IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137,
come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla parte prima
1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «patrimonio
culturale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
b) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del
patrimonio stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle
persone diversamente abili,»;
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Articolo 7-bis (Espressioni di identita' culturale collettiva). -
1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle
Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita'
culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del
presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze
materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per
l'applicabilita' dell'articolo 10.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
legge ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio
2002, n. 137, recante «Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
2002, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito, con
modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2003, e dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006, e' il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro
quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il testo dell'art. 8. del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1. Principi.
1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la
Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in
coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della
Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale concorrono a preservare la memoria della
comunita' nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le
province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la
pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
loro attivita', assicurano la conservazione e la pubblica
fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a
garantirne la conservazione.
6. Le attivita' concernenti la conservazione, la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale
indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformita' alla
normativa di tutela.».
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno
degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
In riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende
altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.».
Art. 2.
Modifiche alla parte seconda
1. Alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro,» sono
inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad eccezione delle
raccolte» sono inserite le seguenti: «che assolvono alle funzioni» e
le parole: «, e di quelle ad esse assimilabili» sono soppresse;
3) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dell'arte» sono
inserite le seguenti: «, della scienza, della tecnica,
dell'industria»;
4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «a chiunque
appartenenti,» sono inserite le seguenti: «che non siano ricomprese
fra quelle indicate al comma 2 e» e la parola: «rivestono» e'
sostituita dalla seguente: «rivestano»;
5) al comma 4, lettera b), le parole: «, anche storico» sono
soppresse;
b) all'articolo 11:
1) nella rubrica, la parola: «Beni» e' sostituita dalla
seguente: «Cose»;
2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Sono
assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti
tipologie di cose:»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «di cui agli articoli 64
e 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 64 e
65, comma 4»;
4) al comma 1, lettera e), le parole: «di cui all'articolo 37»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 37»;
5) al comma 1, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 65»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3,
lettera c)»;
6) al comma 1, lettera g), le parole: «di cui agli articoli 65
e 67, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli
articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2»;
7) al comma 1, lettera h), le parole: «di cui all'articolo 65»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3,
lettera c)»;
8) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita'
delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i
presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.»;
c) all'articolo 12, comma 8, dopo le parole: «archivio
informatico» sono inserite le seguenti: «, conservato presso il
Ministero e»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole: «a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.»;
e) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un
apposito elenco, anche su supporto informatico.»;
f) all'articolo 18:
1) al comma 1, dopo le parole: «La vigilanza sui beni
culturali» sono inserite le seguenti: «, sulle cose di cui
all'articolo 12, comma 1, nonche' sulle aree interessate da
prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero
provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di
coordinamento con le regioni medesime.»;
g) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «di conservazione e di custodia» sono
sostituite dalle seguenti: «di conservazione o di custodia»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i soprintendenti possono
altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela
indiretta date ai sensi dell'articolo 45.»;
h) all'articolo 20, comma 1, dopo la parola: «distrutti,» e'
inserita la seguente: «deteriorati,»;
i) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione,
dei beni culturali;»;
2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «culturali» e'
inserita la seguente: «mobili»;
3) al comma 3, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte
le seguenti: «, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero
per le finalita' di cui all'articolo 18»;
l) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «l'autorizzazione necessaria ai sensi
dell'articolo 21 e' rilasciata» sono sostituite dalle seguenti:
«l'assenso espresso» ed, in fine, dopo le parole: «per la
realizzazione del progetto» sono aggiunte le seguenti: «,
sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui
all'articolo 21»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la
decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
m) all'articolo 26, comma 2, le parole: «Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 8, le parole: «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'universita' e della ricerca»;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
o) all'articolo 30:
1) al comma 2, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono
inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I
soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri
archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi
hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici,
costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre
quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.» e, al secondo
periodo, le parole: «Allo stesso obbligo» sono sostituite dalle
seguenti: «Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione»;
p) all'articolo 33, comma 4, le parole: «al comune o alla citta'
metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla
citta' metropolitana»;
q) all'articolo 37:
1) al comma 1, dopo la parola: «mutui» sono inserite le
seguenti: «o altre forme di finanziamento»;
2) al comma 2 le parole: «a titolo di mutuo» sono soppresse;
3) al comma 4, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla
seguente: «Ministero»;
r) all'articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: «Accessibilita' del pubblico ai
beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilita' al
pubblico dei beni culturali»;
2) al comma 1 le parole: «dell'articolo 35» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 35 e 37»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al comune o alla
citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e
alla citta' metropolitana»;
s) all'articolo 39:
1) al comma 2, le parole: «, relativi a beni immobili,» sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: «al comune o alla citta'
metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla
citta' metropolitana»;
t) all'articolo 41:
1) al comma 2, dopo la parola: «danneggiamento» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «, ovvero siano stati definiti appositi accordi
con i responsabili delle amministrazioni versanti»;
2) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sono istituite
commissioni» sono inserite le seguenti: «di sorveglianza» e le
parole: «rappresentanti del Ministero e» sono sostituite dalle
seguenti: «il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i
direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero,
e rappresentanti»; al secondo periodo, le parole: «per i beni e le
attivita' culturali» sono soppresse;
3) al comma 6, le parole: «per gli affari esteri» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri»; dopo le parole:
«stati maggiori» sono inserite le seguenti: «della difesa,»; e dopo
le parole: «dell'aeronautica» sono inserite le seguenti: «, nonche'
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,»;
u) all'articolo 42, il comma 3-bis e' abrogato;
v) all'articolo 43, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico,
ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato
competenti, delle sezioni separate di archivio di cui
all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte
degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne
sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su
proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a
carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione
del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
z) all'articolo 44, comma 5, secondo periodo, dopo le parole:
«enti depositanti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in
parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare
pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da
parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
aa) all'articolo 46, comma 5, le parole: «ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di procedimento amministrativo»;
bb) all'articolo 49, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Il collocamento o l'affissione possono
essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino
l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.
