- Premessa
L’ordinanza del Tribunale di
Napoli affronta, con puntuali riferimenti alla giurisprudenza di legittimità,
alcune rilevanti questioni in tema di inquinamento acustico e, segnatamente,
l’individuazione del concetto di professione o mestiere rumoroso, i rapporti
tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’articolo 659 C.P. ed i requisiti
richiesti per la configurabilità del reato contemplato dal primo comma.
Si tratta di questioni affrontate
in più occasioni, anche se talvolta in modo poco convincente, dalla corte di
cassazione e dalla giurisprudenza di merito.
- Inquinamento acustico e diritto penale
La materia dell’inquinamento
acustico, nel vasto panorama del diritto penale dell’ambiente rientra,
unitamente all’inquinamento da campi elettromagnetici, tra quei fenomeni di
origine fisica non sempre adeguatamente considerati. Nel caso dell’inquinamento
acustico, in particolare, sporadicamente vengono tenute nella giusta
considerazione le conseguenze derivanti dall’esposizione al rumore sulla salute
delle persone che, come indicato dalla scienza medica, incidono non soltanto
sull’equilibrio fisico, ma anche su quello psichico dei soggetti esposti.
Ne è ben consapevole il
legislatore nazionale il quale, ormai da circa un trentennio, ha valutato il
problema con riferimento non solo all’ambiente esterno ma anche agli ambienti
di lavoro[1]
sebbene solo nel 1991, in
attesa dell’emanazione della legge-quadro sull’inquinamento acustico, con il
DPCM 1 marzo 1991 recante “Limiti massimi
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”
il problema venne affrontato in modo organico.
La legge quadro (Legge 26 ottobre
1995, N. 447) ha poi fornito una disciplina organica della materia attraverso
l’indicazione di definizioni, la fissazione di valori limite e l’individuazione
di provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore di natura
amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale, la previsione di controlli e
sanzioni nonché l’individuazione delle competenze dei singoli enti territoriali[2]. Ad
essa hanno fatto seguito numerose disposizioni finalizzate alla sua concreta attuazione e
provvedimenti specifici, attinenti a determinate fonti sonore[3] e, da
ultimo, il D.Lv. 19 agosto 2005, n. 194 ”Attuazione
della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale”[4] che
ha in parte modificato la legge quadro.
La promulgazione della legge
quadro, che prevede nell’articolo 10 specifiche sanzioni amministrative in caso
di superamento dei limiti, ha determinato i noti problemi di individuazione del
rapporto tra le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell’articolo
659 c.p., con particolare riferimento alla sopravvivenza di tale ultima ipotesi
di reato in considerazione del ritenuto rapporto di specialità tra la
violazione amministrativa contemplata dalla legge del 1995 e quella penale.
3. L’articolo 659 c.p. II comma
Il Tribunale di Napoli propende
per la tesi che ritiene depenalizzato il secondo comma dell’articolo 659,
definendo indubitabile tale evenienza. Tale assunto, tuttavia, non appare del
tutto pacifico in quanto la questione è stata ripetutamente affrontata in
giurisprudenza con esiti diversi.
Va in primo luogo ricordato come
non si sia mai posto in dubbio (e sul punto la giurisprudenza è uniforme) che
le due disposizioni debbano ritenersi tra loro distinte, in quanto perseguono
finalità differenti. Quella prevista al primo comma, infatti, sanziona “gli effetti negativi della rumorosità in
funzione della tutela della tranquillità pubblica”, mentre la seconda “essendo diretta unicamente a stabilire i
limiti di intensità delle sorgenti sonore provenienti fisiologicamente da
attività rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento
acustico, prende in considerazione soltanto il dato oggettivo del superamento
di una certa soglia di rumorosità…”[5].
