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Giur.Amm. C. Stato: Elettrosmog. Installazione impianto e poteri giunta comunale
Inserito il Giovedì, 28 febbraio @ 14:00:00 CET da God

Elettrosmog
Cons. Stato Sez. VI sent. 32 del 7 gennaio 2008
Elettrosmog. Installazione impianto e poteri giunta comunale

La Giunta comunale è incompetente a esprimere il dissenso del Comune sull’installazione di un impianto radiolelettrico, trattandosi di atto di gestione che, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai dirigenti;


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.32/2008
Reg.Dec.
N. 1161 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1161/07, proposto da:
COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Venturino e Marcello Bonotto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Sistina, n. 121;
contro
SIEMENS NETWORKS S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Mariano Protto e Paolo Borghi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, via Paisiello, n. 39;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sezione prima, 25 ottobre 2006, n. 3830;
visto il ricorso in appello principale, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Siemens Network s.p.a.;
visto il ricorso in appello incidentale della Siemens Network s.p.a.;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 6 novembre 2007 il consigliere Carmine Volpe e uditi l’avv. M. Bonotto per l’appellante principale;
premesso che:
- il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dalla Siemens s.p.a. avverso:
a) la nota del responsabile del servizio presso il Comune di Costigliole d’Asti 7 luglio 2006, n. 8238, avente a oggetto “Provvedimento di diniego – Istanza di autorizzazione per installazione di impianto radiolelettrico in strada San Michele, Fg. 10, mappale 102 in Costigliole d’Asti del 10/04/2006 prot. n. 4672”, con cui è stato comunicato che, a seguito della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, l’istanza in oggetto non è stata accolta e che, pertanto, si intende concluso il procedimento con esito negativo;
b) il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi in data 4 luglio 2006, trasmesso con nota 1° agosto 2006, prot. n. 9033r, nel quale si “dichiara la non ammissione dell’istanza Siemens”;
c) gli altri atti della conferenza di servizi convocata ai sensi del d.lgs. n. 259/2003 per l’esame della detta istanza di autorizzazione;
d) la deliberazione della Giunta del detto Comune 19 maggio 2006, n. 67, allegata al verbale della conferenza di servizi in data 4 luglio 2006, con cui si esprime il dissenso per l’installazione di un impianto radioelettrico di cui alla detta istanza di autorizzazione;
e) la nota del responsabile del servizio presso il detto Comune, spedita il 21 aprile 2006 e ricevuta il 26 aprile successivo, avente a oggetto “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”;
f) se e in quanto occorra, la nota del responsabile del settore tecnico presso il detto Comune n. 6436 in data 24 maggio 2006, con cui è stata comunicata la convocazione della conferenza di servizi per l’esame dell’istanza di cui trattasi;
- il primo giudice ha affermato:
a) l’infondatezza del primo motivo di ricorso per non essersi formato il silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003, in quanto i previsti novanta giorni scadevano il 9 luglio 2006 che era domenica, ma la Siemens s.p.a. ha ricevuto il provvedimento di diniego il giorno dopo il quale, essendo il primo giorno seguente non festivo, rappresentava l’ultimo giorno utile per impedire il silenzio assenso;
b) la fondatezza del terzo motivo di gravame, data l’incompetenza della Giunta comunale a esprimere il dissenso;
c) il conseguente travolgimento delle successive deliberazioni della conferenza di servizi e degli atti emessi conseguentemente;
ritenuto che:
- la Giunta è incompetente a esprimere il dissenso del Comune sull’installazione dell’impianto di cui trattasi, trattandosi di atto di gestione che, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai dirigenti;
- il responsabile del procedimento, con la nota 7 luglio 2006, n. 8238, si è limitato solo a comunicare alla Siemens s.p.a. l’esito della conferenza di servizi;
- con riguardo all’atto di dissenso, non è invocabile l’art. 21-octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto non è “palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;
- non si è formato il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003, in quanto l’amministrazione aveva comunicato (con nota in data 20 aprile 2006) il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, interrompendo i termini per concludere il procedimento; termini che sono iniziati nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni (in data 4 maggio 2006);
- l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 costituisce norma di carattere generale che, in quanto tale, si applica anche al procedimento di cui trattasi (in tal senso questa sezione 29 novembre 2006, n. 6993);
- l’annullamento giurisdizionale del dissenso, espresso dalla Giunta comunale con la deliberazione 19 maggio 2006, n. 67, comporta l’annullamento di tutti gli altri atti impugnati in primo grado che sono conseguiti al dissenso stesso, poiché la conferenza di servizi è stata convocata proprio a seguito e per effetto della detta deliberazione, con la quale si è dato “mandato al Responsabile del Procedimento di convocare la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n° 259”;
- non vi è luogo a pronunciare sui motivi di ricorso assorbiti dal primo giudice e vanno assorbite tutte le altre censure dedotte;
- in conclusione, il ricorso in appello principale deve essere respinto e il ricorso in appello incidentale va in parte respinto e in parte dichiarato assorbito;
- le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate;
per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello principale e in parte respinge e in parte dichiara assorbito il ricorso in appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Claudio Varrone presidente
Carmine Volpe consigliere, estensore
Paolo Buonvino consigliere
Aldo Scola consigliere
Roberto Chieppa consigliere

Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario

CARMINE VOLPE STEFANIA MARTINES


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione



CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria


 
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