L'autorizzazione e' trasmessa, a cura degli interessati, agli altri
enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti
abilitativi.»;
cc) all'articolo 52, comma 1, la parola: «ambientale» e'
sostituita dalla seguente: «paesaggistico»;
dd) all'articolo 53, comma 2, le parole: «nei modi» sono
sostituite dalle seguenti: «nei limiti e con le modalita»;
ee) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: «beni culturali demaniali» sono
sostituite dalle seguenti: «beni del demanio culturale»;
2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa
all'epoca vigente;»;
3) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente
importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in
raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.»;
4) al comma 2, le lettere b) e d) sono soppresse;
5) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del
trasferimento e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo
per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.»;
ff) all'articolo 55:
1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 54, commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 54, comma 1,»;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la
conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si
intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalita' e
dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in
funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene, anche in
rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni
d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del soprintendente,
sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici
territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di
conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene,
tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti
destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e dei tempi
previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione
indicati nella richiesta.»;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora la
destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio
alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti
non compatibile con il carattere storico e artistico del bene
medesimo. Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del
bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare con il
soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla
base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la
richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalita' di
valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a
scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione e'
corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e),
e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al
comma 3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta
comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al
presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5.»;
gg) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
«Articolo 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le prescrizioni e
condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono
riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono
obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto
di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte,
su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate
inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione
di diritto dell'atto di alienazione.»;
hh) all'articolo 56:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «ad eccezione delle cose
e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di
cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di
raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di
cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e
l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3,
lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i beni
medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne
sia menomata la pubblica fruizione.»;
3) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che
dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica
fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici
che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle
cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta
dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).»;
ii) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 57 (Cessione di beni culturali in favore dello Stato). -
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore
dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni
tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.»;
ll) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:
«Articolo 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad
ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,
anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse
culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata,
rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso
o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di cui al
comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri
immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del
locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal
soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo,
su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.»;
mm) all'articolo 60, comma 1, le parole: «l'altro ente pubblico
territoriale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «gli altri
enti pubblici territoriali interessati»;
nn) all'articolo 62, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al
comma 2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo
e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta
giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi
costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.»;
oo) all'articolo 63:
1) al comma 1 dopo le parole: «decreto legislativo» sono
aggiunte le seguenti: «, di seguito indicato come "Allegato A"»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche a mezzo di
funzionari da lui delegati» sono sostituite dalle seguenti:
«effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del
patrimonio culturale, da lui delegati»;
3) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Entro novanta
giorni» sono inserite le seguenti: «dalle comunicazioni di cui al
presente comma»;
pp) all'articolo 64, comma 1, primo periodo, la parola:
«attestante» e' sostituita dalle seguenti: «che ne attesti» e dopo la
parola: «provenienza» sono aggiunte le seguenti: «delle opere
medesime»;
qq) al capo V, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla
seguente: «Principi in materia di circolazione internazionale»;
rr) al capo V, nella sezione I, dopo l'articolo 64 e' inserito il
seguente:
«Articolo 64-bis (Controllo sulla circolazione). - 1. Il controllo
sulla circolazione internazionale e' finalizzato a preservare
l'integrita' del patrimonio culturale in tutte le sue componenti,
quali individuate in base al presente codice ed alle norme
previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' esercitato ai sensi delle
disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei
vincoli fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti
mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse
nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i
beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a
merci.»;
ss) al capo V, dopo l'articolo 64-bis e' inserita la seguente
sezione: «Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso
nel territorio nazionale»;
tt) all'articolo 65, comma 3, lettera c), le parole: «dei beni»
sono sostituite dalle seguenti: «delle cose»;
uu) all'articolo 68:
1) al comma 1, le parole: «le cose e i beni indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «le cose indicate»; la parola:
«presentarli» e' sostituita dalla seguente: «presentarle» e le