Ulteriore differenza tra le due
fattispecie è rappresentata dal fatto che, nel secondo comma, vi è una
presunzione juris
et de iure della sussistenza dell’evento
perturbante sulla base del solo esercizio irregolare della professione o del
mestiere rumoroso perché in contrasto le disposizioni di legge o le
prescrizioni dell'autorità mentre, nella diversa ipotesi di cui al primo comma,
si esige la prova della idoneità del rumore a turbare la quiete pubblica[6].
A fronte di tali certezze, però,
la individuazione dei rapporti tra secondo comma dell’articolo 659 C.P. e legge quadro
sull’inquinamento acustico è stata particolarmente tormentata.
Iniziata con una decisione di un
giudice di merito, poi cassata, che riteneva abrogato l’intero articolo 659 C.P. [7], la
sequenza delle pronunce si caratterizza per un andamento tanto concitato quanto
contraddittorio che ha visto anche l’adozione di soluzioni interpretative
diverse formulate in sentenze depositate il medesimo giorno[8] o a
brevissima distanza di tempo, fino a stabilizzarsi, ma solo apparentemente, nel
ritenere implicitamente depenalizzato il secondo comma dell’articolo 659[9] la
cui vitalità troverà nuova linfa, come si dirà tra poco, in successive
pronunce.
Va poi osservato che le diverse
decisioni che propendono per la depenalizzazione del secondo comma
dell’articolo 659 c.p. si fondano su considerazioni diverse.
In alcuni casi, in fatti, viene riconosciuta
la sussistenza di un rapporto di specialità tra l’articolo 659 c.p. secondo
comma e l’articolo 10 della legge quadro con la conseguenza che, sulla scorta
del disposto dell’articolo 9 della legge 68981, deve ritenersi applicabile la
sola fattispecie che prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa[10].
Tale rapporto di specialità, in
alcuni casi, nell’esaminare il contenuto dell’articolo 10 legge 44795, veniva
valutato considerando l'identità della situazione presa
in esame dal codice penale rispetto a quella sanzionata in via amministrativa, alla
quale veniva peraltro riconosciuto anche un contenuto più ampio, in quanto
riferita a "chiunque", e non solo a chi eserciti professioni o
mestieri per loro natura fonti di rumore[11].
In
altri casi, con maggiore attenzione, la necessaria comparazione tra le due
fattispecie trovava un confine nelle ipotesi riferite al solo superamento di
limiti di emissione poiché solo in tali casi poteva rinvenirsi una perfetta
coincidenza tra norma penale e amministrativa[12].
Tale
ultimo orientamento, sicuramente maggioritario, è stato ribadito in successive
occasioni con argomentazioni dello stesso tenore giungendo però, in tempi più
recenti, ad una diversa comparazione tra le disposizioni della legge quadro ed
il secondo comma dell’articolo 659
C.P. escludendo così la sussistenza del rapporto di
specialità.
Se,
infatti, si è da un lato continuato a ribadire che la rilevanza penale della
condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p. non è stata del tutto
eliminata ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni attinenti il
problema della rumorosità ma diverse da quelle concernenti i limiti delle
emissioni sonore,[13]
in altre occasioni si è precisato che, anche con riferimento al superamento dei
limiti di legge, non sussisterebbe il rapporto di specialità tra le due
fattispecie in quanto quella contemplata dall'art. 659 comma 2 “…contiene un elemento, mutuato da quella del
comma 1 con cui il comma 2 va posto in relazione, estraneo alla fattispecie
prevista dall'art. 10 legge 447/1995 che tutela genericamente la salubrità
ambientale limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il
superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve
ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato
proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la
messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i
commi dell'art. 659 C.P.,
a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata
di persone”[14]. Il
principio è stato successivamente ribadito con riferimento alla nota vicenda
delle orchestrine di piazza San Marco a Venezia[15].
