-il COMUNE DI ELMAS in persona del Sindaco in carica
-il Sindaco del Comune di Elmas,
rappresentati e difesi dall'avv. Italo Doglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Tigellio n. 18
per l' annullamento
dell’ordinanza n. 21 del 23.3.2005 con la quale il Sindaco ha ordinato ai curatori fallimentari di provvedere agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l’inquinamento (previa predisposizione di progetto preliminare e definitivo di bonifica).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Amministrazione comunale;
Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 14.11.2007 gli avv.ti come da separato verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il Sindaco di Elmas ha ordinato con provvedimento n. 21 del 23.3.2005 ai curatori fallimentari (FAS) di provvedere agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti stante la situazione di grave inquinamento rinvenuta nella zona (previa predisposizione di progetto preliminare e definitivo di bonifica).
Con ricorso notificato il 3.5.2005 e depositato il successivo 6.5 i curatori Dssalvi e Meloni, autorizzati dal giudice fallimentare, hanno impugnato la suddetta ordinanza.
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
illegittima individuazione , quale soggetto passivo, dei Curatori fallimentari, che non hanno alcuna responsabilità in ordine all’inquinamento verificatosi a seguito dell’attività industriale esercitata dalle Ferriere-Acciaierie sarde , attività cessata nel mese di ottobre 1994 – insussistenza di colpa o di dolo in capo ai curatori.
Alla Camera di consiglio del 25.5.2005 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 216/05.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Con ulteriore memoria depositata in vista dell'udienza di merito i ricorrenti insistevano per l'accoglimento dell'impugnazione.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2007 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che i curatori fallimentari non possono essere i destinatari di ordini di bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della (precedente) attività industriale posta in essere dal soggetto fallito. (cfr. TAR Lazio Latina 12.3.2005 n. 304; TAR Abruzzo 17.12.2004 n. 1393; CS. V 29.7.2003 n. 4328;TAR Toscana II 1.8.2001 n. 1318)
Si è affermato, in sostanza, che la peculiare posizione dei curatori non può essere interpretata in termini di “subentro” delle responsabilità del soggetto fallito.
Il Consiglio di Stato ha espressamente affermato (nella pronunzia succitata del 2003) che neppure la “disponibilità” dei beni fallimentari può assumere rilievo ai fini che qui interessano.
La sfera di poteri e di doveri dell’attività della curatela, diretta alla sola liquidazione e non anche alla gestione dell’attività, non consente di qualificare come soggetti passivi i curatori fallimentari.
In mancanza di corresponsabilità del fallimento, in relazione alle condotte poste in essere dall’impresa fallita, non è possibile coinvolgere tale organo nel progetto di bonifica e di disinquinamento delle aree.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese sono opportunamente compensate tenuto conto della caratteristica soggettiva del ricorrente.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA SARDEGNA- SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Lucia Tosti - Presidente;
- Rosa Panunzio - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.



Depositata in Segreteria il 11/03/2008
Il Segretario Generale


 
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