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Giurisp.Penale Cass.: Aria. Deiezioni animali e art. 674 c.p.
Inserito il Martedì, 01 aprile @ 15:10:00 CEST da God

Aria
Cass. Sez. III n. 6097 del 7 febbraio 2008 (Ud. 19 dic. 2007)
Pres. Grassi Est. Squassoni Ric. Sasso
Aria. Deiezioni animali e art. 674 c.p.

Anche la emissione di odori sgradevoli può essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 674 c.p. costituendo il risultato della liberazione da una materia ( deiezione di animali) di prodotti volatili percepibili allo olfatto e considerabili, nel linguaggio comune, come gas



Motivi della decisione
Con sentenza 10 ottobre 2006, il Tribunale di Padova ed Este ha ritenuto Sasso Fortunato responsabile del reato previsto dall’art.674 cp (per avere effettuato spargimenti di liquami provenienti da un allevamento di suini sui terreni della sua azienda agricola causando odori molesti per le persone) e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato in fatto la condotta per cui è processo, peraltro, non messa in discussione dallo imputato. In diritto, ha evidenziato come il regolamento comunale permettesse l’utilizzo dei liquami quale concime del terreno e disciplinasse tale attività per garantire l’impiego del materiale nel modo meno fastidioso; la richiesta cautela non era stata posta in essere dallo imputato la cui colpa è stata individuata nel non avere interrato i liquami, ma averli lasciati sulla superficie del terreno.
Il Giudice - dopo avere rilevato come fosse ininfluente la mancanza di uno standard legislativo o regolamentare che fungesse da parametro di liceità della condotta - ha concluso, in base alle testimonianze agli atti, che gli odori fossero idonei a causare molestie alle persone.
Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la sentenza non si pone il problema della differenza tra le molestie che rientrano nella tutela civilistica dell’art. 844 cc e quelle sanzionate dall’art.674 cp;
- che il Giudice si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale le emissioni si considerano moleste, al fine che rileva, solo se superano i limiti della stretta tollerabilità;
- che gli odori del suo insediamento, sito in zona a vocazione agricola, non costituivano un intollerabile fastidio per le persone.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Il contenuto della norma prevista dall’art.674 cp comprende due ipotesi dì reato la seconda delle quali (in concreto contestata allo imputato) descrive una fattispecie causalmente orientata la cui condotta, attiva o omissiva, conduce a provocare “nei casi non consentiti dalla legge” emissioni di gas, vapore o fumo atti a cagionare offesa, imbrattamento ovvero molestia alle persone; per molestia si intende una situazione di disturbo della tranquillità o della quiete con impatto negativo sulle normali attività.
La fattispecie tipica configura una ipotesi di reato di pericolo per cui è sufficiente l’idoneità del fatto alla produzione degli eventi negativi previsti dalla norma.
Anche la emissione di odori sgradevoli può essere ricondotta alla fattispecie considerata costituendo il risultato della liberazione da una materia (deiezione di animali) di prodotti volatili percepibili allo olfatto e considerabili, nel linguaggio comune, come gas (Cass. Sezione 3 sentenze 407/2000, 11556/2006).
Poiché sì richiede che effetti disturbanti siano prodotti illegittimamente, la più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene che il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo allo esercizio di una determinata attività lavorativa: quando esistono precisi limiti tabellari di tollerabilità delle emissioni, le stesse si presumono lecite perché aventi caratteristiche quantitative e qualitative oggetto di una preventiva e positiva valutazione della autorità amministrativa.
Nel caso, che è quello in esame, in cui la autorizzazione non sia richiesta, non si deve avere come guida il criterio delle immissioni in alienum, di cui all’art.844 cc, individuato nella normale tollerabilità (che disciplina i rapporti di vicinato in relazione alle esigenze della civile convivenza e della funzione sociale della proprietà): il criterio di riferimento per la valutazione penale della condotta deve essere quello della manifesta o stretta tollerabilità e sul punto la deduzione del ricorrente è meritevole di accoglimento (ex plurimis Cass. Sezione 3, sentenza 11556/06).
A tale fine, il Giudice deve procedere ad una attenta valutazione delle conseguenze che le emissioni producono sulla area circostante e sulle persone che vi abitano o, comunque, ivi operano; tale esame non è mancato nella impugnata sentenza.
L’attitudine offensiva derivante dagli odori per cui è processo, pur parametrata alla destinazione rurale della zona, era massima come risulta dagli accertamenti e dalle prove testimoniali posti alla base della decisione la intollerabilità delle emissioni è attestata non solo dalle dichiarazioni dei residenti in abitazioni non vicine al luogo in cui l’imputato svolgeva la sua attività, ma anche dalle precise, e sicuramente disinteressate, puntualizzazione degli agenti che hanno accertato la contravvenzione.
Le impressioni dei testimoni sono corroborate dalla circostanza (non coinvolta nei motivi di ricorso) che l’imputato non seguiva una corretta tecnica per la fertilizzazione del terreno dal momento che i liquami non venivano interrati come una comune regola agricola impone.
Di conseguenza, le emergenze processuali e le circostanza evidenziate nella sentenza in esame, sono idonee a superate la prospettazione difensiva e giustificano la conclusione che le emissioni esorbitassero dal limite della stretta tollerabilità.


 
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