Cass. Sez. III n. 9980 del 5 marzo 2008 (ud. 21 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Carillo ed altro
Beni Ambientali. Condono paesaggistico
La disposizione sul c.d. "condono paesaggistico" - introdotto dal comma 37 dell'unico articolo della legge n. 308/2004 ed applicabile ai reati paesaggistici compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004 - si riferisce genericamente ai "lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa" ma pone poi la condizione "che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico" . Ulteriore condizione è che "che i trasgressori abbiano previamente pagato": -la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà; - una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata,. dall'autorità amministrativa competente, tra un minimo di 3.000,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro La procedura è legislativamente delineata in termini estremamente scarni, in quanto viene previsto soltanto che il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dell' immobile o dell' area interessati all' intervento, devono presentare la domanda per l'accertamento della "compatibilità paesaggistica' dei lavori eseguiti all'autorità preposta alla gestione del vincolo e che tale autorità deve pronunciarsi previo parere della Soprintendenza. La pronuncia favorevole estingue il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e "ogni altro. reato in materia paesaggistica". Non è prevista alcuna scansione circa i tempi di svolgimento del procedimento: nulla è stabilito, in particolare, quanto ai contenuti della domanda, alla documentazione da allegare, alla dimostrazione della data effettiva di ultimazione dell'intervento, alle modalità ed ai tempi di pagamento delle sanzioni,al1a natura. vincolante o meno del prescritto parere della Soprintendenza, al termine .entro il quale l' autorità preposta alla gestione del vincolo deve pronunciarsi. Le nuove disposizioni non prevedono, inoltre, la sospensione del procedimento penale per il tempo correlato all'esaurimento della procedura e non hanno alcun collegamento con la normativa del condono edilizio di cui al D.L. 269/2003; che trova i limiti dianzi enunciati in relazione agli abusi commessi in zona vincolata.
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