Nel
formulare tale lettura della norma, tuttavia, la Cassazione ha preso nuovamente
in esame i rapporti tra primo e secondo comma dell’articolo 659 c.p. e, mentre
in precedenza si era affermato che l’esercizio di un mestiere rumoroso, se determinante
disturbo all’occupazione o al riposo delle persone, poteva configurare anche la
violazione prevista dal primo comma (e in tal senso si è orientato il Tribunale
di Napoli nella decisione in rassegna) nell’effettuare la comparazione tra il
primo ed il secondo comma dell'articolo in esame sembra ora escludere tale
possibilità.
In un
primo tempo, infatti, si era osservato che “…se
da un canto l'esercizio di mestieri rumorosi non è sanzionabile ai sensi del
secondo comma della norma quando si svolga nel rispetto delle disposizioni di
legge e delle prescrizioni dell'autorità, dall'altro l'uso di strumenti sonori
eccedenti il normale esercizio è punibile ai sensi del primo comma, ove siano
disturbate le occupazioni o il riposo delle persone. Pertanto, è punibile ai
sensi del primo comma della norma incriminatrice in questione colui che
esercita una professione o un mestiere rumoroso facendo abuso di strumenti
sonori, a nulla rilevando che l'autorità amministrativa non abbia disciplinato
l'attività” [16].
L’assunto era stato poi ribadito con riferimento, però, alla produzione
di rumori non strettamente connessi con l’espletamento dell‘attività rumorosa[17] affermando,
in altre occasioni, che la sussistenza del reato di
cui al primo comma dell’articolo 659 non può essere esclusa per il solo fatto
che nell'esercizio di una attività rumorosa non siano stati superati i limiti
indicati da disposizioni specifiche, perché colui che svolge un’attività di per
sé rumorosa resta comunque obbligato non solo al rispetto delle disposizioni di
legge e delle prescrizioni impartite dall'Autorità, ma anche a porre in essere
tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone. Da ciò consegue che, nel caso in cui non ricorra la
violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni imposte dall'Autorità,
può ritenersi sussistente l'ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma
qualora i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di
normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle
persone[18].
Si è in altra occasione affermato che tale lettura della norma “…non si pone in contrasto con la consolidata
giurisprudenza, secondo la quale è possibile il concorso fra le ipotesi
criminose contemplate dai due commi dell'art. 659 c.p.; infatti, queste si
coordinano nel senso che, quando il fatto è commesso dall'esercente un mestiere
rumoroso, costui risponderà (anche) della contravvenzione al primo comma solo
se si tratta di un'attività eccedente il normale esercizio della professione o
di un uso smodato dei mezzi tipici di essa”.[19]
Successivamente,
invece, si è ritenuto che ogni ipotesi di esercizio di un mestiere naturalmente
rumoroso rientri nella disposizione di cui al secondo comma, la quale risulta
attenuata rispetto a quella contemplata dal primo comma e ciò in quanto il
legislatore avrebbe provveduto ad un necessario contemperamento tra le esigenze
della quiete pubblica con quelle della produzione considerate anche dalle altre
norme di settore. Con l’introduzione delle sanzioni amministrative ad opera
della legge quadro, il superamento dei limiti di accettabilità nell’esercizio
di mestieri rumorosi risulterebbe depenalizzata, mentre rientrerebbe ancora
nell’ipotesi del secondo comma la violazione di prescrizioni in tema di rumore
diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore.
Date tali considerazioni, la Corte sembrerebbe escludere che tale ultima fattispecie
possa configurare l’ipotesi contravvenzionale prevista al primo comma
dell’articolo 659 C.P.[20]
Si è poi
osservato che la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 659 pur
tutelando la tranquillità pubblica ricomprendente la quiete privata prevede
tuttavia sanzioni più lievi quando la violazione sia riconducibile non tanto a
comportamenti privi di collegamento con altri interessi ritenuti
dall'ordinamento apprezzabili quanto dall'irregolare svolgimento di un'attività
lavorativa in sé rumorosa[21].