parole: «ciascuno di essi» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna
di esse»;
2) al comma 2, le parole: «o del bene» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «o del bene» sono soppresse;
4) al comma 4, dopo le parole: «Nella valutazione circa il
rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli
uffici di esportazione» sono inserite le seguenti: «accertano se le
cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto
storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale
valutazione gli uffici di esportazione»;
5) al comma 6, le parole: «le cose o i beni sono sottoposti»
sono sostituite dalle seguenti: «le cose sono sottoposte»;
6) al comma 7, le parole: «o i beni» sono soppresse;
vv) all'articolo 69, comma 3, le parole: «i beni rimangono
assoggettati» sono sostituite dalle seguenti: «le cose rimangono
assoggettate»;
zz) all'articolo 70:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di esportazione» sono
inserite le seguenti: «, qualora non abbia gia' provveduto al
rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,» e le
parole: «della cosa o del bene per i quali» sono sostituite dalle
seguenti: «della cosa per la quale»;
2) al comma 2, le parole: «o il bene» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «o il bene» sono soppresse;
aaa) all'articolo 71, comma 3, le parole: «Qualora la cosa o il
bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse
richiesto dall'articolo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora
per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano
l'interesse indicato dall'articolo 10,»;
bbb) all'articolo 72, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa
la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di
dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.»;
ccc) all'articolo 73, comma 1, lettera a), le
parole: «regolamento (CE) n. 974/01» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (CE) n. 974/2001»;
ddd) all'articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «dei beni culturali» sono sostituite
dalle seguenti: «degli oggetti»; e le parole: «del presente codice»
sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici
di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il
rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco
di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunita'
europee; segnala, altresi', ogni eventuale modifica dello stesso
entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del
regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed e' valida
per sei mesi. La detta licenza puo' essere rilasciata, dallo stesso
ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente
all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di
quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di
esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza di
esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalita'
stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si
applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza
di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di
validita' della licenza medesima.»;
eee) la rubrica della sezione III e' sostituita dalla seguente:
«Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione
europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno
Stato membro»;
fff) all'articolo 75:
1) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della
presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali
quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno
Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure
amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, nella versione
consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di
Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
3. La restituzione e' ammessa per i beni di cui al comma 2 che
rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a)
dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette
categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione
di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprieta'
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e
di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonche' le collezioni
finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli
altri enti pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche.
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno
Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in
materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del
regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni
medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di
autorizzazione alla spedizione temporanea.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «illecitamente usciti» e' inserita
la seguente: «anche»; le parole: «l'uscita o l'esportazione
temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione
temporanea» e le parole: «previsto nell'articolo 71, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione».
ggg) all'articolo 76:
1) al comma 2, lettera b), primo periodo, la parola:
«culturale» e' soppressa;
2) al comma 2, lettera c), la parola: «culturale» e' soppressa;
3) al comma 2, lettera f), primo periodo, la parola:
«culturale» e' soppressa;
hhh) all'articolo 78, comma 3, le parole: «lettere b) e c).» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b).»;
iii) la rubrica della sezione IV e' sostituita dalla seguente:»
Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione
internazionale dei beni culturali»;
lll) l'articolo 87 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 87 (Convenzione UNIDROIT). - 1. Resta ferma la disciplina
dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale
dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma
il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione,
con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione
medesima.»;
mmm) dopo l'articolo 87 e' inserito il seguente:
«Articolo 87-bis (Convenzione UNESCO). - 1. Resta ferma la
disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita
importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali,
adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella
Convenzione medesima.»;
nnn) all'articolo 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Della scoperta fortuita sono informati, a cura del
soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del
patrimonio culturale.»;
ooo) all'articolo 92, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi
dell'articolo 89;» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89, qualora l'attivita' medesima non rientri tra i suoi
scopi istituzionali o statutari;»;
ppp) all'articolo 94:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Convenzione UNESCO
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo»;
2) al comma 1, le parole: «Regole relative agli interventi sul
patrimonio culturale subacqueo» sono sostituite dalle seguenti:
«regole relative agli interventi sul patrimonio culturale
subacqueo,»;
qqq) all'articolo 96, comma 1, la parola: «monumenti» e'
sostituita dalle seguenti: «beni culturali immobili»;
rrr) all'articolo 101:
1) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «acquisisce,» e'
inserita la seguente: «cataloga,»;
2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «raccoglie» e'
inserita la seguente: «, cataloga»;
sss) all'articolo 104, comma 3, le parole: «al comune o alla
citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e
alla citta' metropolitana»;
ttt) all'articolo 107, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture
e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni
siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale
e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto
ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del
soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti
nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto
diretto con l'originale.»;