Dal
sommario esame dei diversi indirizzi prospettati dalla giurisprudenza di
legittimità emerge ancora un quadro di complessiva incertezza anche se sembra
potersi sostenere, con sufficiente tranquillità, che non è assolutamente da
condividere il più volte criticato (e ormai abbandonato) indirizzo che
propendeva per una depenalizzazione totale del secondo comma dell’articolo 659 C.P., se non altro
per il fatto che l’articolo 10 della legge-quadro ha, evidentemente, un diverso
ambito di applicazione, sicuramente minore rispetto a quello dell’articolo 659,
secondo comma contemplando il solo superamento di valori limite normativamente
fissati, mentre la violazione della disposizione penale potrebbe concretarsi
anche mediante l’esercizio di attività rumorose in contrasto con disposizioni imposte
con modalità o per ragioni diverse da quelle considerate dalla legge quadro,
come nel caso di fissazione di limiti più restrittivi per particolari situazioni
o per finalità diverse da quelle prese
in considerazione dalla legge quadro predetta. Senza contare, inoltre, che la
disposizione penale considera complessivamente il fenomeno delle immissioni
rumorose e moleste a differenza dell’articolo 10 della legge quadro che si
riferisce soltanto a violazioni formali[22]. Una
diversa lettura porterebbe quindi ad una eccessiva contrazione delle condotte
penalmente sanzionabili.
Particolarmente convincente
appare, al contrario, la lettura dell’articolo 659 C.P. che fa pienamente
salva l’applicabilità del secondo comma dell’articolo 659 C.P. escludendone ogni
rapporto di specialità con l’articolo 10 Legge 47795 poiché fondata su
un’attenta analisi dei contenuti, obiettivamente diversi, delle due
disposizioni pur restando auspicabile una stabilizzazione ulteriore da parte
della giurisprudenza della Cassazione (come pare sia avvenuto pure con
riferimento all’articolo 674 c.p.) anche quale conseguenza del fatto che la
materia dell’inquinamento acustico è ora tabellarmente assegnata ad una sezione
diversa (la terza penale).
4. L’offensività della condotta
Sicuramente uniforme risulta, invece,
non solo la giurisprudenza riguardante le modalità di accertamento della
potenzialità offensiva delle emissioni sonore[23], ma
anche quella relativa alla individuazione dei mestieri rumorosi per i quali si
esclude, come ricordato dai giudici partenopei nel provvedimento in esame, la
necessità di una preventiva catalogazione rientrando
in tale categoria tutti quelli che, in concreto, si svolgono provocando rumori,
con la conseguenza che qualsiasi attività lavorativa che provochi rumori impone
a chi la esercita la osservanza delle disposizioni della legge o delle
prescrizioni dell'autorità[24]. Si è inoltre stabilito che il concetto di
rumorosità che caratterizza le professioni o i mestieri va esteso anche “..ai mezzi tecnici e agli apparati che,
secondo moderne visioni commerciali, ne agevolano lo svolgimento, anche se non
per una maggiore comodità dei titolari degli esercizi, ma per agevolare il
pubblico”[25].
[1] Si rinvengono riferimenti alle emissioni sonore negli
ambienti di lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno nella Legge 23 dicembre 1978
n. 833 (Legge di riforma sanitaria)
[2]
Confronta le disposizioni contenute nella legge 44795 e quelle del D.P.C.M. 1 marzo 1991 M.
GABRIOTTI in “La tutela del “bene
ambiente” dall’inquinamento acustico” in Ambiente – Consulenza e pratica
per l’impresa n. 61996 pagg. 452 e ss.
[3] Per
l’individuazione dei singoli provvedimenti v. RAMACCI “Diritto penale dell’ambiente” Padova 2007 pag. 439 e ss.
[4] In
dottrina, per un primo commento, v. MURATORI “Gestione del rumore ambientale : l’Italia si adegua,
a modo suo, alle regole” in Ambiente
e Sviluppo n. 122005 pag. 1049
[5] Così
Cass. Sez. I n. 1075 del 1712007
Raggio ed altri. In precedenza, sullo stesso argomento, Cass. Sez. I
28111996, P.M. in proc. Tornei; Cass. Sez. I 2841997, Cavallini in Cons. Impr. Comm. Ind. 1997, 11, pag.
2111; Cass. Sez. I n. 1012 del 19111999, Piccioni; Sez. I n. 319 dell’
812002, Fittabile
[6] V.
oltre alle precedenti conformi, Cass. Sez. I 2011995, Amato, Sez. I n. 6276
del 2261996, Bedin, Sez. I n. 9728 dell’1191998, Basile
[7] La
prima decisione nota è del G.I.P. Pretura Venezia 1371996, Rosso in Il Nuovo
Diritto n. 91996 pagg.789 e ss. con nota di L. RAMACCI “Inquinamento acustico: è ancora applicabile l’articolo 659 C.P. dopo l’entrata in
vigore della legge 44795?” sulla quale interveniva poi Cass. Sez. I
1231997, Rosso in Riv. Pen. N. 41997 con nota di L. RAMACCI “Inquinamento acustico: la Cassazione individua
l’ambito di applicazione della Legge Quadro e dell’articolo 659 C.P. “
[8] Cass.
Sez. I 2111997, Marasco Petromilli in Cass. Pen. 1998 p. 88 e ss. proponeva
infatti una lettura diametralmente opposta a quella prospettata nella sentenza di
cui alla nota precedente
[9] V. ad
esempio, Cass. Sez. I 841998, Herpel in Riv. Pen. 51998, pag. 434
e Cass. Sez. I 851998, Girolimetti. V. anche Cass. Sez. I n.
3123 del 1662000
[10] Così
Cass. Sez. I 2111997, Marasco Petromilli, cit.
[11]
Cass. Sez. I n. 4199 dell’891997, PG in proc. Sansalone. Nello stesso senso Cass.
Sez. I n. 11113 del 3121997, Antonazzo
[12] Cass.
Sez. I n. 1245 dell’ 841998, Herpel in Riv. Pen. 51998, pag. 434, cit. e Cass. Sez. I n. 1789 dell’
851998, Girolimetti., cit. V.
anche Cass. Sez. I n. 10518 del 9102000, Mirarci; Sez. I n. 3123 del
1662000; Sez. I n. 6291 del 1951999
[13] V.
ad es. Cass. Sez. III n. 2875 del 2612007, Roma. Nello stesso senso Sez. III
n. 530 del 1412005, PM in proc. Termini ed altro; Sez. I n. 43202 del
19122002, Romanisio
[14] Cass.
Sez. I n. 25103 del 362004, Amato
[15]
Cass. Sez. III n. 1561 del 1912007, Rey ed altro
[16] Cass.
Sez. I n. 1370 del 1021995, Mangone
[17] Cass.
Sez. I n. 7188 del 1761994, Sereni
[18] Cass. Sez. III n. 23130 del 572006, Ferrantelli.
Precedentemente lo stesso principio era stato affermato da Cass. Sez. I n. 1329
del 1941994 Graziotti.
[19] Cass. Sez. I n. 30773 del 1892006, Galli
[20] Cass. Sez. III n. 2875
del 2612007, Roma, cit.
[21] Cass. Sez. I n. 25103 del
362004, Amato, cit.
[22] V.
ad es. Sez. I n. 43202 del 19122002, Romanismo, cit.
[23] V. per tutte Cass. Sez. I
n. 7042 dell’ 1171996, Fontana; Sez. I n. 739 del 2111998, PM in proc.
Tilli
[24] Così Cass. Sez. I n. 8700
del 2391993, Senatra
[25] Cass. Sez. I n. 10701 del
27101995, Falcone. La fattispecie riguardava, come nel caso affrontato dal
Tribunale di Napoli, il rumore provocato da un condizionatore installato in un
esercizio commerciale.