uuu) all'articolo 112, comma 9, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Per le stesse finalita' di cui al primo
periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro
ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5,
con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati
requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e
diffusione della conoscenza dei beni culturali.»;
vvv) all'articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «i beni appartengono»
sono sostituite dalle seguenti: «i beni pertengono»;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «Il grave
inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «L'inadempimento»;
zzz) all'articolo 117 la rubrica: «Servizi aggiuntivi» e'
sostituita dalla seguente. «Servizi per il pubblico»;
aaaa) l'articolo 119 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale). - 1. Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri
della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per
diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la
fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili
degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole
di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di
istruzione, nonche' con ogni altro istituto di formazione, per
l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di
aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la
predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai
docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i
sussidi tengono conto della specificita' dell'istituto di formazione
e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
persone con disabilita'.»;
bbbb) all'articolo 120, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in
beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di
iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine, l'attivita' o il prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonche' di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private
senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali di loro proprieta'. La verifica della compatibilita' di
dette iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice.»;
cccc) all'articolo 122:
1) al comma 2, le parole: «, ove ancora operante,» sono
soppresse e dopo le parole: «del deposito» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e'
subentrata nell'esercizio delle relative competenze»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «comma 1,» sono
inserite le seguenti: «lettera b),»;
dddd) all'articolo 123, comma 2, la parola: «diffusi» e'
sostituita dalle seguenti: «ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione»;
eeee) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «notificate a
norma» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 22 della legge
22 dicembre 1939, n. 2006,».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 14,
15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 101,
104, 107, 112, 115, 117, 120, 122, 123 e 128 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico
od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia
rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.
«Art. 11 (Cose oggetto di specifiche disposizioni di
tutela). -
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente
richiamate le seguenti tipologie di cose: a) gli
affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art.
50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini
degli articoli 64 e 65, comma 4;
e) le opere dell'architettura contemporanea di
particolare valore artistico, a termini dell'art. 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici,
gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di
manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la
cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini
dell'art. 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e
67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta
anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12
e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni
stabiliti dall'art. 10.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
«Art. 14 (Procedimento di dichiarazione). - 1. Il
soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
regione e di ogni altro ente territoriale interessato,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma
oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti
dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque
non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari,
la comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta'
metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal capo II, dalla
sezione I del capo III e dalla sezione I del capo IV del
presente titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e'
adottata dal Ministero.».
«Art. 15 (Notifica della dichiarazione). - 1. La
dichiarazione prevista dall'art. 13 e' notificata al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a
mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita'
immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione
e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei
relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e
conserva un apposito elenco, anche su supporto
informatico.».
«Art. 18 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sui beni
culturali, sulle cose di cui all'art. 12, comma 1, nonche'
sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta,
ai sensi dell'art. 45, compete al Ministero.
2. Sulle cose di cui all'art. 12, comma 1, che
appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche
mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni
medesime.».
«Art. 19 (Ispezione). - 1. I soprintendenti possono
procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a
cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad
ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di
conservazione o di custodia dei beni culturali.
1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i
soprintendenti possono altresi' accertare l'ottemperanza
alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi
dell'art. 45.».
«Art. 20 (Interventi vietati). - 1. I beni culturali
non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art.
13 non possono essere smembrati.».
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'art. 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
«Art. 25 (Conferenza di servizi). - 1. Nei procedimenti
relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove
si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso
in quella sede dal competente organo del Ministero con
dichiarazione motivata, acquisita al verbale della
conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite
per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli
effetti, l'autorizzazione di cui all'art. 21.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato
dissenso, la decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva
favorevole adottata in conferenza di servizi informa il
Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da
quest'ultimo impartite.».
«Art. 26 (Valutazione di impatto ambientale). - 1. Per
i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione prevista dall'art. 21 e'
espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia
sulla compatibilita' ambientale, sulla base del progetto
definitivo da presentarsi ai fini della valutazione
medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma
del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun modo
compatibile con le esigenze di protezione dei beni
culturali sui quali essa e' destinata ad incidere, il
Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti
contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di
cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrita' dei
beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina
la sospensione dei lavori.».
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione